Home | Avvocati | Registrati | Forum | Download | Mappa | 
Principale
Menu Item Home
Menu Item Componenti del Consiglio
Menu Item Commissioni e incarichi
Menu Item Ricerca iscritti
Menu Item Segreteria - Informazioni
Menu Item Regolamenti
Menu Item Codice deontologico
Menu Item Codice di autoregolamentazione per le astensioni dalle udienze
Menu Item Delibere Rango Regolamentare
Menu Item Criteri di opinamento delle note
Menu Item Patrocinio a spese dello Stato
Menu Item Difese d'ufficio
Menu Item Biblioteca
Menu Item Avvisi in bacheca
Menu Item Riferimenti normativi
Menu Item Link giuridici
Menu Item Polis - Processo Telematico
Menu Item URCOFER
Menu Item Archivio
Menu Item Storia del nostro Foro
Menu Item Previdenza Forense

Login
 
 
 
 
 
 Registrati

 Password dimenticata?

Ricerca
 
  

Comunicazioni variazione dati

e-mail

Note di iscrizione a ruolo

Software per la compilazione delle note di iscrizione a ruolo con codice a barre


Home
Modelli standard di decreti ingiuntivi e liquidazione delle spese d'ingiunzione
Criteri interpretativi dei testi standard dei decreti ingiuntivi e della tabella di liquidazione delle spese legali

 Bologna, 12 maggio 2010

Cari Colleghi,
segnaliamo che il Consiglio, nell’ambito della “Commissione Paritetica” costituita con la Presidenza e la Dirigenza amministrativa del Tribunale, ha sottoposto a una prima verifica l’intesa raggiunta sul testo standard dei decreti ingiuntivi.
Rispetto al detto testo standard si era inizialmente pensato, in alternativa a due modelli distinti per il caso di ricorso con o senza richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, a un modello predisposto in unico testo, con previsione di parti da depennare o integrare a seconda delle due ipotesi.
La pratica applicativa ha suggerito di escludere tale seconda soluzione (modello unico) e di seguire la prassi dei due modelli distinti.
Si è pertanto convenuto che, in caso di ricorso senza richiesta di concessione della clausola di provvisoria esecuzione, il ricorrente debba allegare, debitamente compilato anche nella liquidazione delle spese del procedimento, solo il modello senza clausola; mentre in caso di richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, il ricorrente dovrà allegare ambedue i modelli interamente compilati, in previsione del fatto che la clausola di provvisoria esecuzione potrebbe non essere concessa.
In relazione agli accessori di cui il decreto ingiunge il pagamento, la Presidenza del Tribunale ha segnalato l'opportunità di meglio precisare a che cosa il testo fino a ora utilizzato intendeva fare riferimento con la locuzione "oltre € ... per ulteriori costi documentati e spese successive occorrende", tenuto conto del fatto che si sono verificati casi di opposizioni motivate con ragioni di indeterminatezza delle obbligazioni oggetto della ingiunzione.
Per questo motivo, la predetta locuzione è stata sostituita, in ambedue i modelli (con o senza provvisoria esecuzione)  con la seguente: "oltre € ... per la spesa documentata relativa all'estratto autentico delle scritture contabili e oltre alle spese e diritti successivi al decreto per copie autentiche, notifica e registrazione".
Riportiamo i due modelli di decreto ingiuntivo, che Vi preghiamo di utilizzare d’ora innanzi, sostituendoli ai modelli precedenti:
Modello per decreti ingiuntivi con provvisoria esecuzione;
Modello per decreti ingiuntivi senza provvisoria esecuzione.
Ogni altra spesa documentata, ivi comprese quelle legali per la fase stragiudiziale, potrà trovare collocazione fra gli importi richiesti in linea capitale, come già chiarito nella precedente circolare del 25 giugno 2009, che riportiamo di seguito per praticità.
Con saluti cordiali
il Consigliere Segretario
avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli

Bologna, 28 luglio 2009

Cari Colleghi,
con riferimento al contenuto delle precedenti circolari che riportiamo di seguito per praticità, abbiamo ricevuto alcune segnalazioni di decreti ingiuntivi emessi da magistrati delle sezioni civili in non integrale adesione alle intese raggiunte dal Consiglio dell’Ordine con la Presidenza del Tribunale.
Stiamo raccogliendo documentazione su tali episodi, che ci auguriamo isolati, per portarli all’attenzione del Presidente del Tribunale.
Nel caso in cui vi sia ad oggi accaduto – ovvero vi possa in futuro accadere – di ottenere ingiunzioni nelle quali la emissione del decreto o la liquidazione delle spese sia stata operata in difformità ai criteri oggetto delle intese raggiunte, vi saremmo grati se poteste farci cortesemente pervenire copia della relativa documentazione (purgata della indicazione del nominativo delle parti coinvolte), recapitandola in Consiglio ovvero inviandola via fax al n. 051-58.37.02.
Vi ringraziamo della vostra attenzione e cortese collaborazione.
Con saluti cordiali
il Consigliere Segretario
avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli

Bologna, 25 giugno 2009

Cari Colleghi,

facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni riportate di seguito, e ad una richiesta di chiarimento che ci è stata avanzata da alcuni Colleghi, per riportare il testo di quanto deliberato dal Consiglio in merito alle spese legali stragiudiziali precedenti il ricorso per ingiunzione, ed in particolare a quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2002.
“Nell’ambito dell’applicazione dell’accordo raggiunto dal Consiglio con la Presidenza del Tribunale sulla liquidazione delle spese di ingiunzione, è stato richiesto come vada allegato e documentato nel ricorso per ingiunzione il diritto del creditore ad ottenere il “risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli”, secondo quanto previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002.
L’argomento si inserisce nella più vasta tematica della reperibilità delle spese ed onorari legali extraprocessuali, che viene ormai riconosciuta dalla giurisprudenza sub specie di risarcimento del danno, ricollegato alla responsabilità gravante sulla parte che, negando all’altra parte un diritto riconosciuto come esistente o reclamando una pretesa poi riconosciuta come infondata, costringe la controparte a tutelarsi con l’assistenza di un legale anche in sede stragiudiziale.
Il “risarcimento” specificamente riconosciuto dall’art. 6 del d.lgs. n. 231/2002 si distingue, nella citata tematica, per il fatto di essere disciplinato direttamente dalla legge con indicazioni, contenute nel secondo comma, che sembrano indurre a ravvisare la possibilità che, attraverso la prova scritta del credito, tale “risarcimento” sia invocabile anche in via monitoria unitamente al credito capitale.
Si ritiene, in effetti, che il “risarcimento” in esame non sia suscettibile di essere inserito nella nota spese del procedimento d’ingiunzione, riguardando prestazioni esterne ad esso e, pertanto, estranee alla previsione dell’art. 641, ultimo comma, c.p.c.
Lo stesso appare, invece, invocabile nel contesto del ricorso, dal momento che l’art. 633, comma 1°, c.p.c., richiede solamente che il ricorrente sia creditore di una somma liquida di denaro ed offra prove scritte del suo credito.
Le valutazioni, pertanto, devono appuntarsi sul problema probatorio,  nella risoluzione del quale soccorre, come accennato, il secondo comma del citato art. 6 del d.lgs n. 231/2002, che suggerisce di allegare la parcella recante la dimostrazione dell’importo alla luce della tariffa forense stragiudiziale. Tale allegazione risolve anche il problema della liquidità della somma pretesa, elemento che non appare ravvisabile in mancanza di una parcella pagata (e, quindi, di una regolare fattura), proprio per il fatto che la norma in esame riconosce il diritto al “risarcimento”, che è concetto inscindibile dalla fattispecie della rifusione di un onere già sostenuto dalla parte e non sembra assimilabile alla diversa fattispecie del “finanziamento preventivo” di un onere ancora non sostenuto.
Il Consiglio, all’esito del riferimento, ringrazia il Consigliere Avv. Gino Martinuzzi per il puntuale riferimento e per le valutazioni, che fa proprie, e delibera di dare comunicazione di quanto sopra agli iscritti, mediante circolare e-mail e pubblicazione su Bologna Forense.”
Grazie ancora per la Vostra attenzione e collaborazione.
Con saluti cordiali
il Consigliere Segretario
avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli

Bologna, 20 maggio 2009

Cari Colleghi,
a seguito di alcune richieste di chiarimenti avanzate da Colleghi – che ringraziamo per le utili segnalazioni – in merito a dubbi interpretativi insorti nella prima applicazione dei testi standard di decreti ingiuntivi e della tabella di liquidazione delle spese di ingiunzione nei testi concordati fra il Consiglio e la Presidenza del Tribunale, comunichiamo che il Consiglio dell’Ordine con delibera dell’11 maggio scorso approvata nella adunanza del 18 u.s. ha emesso i seguenti criteri interpretativi, predisposti dal Consigliere delegato Avv. Gino Martinuzzi:

A) In merito alla richiesta se sia ancora necessario allegare al ricorso la nota spese, va ricordato che l’art. 641, ult. comma, c.p.c., dispone che “nel decreto … il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento”. Il deposito della nota spese non è specificamente prescritto da alcuna altra norma oltre l’art. 75 disp. att. c.p.c., che, peraltro, si riferisce specificamente alla nota spese da depositare nella causa che passa in decisione. Pertanto, può ritenersi che il difensore della parte ricorrente abbia l’onere di allegare la nota specifica del procedimento monitorio soltanto se abbia motivo di chiedere – per particolari situazioni debitamente segnalate e documentate – la liquidazione di spese, diritti od onorari diversi da quelli standard.

B) In merito alla richiesta di precisare quale sia l’importo degli onorari in relazione ad un capitale inferiore ad € 3.100,00, sembra opportuno segnalare che ogni rigo della tabella va letto come, prima di ogni cifra capitale, fossero riportate le parole “fino a”. Ne consegue che gli importi delle spese, diritti ed onorari del primo rigo della tabella devono intendersi riferiti a qualsiasi importo compreso fra l’inizio della competenza per valore del Tribunale (€ 2.582,29) ed il predetto valore di € 3.100,00.

C) Con riferimento alla dicitura “oltre interessi legali di mora…”, contenuta nel testo standard dei decreti ingiuntivi, é stato osservato che tale formula farebbe presumere che ci si riferisca soltanto agli interessi secondo il saggio legale ex art. 1224, comma 1°, c.c., e non anche agli interessi moratori dovuti a norma del d.lgs. n. 231/2002. In realtà, la dicitura che è stata proposta e concordata con la Presidenza del Tribunale è volutamente onnicomprensiva, e mira a lasciare aperta l’applicabilità dell’interesse moratorio dovuto in base alla legge, nella diversa misura consentita dalla qualità delle parti del rapporto, anche tenendo conto delle definizioni dettate dagli artt. 1 e 2 del menzionato d.lgs. n. 231/2002. Va da sè che, in caso di esigibilità di interessi convenzionali, il modulo standard del decreto ingiuntivo non può essere utilizzato e va sostituito con un testo personalizzato ad hoc.

D) E’ stato chiesto di chiarire come debba contenersi il difensore che abbia occasione di richiedere un decreto ingiuntivo che fruisca di particolari agevolazioni ed esenzioni (ad esempio, crediti di lavoro o per assegni di mantenimento, patrocinio a spese dello Stato). In tali casi, la parte interessata deve necessariamente far valere la specifica esenzione personalizzando sia la nota spese sia il decreto, essendo tali moduli stati pensati e previsti solo per agevolare l’id quod plerumque accidit.

E) Con riguardo alla mancata previsione, nel contesto degli importi delle spese vive, dei costi degli estratti autentici delle scritture contabili, si osserva che il problema è stato oggetto di specifica analisi perché si trattava di prevedere moduli contabili uniformi, mentre gli estratti autentici non sempre vengono allegati, in quanto non sempre necessari a costituire la prova scritta. Su proposta della Magistratura, è stato accolto l’inserimento, nel testo standard dei decreti ingiuntivi, dopo la liquidazione delle spese, della dicitura “oltre € ... per ulteriori costi documentati”. Pertanto, in caso di allegazione di uno o più estratti autentici, la parte ricorrente avrà cura di allegare copia della fattura del Notaio e di indicarne l’importo in tale punto del decreto ingiuntivo.

F) Infine, in sede di riesame della tabella delle spese legali, si è rilevato che nello scaglione fra € 23.500,00 ed € 27.000,00 è stato riportato l’importo di spese di € 125,50. In realtà, tale importo vale ed è esatto soltanto sino ad € 26.000,00 di capitale, perché oltre tale somma scatta il contributo unificato di € 170,00 in luogo di € 85,00. La tabella va quindi letta come se, al rigo riferito all’importo capitale di € 27.000,00 fosse scritto “26.000,00”.

In relazione a quanto osservato ai punti B) e F), alleghiamo la versione corretta della tabella delle spese legali di ingiunzione.
Nell’occasione rinnoviamo l’invito a tutti i Colleghi ad uniformarsi ai testi ed alla tabella concordati, ricordando che la intesa raggiunta dal Consiglio dell’Ordine con la Presidenza del Tribunale, in continuità con precedenti accordi risalenti negli anni in materia di liquidazione concordata delle spese di ingiunzione, si inserisce nel solco della rinnovata collaborazione fra il Consiglio e la Presidenza del Tribunale, in virtù della quale sono stati concordemente identificati criteri di liquidazione rispondenti alle esigenze di omogeneità e congruità, con risparmio di attività da parte degli Avvocati, certezza dei criteri adottati nella redazione dei decreti ingiuntivi e nella liquidazione delle relative spese, e beneficio dell’intero Foro.
Per praticità riproduciamo di seguito la nostra precedente circolare, senza i relativi allegati che sono comunque pubblicati nel sito internet del Consiglio.
Grazie ancora per la Vostra attenzione e collaborazione.
Con saluti cordiali
il Consigliere Segretario
avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli

 

Bologna, 21 aprile 2009

Cari Colleghi,
nell’ambito dell’attività di collaborazione instauratasi su base continuativa fra il Consiglio dell’Ordine, la Presidenza e la Dirigenza amministrativa del Tribunale, sono stati concordati gli allegati testi standard di decreto ingiuntivo (Modello di decreto ingiuntivo con provvisoria esecuzione e Modello di decreto ingiuntivo senza provvisoria esecuzione) che gli Avvocati sono, d’ora innanzi, invitati ad utilizzare nella predisposizione dei ricorsi per ingiunzione. Inoltre, il Consiglio ha concordato il contenuto della tabella (vedi sopra), che espone la liquidazione forfettaria delle spese, competenze ed onorari di ingiunzione per vari scaglioni di competenza per valore. Nella predisposizione del testo del decreto ingiuntivo, il difensore del ricorrente è quindi invitato a direttamente inserire nel testo standard del decreto ingiuntivo la liquidazione delle spese, competenze ed onorari di ingiunzione, negli importi risultanti nella tabella allegata. Vi ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione.
Con saluti cordiali
il Consigliere Segretario
avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli


Processo Civile Telematico


Punto di Accesso


Formazione Professionale Continua


Osservatorio sulla Giustizia Civile


Bologna Forense


Fondazione Forense Bolognese

Consiglio Nazionale Forense

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense

Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana


Pagine piu' visitate
Menu Item Home
Menu Item Ricerca iscritti
Menu Item Avvisi in bacheca
Menu Item Segreteria - Informazioni
Menu Item Archivio

Archivio
Ritiro dei fascicoli di parte nelle cause concluse al Tribunale civile 
Aumento dei contributi unificati 
(segue) Ampliamento dell'orario di udienze dei pignoramenti presso terzi 
Regolamentazione udienze Corte d'Appello civile 
Nuova sede del Tribunale a Palazzo Legnani-Pizzardi 
Riduzione orario di apertura uffici Procura 
Protocollo d'intesa fra C.N.F. e Corte di Cassazione per consultazione informatica ricorsi 
Riduzione provvisoria orario di apertura sportello esecuzioni immobiliari 
Sportello informativo in Tribunale sulla "mediaconciliazione" 
Ritiro dei fascicoli di parte e integrazione del Protocollo per le udienze civili 
Borse di studio del C.N.F. per un periodo di ricerca di due mesi 
Calendario udienze g.o.t. III sezione civile del Tribunale, luglio 2010 
Convenzione con Alitalia 
Protocollo per il procedimento sommario di cognizione 
Trasferimento del Tribunale del Lavoro 
Testo standard dei quesiti al c.t.u. medico-legale 
Assegnazione stanze ai giudici onorari di Tribunale 
Calendario delle udienze dei giudici onorari nelle sezioni II e III del Tribunale civile 
Protocollo per le udienze elaborato dall'Osservatorio sulla giustizia civile 
Nuovi diritti di copia (legge n. 24/2010) 
Nuovo obbligo informativo sulla mediazione 
DVD "Avvocato!" 
Protocollo d'intesa sulla conciliazione 
Corsi Processo Civile Telematico 
E-mail da Postecom 
Astensione dalle udienze e dall'attività giudiziaria il 10 marzo 2010 
Elenco dei legali fiduciari di Equitalia Polis 
Composizione e cariche del Consiglio dell'Ordine per il biennio 2010-2011 
Elezioni del Consiglio - Biennio 2010-2011 - II turno 
Elezioni del Consiglio - Biennio 2010-2011 - I turno 
Osservatorio sulla giustizia civile 
Modifiche al c.p.c. nel d.l. n. 193/2009 
Riduzione temporanea apertura Ufficio Udienze della Procura 
Corsi del C.S.M. per l'anno 2010 aperti alla partecipazione di avvocati 
Istanze di liquidazione di compensi a carico dello Stato 
Riforma della previdenza forense 
Ritiro fascicoli di parte in Tribunale Civile 
Giudici Onorari e Tribunale Civile 
Temporanea riduzione d'orario dell'Ufficio restituzione fascicoli civili della Corte d'Appello 
Riassegnazione cause ruolo Presidente Sezione Lavoro dott. G. Molinaro 
44° campionato nazionale di sci per avvocati e magistrati 
Libro "Angiola Sbaiz: pagine sparse sull'avvocatura" 
Nuova tabella della III sezione civile del Tribunale per la liquidazione dei danni 
Revoca della chiusura al sabato delle Cancellerie civili della Corte d'Appello 
Accesso al Tribunale riservato agli avvocati 
Distribuzione opuscolo "La tutela delle idee" 
Ritiro fascicoli di parte in Corte d'Appello 
Modelli standard di decreti ingiuntivi e liquidazione delle spese d'ingiunzione 
Iniziativa di solidarietà ai Colleghi abruzzesi 
Iscrizioni a ruolo delle opposizioni a stato passivo 
Trasmissione atti per e-mail al T.A.R. 
Iscrizione a ruolo con codice a barre 
Corsi del C.S.M. per l'anno 2009 aperti alla partecipazione di avvocati del libero foro 
Codice di deontologia per investigazioni difensive 
Estensione orario apertura Cancellerie Civili e sentenze arretrate 
Comunicazione via e-mail degli avvisi di cancelleria in Corte d'Appello 
Iscrizione a ruolo con codice a barre 
Master di II livello sulla disciplina della professione forense 
XLIII Campionato di sci per avvocati e magistrati 
Prenotazione via e-mail di copie di atti 
Ritiro dei fascicoli di parte in Corte d'Appello 
Tabella della III sezione civile del Tribunale 
Elezioni dei delegati al XXIX Congresso Nazionale Forense 
Comunicazioni e-mail della cancelleria della sezione di diritto industriale 
Revocato il provvedimento di chiusura al lunedì delle Cancellerie Civili 
Richiesta copia sentenze civili 
(Segue) Stato di agitazione della avvocatura bolognese: 
Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati 
(Segue) Stato di agitazione della avvocatura bolognese: 
La chiusura al lunedì delle Cancellerie Civili 
Composizione del Consiglio dell'Ordine per il biennio 2008-2009 
Elezioni del Consiglio dell'Ordine 2008-2009 - Ballottaggio 
Elezioni del Consiglio dell'Ordine 2008-2009 - I Turno 
Spese di scritturazione 
Avvocatura e decreto Bersani: i chiarimenti del Consiglio Nazionale Forense  
Comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica 
Congresso generale della Federazione degli Ordini Forensi d'Europa 
Nuovi contributi unificati 
Regolamento della pratica forense 
Nuovo portale dell'ordine 

Powered by IT - Information Technologies- Connettendo srl 
Copyright (C) 2003 Ordine degli Avvocati di Bologna - All rights reserved