| (segue) Nuovi contributi unificati dal 1° gennaio 2012 |
| Ennesime modifiche alla disciplina del contributo unificato |
Bologna, 15 febbraio 2012 Cari Colleghi, con riferimento alla circolare precedente, riportata di seguito, trasmettiamo la nuova versione del facsimile della dichiarazione di valore, come predisposta dalla Dirigenza del Tribunale civile a seguito di alcune osservazioni pervenute da Colleghi. Con saluti cordiali il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli Bologna, 8 febbraio 2012 Cari Colleghi, come noto, dal 1° gennaio scorso sono entrate in vigore le ennesime modifiche alla disciplina del contributo unificato, come disposte dall'art. 28 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (cd. legge di stabilità). In particolare, ricordiamo che: - è aumentato della metà il contributo unificato per i procedimenti di impugnazione ed è raddoppiato per quelli innanzi alla Corte di Cassazione; - la nuova norma si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero (nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione) depositato successivamente al 1° gennaio 2012, data di entrata in vigore della legge n. 183/2011; - la parte che per prima si costituisce in giudizio, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula domanda di chiamata, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo; - le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta. Per praticità, rimandiamo alla “Tabella riepilogativa delle novità in materia di contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario” predisposta dal Consiglio Nazionale Forense, all’analogo prospetto redatto d’intesa fra l’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine e l’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia nonché al prospetto predisposto dal Tribunale di Bologna. Segnaliamo di avere ricevuto dalla Dirigenza del Tribunale di Bologna comunicazione con la quale si avvisa che, d’ora innanzi, agli atti depositati alla Cancelleria civile del Tribunale dovrà essere allegata una dichiarazione, di cui è fornito facsimile, ai sensi dell’art. 28, co. I, lett. b) della legge n. 183/2011. Infine, inoltriamo la circolare esplicativa emessa dal Presidente e dalla Dirigente del Tribunale e gli ulteriori avvisi ricevuti contenenti alcune precisazioni sui contributi unificati da versare nei procedimenti in materia di famiglia e di lavoro. Con saluti cordiali il Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli
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