| (segue) Istanza di trattazione per persistenza d'interesse |
| D.l. n. 212 del 22 dicembre 2011 |
Bologna, 28 febbraio 2012 Cari Colleghi, come noto, il decreto legge n. 212 del 22 dicembre 2011 è stato convertito con modificazioni nella legge n. 10 del 17 febbraio 2012 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio e in vigore dal 21 febbraio). Il passaggio parlamentare ha – fra le altre cose – prodotto l'abrogazione dell'art. 26 della legge n. 183/2011 (il cui testo era stato modificato dal d.l. n. 212/2011), che prevedeva l'obbligo di deposito dell'istanza di trattazione per persistenza d'interesse, nelle cause pendenti innanzi alle Corti d'Appello e alla Corte di Cassazione, che quindi non andranno più depositate. Con saluti cordiali il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli (Circolare n. 23/2012) Bologna, 31 gennaio 2012 Cari Colleghi, facendo seguito alla circolare precedente, riportata in calce, inoltriamo la comunicazione ricevuta dal Presidente della Corte d’Appello dott. Giuliano Lucentini, che chiarisce i criteri adottati dalle sezioni civili della Corte in merito al deposito delle istanze di trattazione, in particolare nelle cause già trattenute in decisione (nelle quali siano, o meno, già scaduti i termini per il deposito delle difese conclusive). Con saluti cordiali il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli Bologna, 13 gennaio 2012 Cari Colleghi, come noto, il d.l. n. 212 del 22 dicembre 2011 (pubblicato in G.U. in pari data e in vigore dal giorno successivo; attualmente in attesa della conversione in legge), oggetto della precedente circolare, all’art. 14 ha riformulato, in parte modificando la disciplina che era stata appena dettata dall’art. 26 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (cd. legge di stabilità, in vigore dal 1° gennaio 2012), le modalità di presentazione della istanza di trattazione per “persistenza d’interesse” dei procedimenti pendenti innanzi alle Corti d’Appello e alla Corte di Cassazione. Il testo combinato attualmente vigente è dunque il seguente: 1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima dell'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre tre anni prima dell'entrata in vigore della presente legge, le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il periodo di sei mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89. 3. Nei casi di cui al comma 1 il presidente del collegio dichiara l'estinzione con decreto. In forza di quanto sopra, è necessario depositare la suddetta istanza entro e non oltre la data del 30 giugno prossimo, pena la dichiarazione di estinzione del procedimento innanzi alla Corte d’Appello o alla Corte di Cassazione. La modifica più rilevante, rispetto alla precedente normativa, è che è stato eliminato l’onere delle Cancellerie di notificare agli avvocati delle parti costituite l’avviso relativo ai procedimenti soggetti all’obbligo di deposito della istanza di trattazione: sono dunque ora i difensori a essere onerati della identificazione, fra le cause dagli stessi patrocinate, di quelle che necessitano il deposito della suddetta istanza. Raccomandiamo quindi a tutti i Colleghi di prestare la massima attenzione nell’identificare le cause nelle quali dovranno – entro il termine perentorio del 30 giugno 2012 – essere depositate nelle competenti Cancellerie le istanze di trattazione, segnalando anche che esse dovranno essere sottoscritte personalmente dalle parti, e dal difensore per autentica. L’istanza di trattazione va quindi depositata per tutti i procedimenti pendenti innanzi alla Corte di Cassazione per impugnazione di provvedimenti pubblicati in data antecedente il 4 luglio 2009 (data di entrata in vigore della legge n. 69/2009), e per tutti i procedimenti pendenti innanzi alla Corte d’Appello da data antecedente il 1° gennaio 2009. Per praticità, alleghiamo il modello di istanza di trattazione predisposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano. Da ultimo, segnaliamo che il Presidente della Corte d’Appello dott. Giuliano Lucentini ha segnalato, con comunicazione al Consiglio, la necessità che le istanze di trattazione relative a procedimenti chiamati in udienza nel periodo dal mese corrente sino alla scadenza del termine di legge per il loro deposito vengano depositate al più tardi alla udienza stessa, al fine di evitare che il Collegio debba disporre rinvii in attesa dello spirare del termine per il deposito della istanza; e ha ulteriormente segnalato che, ove le udienze da rinviare siano fissate per la precisazione delle conclusioni, esse – in difetto di deposito della istanza di trattazione – subirebbero rinvii “a lungo termine, essendo tutte le udienze con cause a precisazione delle conclusioni, da oggi e per alcuni anni, completamente impegnate”. Con saluti cordiali il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli
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