| (segue) Decreto legge sulle liberalizzazioni e protesta dell'avvocatura |
| Testo definitivo del decreto e comunicati stampa del C.N.F. e dell'O.U.A. |
Bologna, 15 marzo 2012 Cari Colleghi, come preannunciato con la nostra circolare n. 24/2012, l'Organismo Unitario dell'Avvocatura ha proclamato un ulteriore periodo di astensione dalle udienze, da oggi al 23 marzo prossimo: accludiamo il comunicato stampa emesso ieri dall'O.U.A. e il manifesto della manifestazione che si terrà oggi a Roma. Segnaliamo che è possibile seguire tutte le fasi della manifestazione, in diretta dalle ore 11, su www.iuschannel.tv, visibile su qualsiasi computer, tablet o smartphone. Ricordiamo che nel sito dell'Ordine è pubblicato il codice di autoregolamentazione per le astensioni dalle udienze [http://www.ordineavvocatibologna.net/default.asp?id=78&mnu=78], e che in sede di Osservatorio sulla giustizia civile è stata approvata una norma protocollare che detta i criteri che i magistrati delle sezioni civili del Tribunale devono seguire nel fissare i rinvii [http://www.ordineavvocatibologna.net/default.asp?id=1&ACT=5&content=604&mnu=1] a seguito di adesione degli avvocati alle astensioni dalle udienze proclamate dall'O.U.A. Con saluti cordiali il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli (Circolare n. 29/2012) Bologna, 29 febbraio 2012 Cari Colleghi, l'Organismo Unitario dell'Avvocatura, nel corso dell'assemblea che si è tenuta il 23 febbraio scorso a Roma, ha deliberato di prolungare e intensificare la protesta dell'avvocatura proclamando ulteriori otto giorni di astensione dalle udienze (dal 15 al 23 marzo prossimi, in avvicinamento al Congresso Nazionale Forense straordinario che si celebrerà a Milano il 23 e 24 marzo). Trasmettiamo la delibera assunta dall'O.U.A. e il comunicato stampa emesso al termine dell'assemblea del 23 febbraio scorso. Con saluti cordiali il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli (Circolare n. 24/2012) Bologna, 9 febbraio 2012 Cari Colleghi, in attesa delle auspicate modifiche all'art. 9 del d.l. n. 1/2012 (sulle cd. liberalizzazioni) che – come tutta l'avvocatura richiede – possano essere apportate in sede di conversione del decreto legge, segnaliamo la risposta del Ministro di Giustizia avv. Paola Severino a una recente interrogazione parlamentare "sull'applicazione delle disposizioni del d.l. n. 1 del 2012 relative all'abrogazione delle tariffe professionali". La interrogazione segnalava la "impossibilità per i giudici di liquidare le spese nei casi di soccombenza, nonché per gli avvocati di redigere gli atti di precetto" in assenza dei "parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante" previsti all'art. 9, co. 2, del citato decreto legge. Il Ministro ha dichiarato che "si potrebbe formare, in ambito nazionale, un uso normativo fondato sulla spontanea applicazione dei criteri di liquidazione del compenso già previsti dalle tariffe abrogate, nella convinzione della loro persistente vincolatività fino a quando non saranno adottati i decreti ministeriali previsti dall'art. 9, comma 2, del decreto legge. In mancanza di usi normativi, il giudice potrà comunque liquidare il compenso in base al criterio residuale previsto dall'art. 2233 c.c. e, in tal caso, le tariffe abrogate dal d.l. n. 1/2012 potrebbero venire in rilievo come criterio equitativo per valutare l'adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione". Se la risposta del Ministro sembra dunque chiarire che, nelle liquidazioni da parte dei giudici, la tariffa forense potrà continuare a fare da riferimento, non pare di cogliere alcuna risposta in merito ai criteri di redazione dell'atto di precetto, per i quali rimangono – allo stato – tutti i dubbi da più parti sollevati e che confidiamo di vedere definitivamente sciolti in sede di conversione del decreto legge ovvero con ulteriori, e urgenti, interventi normativi. Con saluti cordiali il Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli Bologna, 3 febbraio 2012 Cari Colleghi, segnaliamo le “Considerazioni relative all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legge n. 1/2012 Cresci-Italia” pubblicate ieri nel sito del Consiglio Nazionale Forense, con le quali il C.N.F., fra l’altro, osserva che “in attesa che il Ministero della giustizia elabori i parametri necessari alla liquidazione giudiziale del compenso dell’avvocato, per evitare una non altrimenti colmabile lacuna del sistema, appare opportuno il riferimento alla previgente disciplina tariffaria” e fornisce alcune utili indicazioni per la redazione dei preventivi e dei contratti di prestazione professionale che gli avvocati devono, in forza di quanto previsto dal decreto legge vigente (in attesa di auspicate modifiche in sede di conversione in legge), predisporre per gli incarichi professionali assunti a far data dal 24 gennaio scorso. Con saluti cordiali il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli Bologna, 25 gennaio 2012 Cari Colleghi, con riferimento alla precedente circolare, riportata di seguito, comunichiamo che il testo definitivo dell'art. 9 (commi da 1 a 5) del d.l. n. 1/2012 sulle liberalizzazioni, che è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, è diverso dal testo che era stato diffuso dal governo dopo l'approvazione in Consiglio dei Ministri. Il testo corretto, e da ieri vigente, è il seguente (in grassetto le parti modificate o integrate rispetto al testo che era stato diffuso): Art. 9 - Disposizioni sulle professioni regolamentate 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L’utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista. 4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe dì cui al comma 1. 5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi e, per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente. Rispetto alla versione inizialmente diffusa del decreto, sembra quindi di dover interpretare che viene dato il via libera a tariffe personalizzate, anche se ciò ancora non risolve molti dubbi che, in queste prime ore, sono già insorti: per esempio, su come debba essere d'ora innanzi redatto un atto di precetto. Confidiamo in pronti interventi esplicativi e interpretativi da parte dell'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Forense, come è avvenuto per i precedenti decreti legge, che sarà nostra premura inoltrare prontamente. Con saluti cordiali il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli Bologna, 23 gennaio 2012 Cari Colleghi, la recente approvazione del decreto legge sulle liberalizzazioni ha suscitato, sin dalle prime indiscrezioni sul suo contenuto nei giorni scorsi, sentimenti di forte preoccupazione nell'avvocatura, che sono stati immediatamente espressi al governo e alle forze parlamentari dalle rappresentanze istituzionali e politiche forensi. Accludiamo la raccolta dei comunicati stampa emessi, pressocchè quotidianamente, nei giorni scorsi dal Consiglio Nazionale Forense e dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura, che sono stati ripresi dalla stampa nazionale. Inoltre, alleghiamo il Preambolo del "Manifesto dell'Avvocatura unita" che il C.N.F. ha inviato il 16 u.s. ai Presidenti di Senato e Camera, ai Presidenti dei gruppi parlamentari e ai Presidenti e ai componenti delle Commissioni giustizia dei due rami del Parlamento, e i manifesti predisposti dall'O.U.A. su giustizia civile, mediaconciliazione obbligatoria e revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Poichè gli appelli dell'avvocatura sono rimasti a oggi inascoltati, il C.N.F. e l'O.U.A. hanno ufficialmente proclamato iniziative di protesta. In particolare, il C.N.F. ha deliberato che, in occasione delle cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario che si svolgeranno il 28 p.v., i rappresentanti dell'avvocatura non vi parteciperanno, salvo per l'intervento dei soli Presidenti degli Ordini distrettuali, i quali daranno lettura del discorso unitario che, il giorno precedente, verrà pronunciato dal Presidente del C.N.F. avv. prof. Guido Alpa alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario in Corte di Cassazione, con cui verranno denunciati il disagio dell’avvocatura e i rischi per la tutela dei diritti dei cittadini. Il C.N.F. convocherà una conferenza stampa, e altrettanto verrà fatto in tutte le sedi degli Ordini distrettuali, per illustrare alla stampa e ai cittadini le ragioni della protesta dell’avvocatura, nonché per annunciare l’assenza alla cerimonia inaugurale in segno di protesta. L'O.U.A., per parte sua, ha identificato una serie di 14 diverse iniziative di protesta, come approvate dall'Assemblea unitaria dell'Avvocatura che si è tenuta a Roma il 20 u.s. (riportate nella richiamata raccolta dei comunicati stampa di questi giorni), fra le quali si segnala la proclamazione di due giornate di astensione dalle udienze, il 23 e 24 febbraio prossimi. Infine, confidando di fare cosa utile, riportiamo il testo dell'art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate) del d.l. sulle liberalizzazioni, con le nuove norme adottate per la professione forense. Con saluti cordiali il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli
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