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Protocollo per il procedimento civile d'ingiunzione telematico secondo il testo concordato in sede di Osservatorio sulla giustizia civile

Circ. 23 del 28 maggio 2014 - Protocollo per il procedimento civile d'ingiunzione telematico secondo il testo concordato in sede di Osservatorio sulla giustizia civile

Vi trasmettiamo il Protocollo per il deposito dei decreti ingiuntivi telematici per il settore civile (per la Sezione Lavoro, il relativo gruppo di lavoro si è riservato di predisporne uno specifico), secondo il testo concordato in sede di Osservatorio sulla giustizia civile.

Come potrete rilevare dall'esame del documento, il Protocollo – oltre a regolamentare i tanti aspetti pratici relativi al processo civile d'ingiunzione telematica – costituisce anche un pratico vademecum operativo che ripercorre le principali questioni operative per l'avvocato, con riferimento alla redazione del ricorso, della procura, della nota di iscrizione a ruolo, all'allegazione dei documenti; temi e aspetti che comunque meglio potrete trovare dettagliati nella guida pubblicata nel sito internet dell'Ordine, nell'area Processo Civile Telematico (oltre che, naturalmente, nella normativa di settore).

In particolare, tra le questioni trattate, vi segnaliamo le tematiche relative all'allegazione dei documenti al ricorso, che potrà avvenire per singolo allegato oppure – ma solo se riguarda fatture, documenti di trasporto ed estratti autentici – per gruppi omogenei, con previsione di indicazione degli allegati corrispondente al numero indicato nell'elenco documenti di cui al ricorso. Ciò faciliterà la consultazione da parte del magistrato e auspicabilmente una più celere emissione del provvedimento; inoltre, agevolerà l'attività del Punto PCT dell'Ordine e dei colleghi, allorquando occorrerà ottenere le copie della documentazione prodotta, in ipotesi di eventuale opposizione.

Altre particolarità che vi segnaliamo sono le modalità di richiesta delle copie, già peraltro da tempo operative (punto 7 del Protocollo), nonchè la delicata fase della richiesta del decreto di esecutorietà (punto 8), con impegno da parte dei difensori a non procedervi prima che siano decorsi almeno sette giorni dal passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, con le relative e molto pratiche modalità di richiesta in via telematica, anche laddove il decreto sia stato notificato a mezzo PEC con notifica in proprio da parte dell'avvocato.

Sono inoltre disciplinate le modalità di accesso al fascicolo telematico da parte del difensore dell'ingiunto (punto 9) e le allegazioni che sarà opportuno fare in sede di costituzione da parte dell'opposto (punto 10) con deposito anche del fascicolo monitorio, altrimenti tecnicamente non consultabile dal magistrato del giudizio di opposizione, che dovrà decidere sulla eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà.


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