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Formazione professionale continua

UFFICIO PER LA “FORMAZIONE CONTINUA”
presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna
giorni e orario di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.30
tel. 051/64.48.118 - fax 051/33.94.189

e-mail: formazione@ordineavvocatibologna.net

A partire dal 1° gennaio 2008, gli avvocati e i patrocinatori legali (che abbiano già ottenuto il certificato di compiuta pratica) sono soggetti all’obbligo di “formazione continua” come definito dal “Regolamento per la formazione professionale continua” approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13 luglio 2007.
Il 22 ottobre 2007 il Consiglio ha approvato la propria “Circolare attuativa e interpretativa” del Regolamento del C.N.F., con la quale ha specificato le modalità di adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti, di presentazione delle richieste di accreditamento o patrocinio degli eventi formativi da parte dei soggetti organizzatori, e di attuazione del controllo da parte del Consiglio.
La Circolare del Consiglio è stata integrata in più occasioni, per specificazioni che si sono rese necessarie dopo i primi tempi di applicazione del Regolamento del C.N.F. ovvero per allineamento a modifiche e chiarimenti introdotti dallo stesso C.N.F.
Il Consiglio dell’Ordine Forense di Bologna – insieme alla Fondazione Forense Bolognese – ha sottoscritto una convenzione (anch’essa pubblicata nella presente area del sito) con il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna e il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Bologna, per il riconoscimento reciproco degli eventi formativi rispettivamente organizzati; ha inoltre sottoscritto un protocollo d’intesa con la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, per il riconoscimento dell’attività formativa svolta dai docenti universitari iscritti all’Ordine degli Avvocati di Bologna. Sia la convenzione che il protocollo d’intesa sono pubblicati in questa area del sito.
Rammentiamo che il Consiglio ha istituito un Ufficio di Segreteria per la “Formazione Continua”, collocato nei locali posti a metà dello scalone che porta al Consiglio, a Palazzo Baciocchi, la cui addetta dott. Mariafrancesca Pizzi è a disposizione degli iscritti e dei soggetti organizzatori di eventi formativi per ogni chiarimento o necessità, così come sono a disposizione degli interessati i Consiglieri della Commissione “Accreditamento eventi formativi” (avvocati Antonio Spinzo, referente, Annalisa Atti, Chiara Rigosi e Lorenzo Turazza), nei rispettivi orari di ricevimento.
Tutti gli “eventi formativi” organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna (sia direttamente che tramite la Fondazione Forense Bolognese), così come tutti gli eventi formativi patrocinati o accreditati dal Consiglio vengono pubblicati nella sezione “eventi formativi accreditati” della presente area del sito.
In attuazione dell’obbligo di vigilanza e controllo che fa carico al Consiglio dell’Ordine sul puntuale assolvimento dell’onere formativo da parte di ciascun iscritto, rammentiamo che sono tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo tutti gli avvocati iscritti all'Albo, compresi quelli iscritti nei relativi elenchi speciali (addetti agli uffici legali di enti pubblici; docenti universitari a tempo pieno; avvocati stabiliti). È specificato a chiare lettere sia nella relazione di accompagnamento al Regolamento del C.N.F. sia nei pareri n. 13/2009 e 53/2011 dello stesso C.N.F. (tutti pubblicati nel sito del nostro Ordine), che l'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione all'Albo, e cioè a prescindere dall'esercizio effettivo dell'attività professionale: l’obbligo sussiste dunque anche se l’attività professionale non sia di fatto svolta o lo sia in maniera marginale, episodica o discontinua; Al termine di ogni triennio di proprio obbligo formativo, ciascun iscritto all’Ordine degli Avvocati di Bologna riceverà dal Consiglio dell’Ordine una comunicazione con l’invito a trasmettere al Consiglio la propria “Dichiarazione d’onore” con gli eventuali allegati, esclusivamente per posta elettronica certificata, con le modalità che saranno specificate nella comunicazione inviata dal Consiglio.
Segnaliamo, infine, che dal mancato assolvimento degli obblighi formativi potranno discendere le conseguenze sanzionatorie come da ultime previste anche dal d.p.r. n. 137 del 7 agosto 2012 (cd. riforma delle professioni).

Bologna, 3 settembre 2012
il Consigliere Segretario, referente della Commissione “Verifica obblighi formativi”
avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli
 

 

Regolamento sulla Formazione continua del C.N.F.Circolare del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna sulla Formazione continua
Relazione di accompagnamento al regolamento sulla Formazione continua del C.N.F.Articolo di presentazione del regolamento del C.N.F. e della Circolare del Consiglio dell'Ordine
Guida alla formazione professionale continua del C.N.F.Dichiarazione d'onore da depositare al termine del primo triennio di obbligo formativo
Delibera del C.N.F. sulla accreditabilità degli eventi formativi dal settembre 2007Circolare del Consiglio dell'Ordine di istruzioni per il deposito della dichiarazione d'onore
Delibera del C.N.F. di proroga al 31 luglio 2011 dell'assolvimento dell'obbligo formativo triennale per coloro che nel triennio 2008-2010 hanno conseguito almeno 35 creditiCircolare del Consiglio dell'Ordine del 2 febbraio 2011 sulla proroga al 31 luglio 2011 per l'assolvimento dell'obbligo formativo triennale, per coloro che nel triennio 2008-2010 hanno conseguito almeno 35 crediti
Circolare del C.N.F. sulla riduzione a 75 crediti dell'obbligo formativo per il biennio 2011-2013Protocollo d'intesa in materia di formazione professionale continua per i docenti universitari iscritti all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Bologna
Convenzione Italia-Francia per il riconoscimento reciproco dei crediti formativiConvenzione di reciprocità. Formazione Continua Professionisti Area Giuridico - Previdenziale - Lavoristica
Convenzione Italia-Inghilterra e Galles per il riconoscimento reciproco dei crediti formativiIl primo anno di "Formazione professionale continua": riflessioni e statistiche
Circolare del C.N.F. sui crediti formativi degli iscritti nel periodo transitorio 2008-2010Piano dell'offerta formativa del Consiglio dell'Ordine per l'anno 2008, predisposto avvalendosi della Fondazione Forense Bolognese e inviato al C.N.F. ai sensi dell'art. 7 del regolamento del C.N.F.  
Guida all'accreditamento al C.N.F. degli eventi formativi seriali o esteriPiano dell'offerta formativa del Consiglio dell'Ordine per l'anno 2009, predisposto avvalendosi della Fondazione Forense Bolognese e inviato al C.N.F. ai sensi dell'art. 7 del regolamento del C.N.F.  
Circolare del C.N.F. sui protocolli con le associazioni forensi in materia di formazione continuaPiano dell'offerta formativa del Consiglio dell'Ordine per l'anno 2010, predisposto avvalendosi della Fondazione Forense Bolognese                                               

Parere del C.N.F. n. 38/2008 sulla portata dell'esonero dall'obbligo formativo per i docenti universitari di prima e seconda fascia e per i ricercatori universitari con incarico di insegnamento, e per i Consiglieri dell'Ordine in carica

Piano dell'offerta formativa del Consiglio dell'Ordine per l'anno 2011, predisposto avvalendosi della Fondazione Forense Bolognese
Parere del C.N.F. n. 13/2009 sulla obbligatorietà della formazione continua per gli iscritti all'Albo degli Avvocati che non esercitano la professionePiano dell'offerta formativa del Consiglio dell'Ordine per l'anno 2012, predisposto avvalendosi della Fondazione Forense Bolognese

Parere del C.N.F. n. 41/2009 sulla impossibilità di esonero dall'obbligo formativo per gli avvocati che svolgono la funzione di giudice tributario

 

Parere del C.N.F. n. 15/2010 sulla equiparazione dell'esonero temporaneo dall'obbligo formativo per paternità a quello per maternità

 
Parere del C.N.F. n. 35/2010 sugli eventi formativi organizzati in autonomia 
Parere del C.N.F. n. 53/2011 sull'obbligo formativo per avvocati che siano anche professori universitari o parlamentari 
Parere del C.N.F. n. 54/2011 sulla inidoneità, quale eventuale attività formativa, dell'esercizio da parte di avvocato delle funzioni di giudice tributario, di giudice di pace, di giudice o procuratore onorario  
Parere del C.N.F. n. 56/2011 sulla non computabilità, ai fini dell'esonero per quarant'anni di iscrizione all'Albo, del periodo di iscrizione al Registro dei patrocinatori  
FAQ (Frequently Asked Questions) a cura del C.N.F. 
                                                                                                                                                                                                        
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