| Tariffe e parametri, preventivo e contratto con il cliente |
| Incontro al Teatro Duse, 29 novembre 2012 |
Bologna, 29 ottobre 2012 Cari Colleghi, ancora ringraziando tutti quanti sono intervenuti al Teatro Duse per l'incontro del 18 u.s. sui parametri di cui al d.m. n. 140/2012, comunichiamo di avere organizzato un altro incontro in argomento, visto il grande interesse suscitato dalle novità introdotte dal d.m. in oggetto. L'incontro, di cui alleghiamo il programma, si terrà sempre al Teatro Duse il 29 novembre prossimo, dalle ore 15 alle 18, con titolo "Question Time in materia di parametri e tariffe, preventivo e contratto con il cliente". I relatori risponderanno ai quesiti di chiarimento che dovranno tassativamente pervenire via e-mail, entro il 23 novembre, all'indirizzo info@ordineavvocatibologna.net. La partecipazione è libera e gratuita, con iscrizione obbligatoriamente nel sito della Fondazione Forense con il badge della formazione continua. Nell'occasione alleghiamo il dossier n. 10/2012 del C.N.F. sui parametri, il modello di contratto-tipo fra avvocato e cliente predisposto dal C.N.F. e le slides su "contratto e preventivo con il cliente" illustrate dal Presidente avv. Sandro Callegaro all'incontro del 18 u.s. Infine, accludiamo il documento critico sui parametri inviato dal C.N.F. al Ministero della Giustizia, con le proposte per i necessari interventi correttivi. Con saluti cordiali il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli (Circolare n. 97/2012) Bologna, 18 settembre 2012 Cari Colleghi, anche con riferimento ai parametri per la liquidazione delle spese legali, come introdotti dal recente d.m. n. 140/2012, il Consiglio dell'Ordine e la Fondazione Forense hanno organizzato un incontro pubblico di illustrazione e confronto, che si terrà al Teatro Duse il 18 ottobre prossimo, del quale alleghiamo il programma. Al solito, la partecipazione all'incontro è libera e gratuita, con iscrizione obbligatoriamente nel sito della Fondazione Forense con il badge della formazione continua. Alleghiamo, quale prima disamina e commento sia del d.m. sui parametri che del d.p.r. n. 137/2012 sulla riforma delle professioni (oggetto di altro incontro al Teatro Duse che si terrà il 21 settembre prossimo), sia sull'ulteriore riforma agostana del filtro in appello e in Cassazione (legge n. 134/2012), il dossier di approfondimento predisposto dall'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Forense; accludiamo anche un testo riepilogativo di tutte le riforme intervenute nel 2012 in materia di procedura civile, legge Pinto e procedure concorsuali, predisposto dall'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine. Con saluti cordiali il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli (Circolare n. 86/2012) Bologna, 24 agosto 2012 Cari Colleghi, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 agosto, ed è quindi in vigore da ieri, il d.m. n. 140 del 20 luglio 2012 ("Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27"). Si tratta del preannunciato decreto ministeriale che ha introdotto, in sostituzione della tariffa forense già abrogata, i nuovi criteri per la liquidazione giudiziale delle spese legali in favore degli avvocati. In attesa di ogni più opportuno approfondimento, alleghiamo – per praticità e completezza di lettura – anche il testo completo del d.m., come diffuso dal Ministero prima della sua pubblicazione, e le osservazioni critiche del C.N.F. che erano state inviate al Consiglio di Stato in vista della predisposizione del parere dello stesso prima della pubblicazione del decreto. Riportiamo di seguito le nostre precedenti circolari sull'abrogazione della tariffa forense e sui suoi effetti. Con saluti cordiali il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli (Circolare n. 81/2012) Bologna, 24 maggio 2012 Gentili Colleghi, come noto la legge n. 27/2012 che ha convertito con modifiche il D.L. n. 1/2012 ha confermato l’abrogazione delle Tariffe professionali e la loro sostituzione con “parametri” (al momento non meglio definiti) che dovranno essere emanati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione sopra citata, ovvero entro il 22 luglio 2012. Con ciò causando non poco disorientamento tra i professionisti cosiddetti “regolamentati”. *** *** *** Come ricorderete, con e-mail 22/02 e 14/03//2012 sono state portate alla vostra attenzione le problematiche relative alle tariffe, emerse a seguito dell’entrata in vigore dell’allora decreto legge non ancora convertito, e in particolare l’interpretazione del Presidente del Tribunale con suo provvedimento n. 8 del 16/02/2012 alla quale ha fatto seguito la mia lettera 5 marzo 2012 (si veda e-mail del 14/03/2012). Sono poi seguiti contatti diretti e da ultimo il provvedimento del Presidente del Tribunale 6/04/2012 e quello del 23/03/2012 che si allegano. A questo punto, anche alla luce dell’art. 9 della legge 27/2012 e sino al 22/07/2012, gli aspetti relativi alla liquidazione delle spese legali da parte del Giudice e quelle contenute negli atti di precetto, sono sufficientemente chiari. Vedremo poi cosa succederà quando verranno resi noti i “parametri”. Rimane da approfondire ancora un’altra questione: il recupero dei crediti vantati dall’Avvocato nei confronti del proprio assistito e l’opinamento delle note da parte del Consiglio alla luce dell’abrogazione delle tariffe. In base al principio “tempus regit actum” parrebbe di poter concludere che gli opinamenti per attività svolte nella vigenza delle tariffe (ovverosia sino al 24/01/2012) non dovrebbero trovare ostacoli non solo all’opinamento, ma neppure all’ottenimento di un decreto ingiuntivo. Pur tuttavia, il decreto n.8 del 16/02/2012 del Presidente del Tribunale, alla lettera e) espone che “.. allo stato sembra doversi escludere la possibilità per gli avvocati di utilizzare il ricorso per ingiunzione ai sensi degli art.633 n .2 e 636 cpc per richiedere i compensi relativi alla propria attività professionale in assenza dell’opinamento della parcella da parte del Consiglio dell’Ordine, che svolgeva la funzione di controllo – e non di congruità – sulla rispondenza delle voci indicate in parcella a quelle previste dalla tariffa professionale, attualmente abrogata;” e alla successiva lettera f): “ che in tal caso e riservando ulteriori approfondimenti sul punto ad un confronto con magistrati e Consiglio dell’Ordine, restano salvi, ovviamente, il ricorso alla procedura in giunzionale ove si provveda alla produzione di alternativa “prova scritta”, ovvero alla procedura ex art. 28 L. 794/1942, attualmente regolamentata secondo lo schema procedurale di cui all’art. 702 bis c.p.c.”; Effettivamente gli approfondimenti con il Consiglio dell’Ordine ci sono stati, per la verità anche prima di tale decreto, ed in data 5 marzo 2012 il sottoscritto rispondeva al Presidente del Tribunale riferendo che “In merito al punto e) del Provvedimento 16/02/2012 della S.V., va ricordato che elidere la possibilità del ricorso al rito monitorio nella tutela dei crediti di tutti i professionisti darebbe luogo alla necessità di instaurare, in sostituzione di tale opportunità, imponenti quantità di procedimenti contenziosi di cognizione. D’altro canto, gli opina menti che venivano resi dagli Ordini e Collegi professionali in regime tariffario erano motivati con la frase “ritenuta la congruità dei compensi ecc.” . Il che induce a ritenere che la valutazione sottostante all’opinamento non fosse, neppure nel previgente sistema tariffario,un mero controllo di conformità alle tariffe, ma fosse, invece, una valutazione di congruità dei compensi misurata in relazione all’importanza dell’opera e al decoro della professione, come prescrive l’art. 2233 c.c. A ciò dovrebbe conseguire che Ordini e Collegi possano continuare ad esprimere opina menti e che, in forza di essi, i professionisti possano continuare a ricorrere al rito monitorio. Ciò è quanto si auspica vivamente. Del resto, pare coerente ritenere che così come il Giudice in assenza di tariffe e in attesa dei parametri, possa fare riferimento al sistema previgente ai fini della liquidazione del compenso, altrettanto possa operare il Consiglio dell’Ordine ai fini di consentire ai professionisti il ricorso al procedimento monitorio che altrimenti sarebbe loro precluso.” A questa, come detto, hanno poi fatto seguito altre due missive del Presidente del Tribunale, quella 23/03/2012 con la quale riferiva “…Restano nel frattempo sospese le indicazioni provvisorie per la liquidazione delle spese giudiziali proposte con il mio provvedimento n. 8 del 16.02.2012.” e quella 06/04/2012 che al punto 2) del secondo capoverso riferiva “..relativamente ai decreti ingiuntivi fondati su note opinate, le spese legali continueranno ad essere liquidate facendo riferimento, anche in questi casi, agli importi – parametrati sulle tariffe forensi – concordati con l’Avvocatura.”. A questo punto, non potendo attendere oltre il Consiglio, pur nelle incertezze sopra evidenziate, sia per le richieste gli opinamento relative ad attività svolte nella vigenza delle tariffe, sia per quelle relative ad attività svolte successivamente all’abrogazione delle tariffe e fino al 22/07/2012, con delibera 21/05/2012 ha ritenuto di confermare il proprio orientamento già espresso con missiva inoltrata al Presidente del Tribunale in data 5 Marzo 2012, e di procedere alla funzione istituzionale affidatale dell’opinamento delle note. Cordiali saluti Il Presidente Avv. Sandro Callegaro (Circolare n. 57/2012) Bologna, 14 marzo 2012 Cari Colleghi, con riferimento alla nostra precedente circolare, riportata di seguito, comunichiamo che proseguono i colloqui con il Presidente del Tribunale sulle problematiche sollevate dall'abrogazione delle tariffe forensi. Inoltriamo la nostra ultima lettera inviata al Presidente del Tribunale, contenente alcune richieste e osservazioni critiche del Consiglio dell'Ordine al provvedimento del Presidente del Tribunale già comunicato. Siamo in attesa di riscontro e non mancheremo di aggiornarVi degli sviluppi. Con saluti cordiali il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli (Circolare n. 28/2012) Bologna, 22 febbraio 2012 Cari Colleghi, trasmettiamo il provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale, comunicato il 20 u.s., sulle prime e urgenti problematiche emerse a seguito della abrogazione delle tariffe forensi. Il provvedimento fa seguito a una prima serie di colloqui avuti con il Presidente del Tribunale, che non hanno tuttavia esaurito la disamina dei numerosi problemi insorti. Nei prossimi giorni i colloqui proseguiranno, con particolare riguardo alla liquidazione delle spese successive alla formazione del titolo giudiziale e agli opinamenti del Consiglio dell'Ordine. Rammentiamo l'assemblea straordinaria degli iscritti che si terrà oggi al Teatro Duse, dalle ore 15 alle 18, per la illustrazione e discussione dei motivi che sorreggono la proclamazione dell'astensione dalle udienze per i prossimi due giorni. La partecipazione è libera, con possibilità di iscriversi direttamente presso il Teatro Duse oggi pomeriggio, preferibilmente con il badge della formazione continua. Vi rinnoviamo l'invito alla partecipazione numerosa. Con saluti cordiali il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli (Circolare n. 21/2012)
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