| Modifiche al c.p.c. nel d.l. n. 193/2009 |
| Obbligo per i difensori costituiti nelle cause civili di indicare sempre nel primo atto difensivo il proprio codice fiscale.
|
Bologna, 21 gennaio 2010
Cari Colleghi, a seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute da Colleghi sulla circolare riportata di seguito, con particolare riguardo alla applicazione della nuova normativa ai difensori anzichè alle parti, riproduciamo il testo dell’art. 4, n. 8, del decreto legge in attenzione, che pare in effetti riferirsi alla introduzione di un obbligo per i difensori (oltre che per le parti): Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 125, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: [Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l’istanza e, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore]«che indica il proprio codice fiscale»; b) all'articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole: «il cognome e la residenza dell'attore» sono sostituite dalle seguenti: «il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore» e le parole: «il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono» sono sostituite dalle seguenti: «il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono»; c) all'articolo 167, primo comma, dopo le parole: «Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare» sono inserite le seguenti: «le proprie generalità e il codice fiscale». Con saluti cordiali il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli
____________________
Da: Ordine Avvocati Bologna [mailto:info@ordineavvocatibologna.net] Inviato: giovedì 21 gennaio 2010 9.19 A: Ordine Avvocati Bologna Oggetto: Modifiche al c.p.c. nel d.l. n. 193/2009
Cari Colleghi, inoltriamo l’ordine di servizio che, per conoscenza, ci hanno inviato il Presidente e la Dirigente del Tribunale, con riferimento all’obbligo – introdotto con il recente d.l. n. 193/2009 – per i difensori costituiti nelle cause civili di indicare sempre nel primo atto difensivo il proprio codice fiscale. Con saluti cordiali il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli
|