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Entrata in vigore dell'obbligatorietà dei depositi telematici

Circ. 32 del 8 luglio 2014 e Circ. 30 del 26/07/2014 - Entrata in vigore dell'obbligatorietà dei depositi telematici

Circ. 32/2014

Facendo seguito alla nostra circolare n. 30 del 26 giugno scorso, proseguiamo nell'esame del recente d.l. n. 90/2014.

a) Deposito telematico degli atti. Nella precedente circolare, esaminando quanto disposto all'ultimo capoverso dell'art. 44 del d.l., ci eravamo riservati ulteriori analisi in ordine alla possibilità di deposito telematico degli atti (endo)processuali per i giudizi che già erano pendenti avanti ai Tribunali alla data del 30 giugno scorso.

Con circolare del 27 giugno scorso, il Ministero della Giustizia ha chiarito che le Cancellerie (dei soli TRIBUNALI), a decorrere dal 30 giugno 2014, devono accettare qualsiasi atto endoprocessuale depositato in via telematica; quanto invece agli atti introduttivi (citazione, ricorso, comparsa o memoria di costituzione), il deposito in via telematica sarà possibile solamente presso i Tribunali che abbiano già ottenuto il decreto di abilitazione ai sensi dell'art. 35 del d.m. n. 44/2011 (come, ad esempio, è già avvenuto sin dal 16 giugno 2012 per il nostro Tribunale).

La circolare, in ogni caso, prevede che ove le parti procedano comunque al deposito telematico di atti introduttivi, pur in assenza del decreto di abilitazione, la Cancelleria non potrà rifiutare il deposito, spettando la valutazione sulla legittimità del deposito esclusivamente al giudice.

Per il deposito presso altri Fori occorrerà, di volta in volta, verificare nel sito www.pst.giustizia.it i decreti di abilitazione dei singoli Tribunali ed esaminarli attentamente, posto che potrebbero essere limitati solamente agli atti endoprocessuali oppure a determinati uffici: così, ad esempio, avviene a Bologna dove, nonostante il richiamato decreto abilitativo, non è ancora possibile depositare atti di costituzione, sia da parte dell'attore-creditore procedente che da parte del convenuto, sia nei procedimenti di volontaria giurisdizione che nelle esecuzioni mobiliari.

b) Notifiche in proprio via PEC.

All'art. 46 del d.l. n. 90/2014 il legislatore ha modificato, limitatamente alla notifica in proprio via PEC, quanto disposto dalla legge n. 53/1994, eliminando il requisito oggettivo della preventiva autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza alle notifiche in proprio, nonché il pagamento del diritto di notifica.

Entrambe le previsioni permangono in ipotesi di notifica in proprio effettuata con modalità cartacee.

c) Limite dei 30 megabyte per la busta telematica.

All'art. 51 del d.l. viene previsto che, in ipotesi di superamento del limite dei 30 mb della busta telematica, sarà possibile procedere a invii multipli, a condizione che il deposito si esaurisca entro la giornata di scadenza dell'atto.

Questa previsione, di fatto, recepisce previsioni protocollari (cfr. quanto previsto nel Protocollo civile d'ingiunzione telematico del nostro Osservatorio sulla giustizia civile) e potrebbe creare problemi in ipotesi di deposito di atto introduttivo, rispetto al quale il depositante deve attendere che il procedimento sia quantomeno assegnato alla sezione e quindi sia fornito di numero di ruolo. Vi invitiamo quindi, laddove possano verificarsi delle decadenze, a prestare molta attenzione prima di eseguire un deposito multiplo.

d) Potere di autentica al difensore

Come vi avevamo anticipato, l'art. 52 del d.l. ha attribuito all'avvocato l'importante e delicata funzione di autentica (attestazione di conformità) delle copie informatiche, anche per immagine, degli atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice, nonché dei provvedimenti di quest'ultimo presenti nel fascicolo informatico.

In sostanza, l'avvocato potrà ora estrarre dal fascicolo informatico (telematicamente o stampandole) le copie dei suddetti atti e provvedimenti e autenticarle con una dichiarazione del tipo: "io sottoscritto avv. ..., ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 bis, del d.l. n. 179/2012, attesto la conformità del presente atto all'originale contenuto nel fascicolo informatico del procedimento n. ... r.g. presso il Tribunale di ...".

A seguito di quanto disposto dall'art. 52 sopra citato, la Cancelleria dei decreti ingiuntivi del nostro Tribunale, diversamente da quanto previsto dal Protocollo in materia, in forza della normativa sopravvenuta, a far data dal 30 giugno scorso ha cessato di stampare le copie dei decreti emessi, a eccezione di quelli provvisoriamente esecutivi.

Qualora il difensore voglia, nonostante la previsione sopra esaminata, ottenere le copie dalla Cancelleria (che, ovviamente procederà all'incasso del relativo diritto), potrà espressamente farne richiesta in sede di deposito del ricorso, utilizzando il modello allegato.

Sennonchè, nonostante quanto sopra, per alcuni tipi di atti si pongono una serie di problematiche di non facile soluzione, posto che le copie che è possibile estrarre dal fascicolo telematico (oltre a non essere esattamente conformi a quelle depositate in Cancelleria) non recano la stampigliatura dei numeri cronologico e del decreto e/o della sentenza (salvo quelle scansionate per immagini).

Sul punto, si pone dunque un'evidente problematica per la dichiarazione di conformità, sulla quale sono in corso verifiche anche presso il Ministero della Giustizia al fine di risolvere tecnicamente la questione.

Così pure sono in corso di approfondimento le questioni relative all'applicabilità del divieto di autentica in relazione alle sentenze non registrate ai sensi dell'art. 66 del d.p.r. n. 131/1986.

Tali problemi invece non si pongono per quanto riguarda molti provvedimenti emessi dal giudice (ad esempio, autorizzazioni alla chiamata di terzo, decreti di autorizzazione alla riassunzione del processo, ecc.), che potranno essere estratti e autenticati dal difensore senza alcun problema.

Circ. 32/2014

In via assolutamente sintetica vi informiamo delle novità sull'entrata in vigore dell'obbligatorietà del processo civile telematico.

E' stato infatti pubblicato nella G.U. del 24 giugno scorso il d.l. n. 90/2014, con vigenza dal giorno successivo (cioè da ieri), avente a oggetto le misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

A partire dal 30 giugno prossimo sarà dunque OBBLIGATORIO:

1) il deposito in via esclusivamente telematica dei ricorsi per ingiunzione di cui agli artt. 633 ss. c.p.c.;

2) il deposito in via esclusivamente telematica degli atti endoprocessuali (quindi NON delle citazioni e dei ricorsi introduttivi e delle relative comparse e memorie di costituzione), nonché degli atti successivi al primo atto di esecuzione per i procedimenti avanti i (soli) Tribunali, iniziati dal 30 giugno 2014.

Sarà invece FACOLTATIVO il deposito in via telematica o cartacea degli atti endoprocessuali (quindi NON delle citazioni e dei ricorsi introduttivi e delle relative comparse e memorie di costituzione), nonché degli atti successivi al primo atto di esecuzione per i procedimenti avanti i (soli) Tribunali, per i procedimenti già pendenti alla data del 30 giugno 2014, la cui obbligatorietà è stata posticipata al 31 dicembre 2014.

Riservandoci una più approfondita analisi dell'intero provvedimento, sin d'ora segnaliamo quanto segue. Nell'ultimo capoverso del comma 1 dell'art. 44 del d.l. n. 90/2014 il legislatore sembra risolvere il problema della possibilità del deposito telematico presso tutti i Tribunali ordinari, sino alla data del 31 dicembre 2014.

Sul punto, però, occorre una più approfondita meditazione, posto che non è dato sapere se la possibilità di deposto telematico sia estesa a tutti gli atti, ivi compresi quelli introduttivi, oppure se sia limitata a quelli per cui è prevista l'obbligatorietà.

In ogni caso sul punto, per depositi al di fuori del Tribunale di Bologna, come sempre consigliamo di consultare i decreti attuativi sul sito www.pst.giustizia.it.

All'art. 51 comma 2 del d.l. viene abolito il limite delle ore 14 per il deposito telematico, che sarà tempestivo se la ricevuta di avvenuta consegna sarà generata entro le ore 24 del giorno di scadenza.

All'art. 52 viene prevista, in capo ai difensori, la possibilità di attestare la conformità delle copie estratte dal fascicolo informatico ai corrispondenti atti contenuti nel medesimo fascicolo, con esenzione del diritto di copia.

La previsione deve essere accolta con grande favore sia per il risparmio che, in qualche modo, compensa l'ennesimo aumento (15%) del contributo unificato, sia soprattutto per gli indubbi vantaggi nell'organizzazione del lavoro: basti pensare al procedimento monitorio che, utilizzando la funzione del pagamento telematico (che dovrà necessariamente andare implementata), non richiederà più alcun accesso in Cancelleria sino al materiale ritiro del titolo esecutivo.

Vi sono ovviamente ulteriori disposizioni da valutare e da interpretare (segnaliamo, ad esempio, l'obbligatorietà del deposito telematico al 30 giugno 2015 esteso anche alle Corti d'Appello), ma riteniamo che quelle sopra evidenziate siano di immediata attuazione e di maggiore rilevanza.


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