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Avvio del PCT in Corte d'Appello

Circ. 43 del 29 giugno 2015 - Avvio del PCT in Corte d'Appello

Con il D.L. n. 83 del 27 giugno 2015, già in vigore sono state introdotte alcune novità in materia fallimentare, civile e processuale.

Riservandoci un esame più approfondito delle novità introdotte con il decreto, riteniamo utile segnalarvi le più immediate applicazioni.

Dal 30 giugno 2015 – quindi, da domani – viene confermato che ai sensi e per gli effetti del comma 9 ter dell'art. 16 bis del d.l. n. 179/2012 anche per i procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione avanti alle Corti d'Appello, gli atti delle parti precedentemente costituite dovranno essere depositati solo telematicamente. 

L'art. 20 del d.l. n. 83/2015 prevede invece il differimento al 1° gennaio 2016 dell'avvio del processo telematico avanti alla giustizia amministrativa.

L'obbligo di deposito ESCLUSIVAMENTE in via telematica, nei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione riguarda, dunque, sia in Tribunale che in Corte d'Appello, gli atti delle parti PRECEDENTEMENTE costituite; sennonché, l'art. 19 comma 1 del d.l. n. 83/2015 ha stabilito che, sempre a decorrere dal 30 giugno 2015, sarà sempre ammesso il deposito in via telematica dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei relativi documenti.

Ciò significa che su tutto il territorio italiano, superando la previsione relativa alla necessità di emanazione del decreto ministeriale attuativo ex art. 35 del d.m. n. 44/2011, le parti avranno la FACOLTÀ, sia avanti ai Tribunali che alle Corti d'Appello, di costituirsi telematicamente.

Nell'occasione, richiamiamo ancora una volta la vostra attenzione sulla problematica relativa al deposito in grado di appello dei fascicoli di parte relativi al primo grado di giudizio.

Come ognuno di noi ha potuto constatare, dal punto di vista della visualizzazione, nel PCT tutti gli atti e i documenti del processo sono depositati – dal magistrato, dagli avvocati, dal cancelliere e dai consulenti – all'interno di un unico fascicolo telematico, dove vengono registrati in ordine cronologico e sono consultabili da tutte le parti costituite.

Il PCT, tuttavia, NON ha eliminato i fascicoli di parte.

Accade pertanto che in sede di trasmissione del fascicolo d'ufficio (cartaceo e telematico) ex art. 347 co. 3 c.p.c. si ottiene l'invio, da parte dei Tribunali, e l'acquisizione, da parte delle Corti d'Appello, dei soli atti costituenti il fascicolo d'ufficio (artt. 168 e 347 c.p.c.; 36 e 73 disp. att. c.p.c.), e NON ANCHE DEI DOCUMENTI DEPOSITATI e presenti nel fascicolo telematico nel precedente grado di giudizio.

Non vengono dunque trasmessi i documenti delle parti, che – come è noto – sono contenuti nei fascicoli di parte (art. 74 disp. att. c.p.c.) e che è onere delle parti depositare nel successivo grado di giudizio (Cass. Civ., S.U., n. 24898/2005 e 3033/2013).

In attesa di un'auspicabile soluzione tecnica da parte del Ministero o di prossime previsioni protocollari, si pone con tutta evidenza la problematica relativa al deposito in Corte d'Appello del fascicolo di parte quando, nel corso del primo grado di giudizio, vi siano stati depositi in tutto o in parte telematici. 

I fascicoli di parte nei processi avanti al Tribunale potrebbero essere, infatti, in tutto o solo in parte telematici.

Allo stato, le uniche  soluzioni che ci sentiamo di proporvi, per quanto paradossali possano apparire, sono le seguenti:

a) fascicolo di parte ibrido: depositare il fascicolo cartaceo di primo grado, estraendo dal fascicolo telematico i documenti ivi contenuti che provvederete a stampare e prudentemente autenticare ai sensi del comma 9 bis dell'art. 16 bis del d.l. n. 179/2012;   

b) fascicolo di parte interamente telematico: ricostituire e depositare un fascicolo cartaceo di primo grado estraendolo e autenticandolo con le modalità di cui sopra;

c) altra soluzione che appare praticabile è quella di procedere, in sede di costituzione telematica o in un momento successivo, a un deposito in via telematica di quanto contenuto nel fascicolo di parte di primo grado, tramite una nota di deposito contenente una dichiarazione di conformità ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 16 undecies del d.l. n. 179/2012, così come introdotto dall'art. 19 del d.l. n. 83/2015, allegando una copia di quanto depositato in primo grado, che avrete provveduto a estrarre dal fascicolo telematico del Tribunale, attestandone la conformità su un documento informatico separato contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia cui si riferisce, e allegando tale documento al messaggio pec del deposito.

In sostanza, salve migliori riflessioni, la soluzione più pratica, allo stato, ci sembra quella di depositare i documenti allegandoli a una "nota di deposito" (quale atto "principale", in file word convertito in pdf), contenente la prescritta attestazione nella quale: "si attesta che i documenti numeri 1, 2, 3, ecc., qui allegati, sono copia conforme dei documenti numeri ... depositati da ... e contenuti nel fascicolo telematico relativo al procedimento di primo grado n. ... r.g. del Tribunale di ...".

Le soluzioni proposte, allo stato, ci sembrano le uniche praticabili, in difetto di un intervento normativo o tecnico che possa altrimenti risolvere il problema, o di diverse previsioni protocollari.


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