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Criteri di opinamento note Criteri di opinamento note

I CRITERI SEGUITI DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE NELL'OPINAMENTO DELLE NOTE

avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli

Fra i compiti istituzionali affidati al Consiglio dell'Ordine, l'attività di opinamento delle note è certamente una di quelle che crea le maggiori aspettative ed attenzioni: da parte degli avvocati che hanno proposto l'istanza di opinamento e che necessitano del vaglio del Consiglio per poter procedere alla richiesta di una ingiunzione (ricordiamo che la nota opinata è espressamente richiesta dall'art. 636 c.p.c. quale prova scritta necessaria a fini monitori), ovvero perchè comunque richiesti dell'opinamento da una determinata clientela (normalmente, enti pubblici) per il pagamento delle proprie spettanze; ma anche da parte dei clienti destinatari della nota, e ciò specialmente quando gli importi esposti dall'avvocato siano oggetto di una qualche contestazione.

E' quindi una attività istituzionale importante e delicata, e anche difficile. Districarsi nella tariffa forense non è operazione di immediata facilità nemmeno per un avvocato; figuriamoci per i clienti che si vedono recapitare un conteggio che elenca moltissime voci, alcuni delle quali (pensiamo a "scritturazione e collazione" o "vacazioni") incomprensibili per chi non abbia dimestichezza con la terminologia forense.

Si tratta comunque di una delle attività che impegna maggiormente il Consiglio nel suo insieme, giacchè le decisioni sugli opinamenti sono sempre collegiali, ed i Consiglieri singolarmente, nella loro veste di relatori delle richieste di opinamento. Per fare un po' di numeri, nel biennio 2000-2001 le note complessivamente opinate dal Consiglio sono state 965; nel biennio 2002-2003, gli opinamenti sono stati 1.062 (con un incremento del 9%); nel biennio 2004-2005 sono stati 1.107 (con un incremento del 4%); nel biennio 2006-2007 sono stati 1.117 (con un incremento dell'1%).

L'opinamento, come noto, viene reso sempre "sulla fede dell'esposto", vale a dire sul presupposto che tutte le attività esposte dall'avvocato nella propria nota, e che non sia possibile controllare con la documentazione allegata alla istanza, siano state effettivamente svolte dal legale. Facciamo per esempio il caso di un'assistenza stragiudiziale prestata mediante un certo numero di "conferenze di trattazione": il Consiglio non ha naturalmente la possibilità, e nemmeno il potere, di verificare il numero effettivo degli incontri, in studio fuori studio o telefonici, che il legale ha avuto con il proprio cliente, o addirittura di verificare che il legale abbia effettivamente - o meno - ricevuto un determinato mandato, e così deve necessariamente basarsi su quanto viene dichiarato, sotto la propria responsabilità, dal legale nella istanza di opinamento.

E' proprio perchè l'opinamento viene reso in assenza di contraddittorio che la delibera del Consiglio dell'Ordine non fa stato fra le parti, e che gli importi opinati sono sempre liberamente valutabili dal giudice, il quale non è in alcun modo vincolato dall'opinamento rilasciato dal Consiglio. L'opinamento in contraddittorio (anch'esso comunque non vincolante per il giudice) è previsto solamente nel caso delle "prevenzioni", ovvero in quel procedimento che il Consiglio attiva quando un cliente chieda al Consiglio di essere personalmente sentito, prima che l'avvocato depositi la propria istanza di opinamento. In questo caso, e solamente in questo caso, l'opinamento viene reso al termine di un regolare contraddittorio, dopo cioè che il Consiglio - per il tramite del relatore delegato - ha ascoltato sia il cliente ricorrente in prevenzione che il legale che ha depositato l'istanza per l'opinamento. Nell'esperienza del Consiglio di Bologna, si tratta comunque di una ipotesi che si realizza statisticamente in una misura non superiore a circa il 5% degli opinamenti complessivamente resi dal Consiglio.

Una chiara e dettagliata esposizione delle attività svolte dal legale, accompagnata da tutta la documentazione rilevante, aiuta il Consiglio a valutare compiutamente ogni elemento utile al fine dell'opinamento; ed un opinamento reso in tali condizioni aumenta la possibilità di componimento bonario con il cliente che sfugge al pagamento, e riduce le possibilità di contestazione in sede giudiziale. E' anche per questo motivo che il Consiglio, il quale può notoriamente opinare solo gli onorari e non anche le competenze, quando esamina una nota della quale viene richiesto l'opinamento cerca di soffermarsi anche sulle competenze che vengono esposte, se del caso rilevando incidentalmente (senza che ciò possa costituire formale opinamento, naturalmente) la non conformità o rispondenza alla tariffa forense di alcune voci di "diritti".

Nell'ottica di fornire trasparenza ai criteri seguiti dal Consiglio negli opinamenti, sono stati raccolti e massimati tutti gli opinamenti resi dal Consiglio dal novembre 1999 al gennaio 2008: si tratta di otto anni di "giurisprudenza" che offrono un già vasto panorama dei principii ai quali il Consiglio si attiene negli opinanamenti. Li pubblichiamo, distinti per tipi di attività, affinchè forniscano un orientamento nella redazione delle note, e con l'auspicio che ciò possa anche contribuire a ridurre i casi di possibile contestazione.

Allegati Allegati

Criteri di opinamento note_DirittiProcuratori

Criteri di opinamento note_Vacazioni

spese di scritturazione

Criteri di opinamento (2008)