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Processo telematico nelle esecuzioni civili - Modalità e tempi di applicazione dell'obbligo di depositare in via telematica

Circ. 44 del 25 settembre 2014 - Processo telematico nelle esecuzioni civili - Modalità e tempi di applicazione dell'obbligo di depositare in via telematica

Si ritorna a parlare delle novità introdotte dal d.l. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, e in particolare sulle modalità e i tempi di applicazione dell'obbligo di depositare in via telematica di cui all'art. 44 co. 1 del citato d.l., limitandoci in questa sede a esaminare le problematiche relative ai procedimenti di esecuzione, così come disciplinati dal libro III del codice di procedura civile.

Come ricorderete, l'obbligo di depositare telematicamente è stato introdotto dall'art. 16 bis del d.l. n. 179 /2012, così come modificato dalla legge di conversione n. 221/2012 e dalla successiva legge n. 228/2012. In quella sede il legislatore aveva previsto, al punto 2 del citato art. 16 bis, che a far data dal 30 giugno scorso i depositi successivi a quello dell'atto con cui era iniziata l'esecuzione, ovvero la notifica dell'atto di pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario, dovessero essere effettuati esclusivamente in via telematica.

Con l'intervento di cui all'art. 44 del d.l. n. 90/2014, il legislatore ha inteso precisare che l'obbligo di deposito telematico di cui all'art. 16 bis trova immediata applicazione per i procedimenti iniziati avanti al Tribunale successivamente al 30 giugno 2014, mentre per quelli iniziati in precedenza il deposito telematico è facoltativo sino al 30 dicembre 2014, facoltà che si trasformerà in obbligo a far data dal 31 dicembre 2014 (ovviamente sempre per gli atti successivi al deposito del pignoramento).

Ma che cosa si intende per "inizio" del procedimento avanti il Tribunale?

Se l'interpretazione è di natura tecnico-processuale, l'inizio del procedimento esecutivo si ha con il perfezionamento del pignoramento, o con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario da parte del difensore.

Se invece si vuole fornire un'interpretazione letterale-pratica, l'"inizio" del procedimento avanti il Tribunale si ha con la messa a ruolo, ovvero con la formazione del fascicolo da parte della Cancelleria, momento che coincide con il deposito dell'atto di pignoramento notificato e del titolo da parte dell'ufficiale giudiziario.

Nella prima ipotesi, il difensore che si trova nella necessità di iscrivere a ruolo non conosce il momento del perfezionamento dell'atto di pignoramento e quindi non può sapere se l'iscrizione (e la contestuale istanza di vendita, se prevista) possa o debba essere inviata telematicamente; conosce, ovviamente, la data in cui ha depositato l'atto di pignoramento, ma crediamo che ritenere che questo sia il momento dell'Inizio del procedimento sia una soluzione poco condivisibile.

La seconda soluzione non presenta alcun problema rispetto alla conoscenza della data di formazione del fascicolo (iscrizione a ruolo del Cancelliere), che è facilmente ricavabile dall'esame della Consolle dell'Avvocato.

Abbiamo avuto incontri con i giudici della IV Sezione del Tribunale, i quali ritengono, allo stato, preferibile la seconda interpretazione. Ergo, in tutte le procedure per le quali è stato formato il fascicolo successivamente alla data del 30 giugno 2014, i depositi delle istanze di vendita o delle note di iscrizione a ruolo (nei pignoramenti presso terzi) avrebbero dovuto e dovranno in futuro essere effettuati esclusivamente in via telematica.

Purtroppo, da una verifica effettuata sino a ora solo per le esecuzioni immobiliari, ciò non è sempre avvenuto.

Rispetto alle conseguenze di depositi avvenuti irregolarmente, ovvero senza il rispetto delle norme e delle regole tecniche previste, si sta formando una giurisprudenza assai rigorosa che sancisce l'inammissibilità del deposito, con ogni conseguenza processuale in presenza di perenzione di termini.

In realtà, nessuna sanzione tipica è prevista dal legislatore e diversi commentatori hanno ritenuto che il deposito irregolare non possa determinare l'inammissibilità, soprattutto allorquando l'atto depositato ha raggiunto lo scopo.

Il tema è piuttosto caldo e i giudici della IV Sezione del Tribunale di Bologna, ovviamente sempre allo stato, ritengono di aderire alla tesi che reputa inammissibile il deposito irregolare.

Al fine di sanare eventuali irregolarità, per il momento per le sole procedure immobiliari ove è stato possibile individuare i fascicoli "problematici", i difensori saranno invitati dal G.E. a regolarizzare, entro il termine di scadenza, il deposito dell'istanza di vendita, che dovrà essere depositata nuovamente in via telematica.

Per le procedure esecutive mobiliari, ove non è stato ancora possibile effettuare verifiche a causa dell'elevato numero di procedure iscritte dopo il 30 giugno scorso, invitiamo tutti i colleghi a effettuare gli opportuni controlli ed eventualmente a regolarizzare spontaneamente i depositi, utilizzando il facsimile allegato.

Gli addetti allo sportello unico deposito esecuzioni sono stati sensibilizzati e faranno presente l'opportunità, se non la necessità, di procedere in via telematica, ovviamente nei casi previsti.

Vi sono ulteriori questioni in tema di modalità di deposito degli atti di opposizione ex art. 615 co. 2, 617 e 619 c.p.c. e degli atti di intervento, ma sul punto la discussione è ancora aperta.

Per le opposizioni, non è chiaro se siano da considerarsi atti del processo esecutivo e come tali soggette al disposto del punto 2 del citato art. 16 bis, o piuttosto se debbano essere considerati atti di difensori non costituiti di processi autonomi di contenzioso ordinario e come tali, in applicazione di quanto previsto dal punto 1 del menzionato art. 16 bis, depositabili anche in via cartacea (per le esecuzioni mobiliari si potrebbe sostenere, in assenza di precedenti decreti autorizzativi ministeriali, solo in via cartacea).

Per quanto invece concerne il deposito degli atti d'intervento, i dubbi interpretativi dipendono dall'infelice espressione contenuta al punto 2, dove genericamente si rimanda pe le esecuzioni ai precetti cui al punto 1.

Si potrebbe ritenere, infatti, anche se ciò appare contrario allo spirito della norma, che a prescindere dal momento temporale da cui decorre l'obbligo (il deposito dell'atto di pignoramento), l'obbligo sia riferibile ai soli difensori costituiti. Invero, se così fosse, non si spiegano i motivi che hanno portato a differenziare le due ipotesi che, di fatto, sarebbero disciplinate con le stesse modalità.A breve ritorneremo comunque sul punto.

In questa situazione di grande incertezza non possiamo che invitarvi ad agire con estrema prudenza e, per le ipotesi sopra prospettate, laddove, come nel caso delle esecuzioni immobiliari, siano possibili in astratto entrambe le modalità di deposito, privilegiare quella telematica, che potrebbe in futuro essere considerata la sola possibile.

Per le opposizioni o gli atti d'intervento da depositare nelle procedure esecutive mobiliari, la scelta potrebbe essere quella di un doppio deposito, anche se la modalità sarebbe del tutto irrituale.

Presto vi daremo ulteriori aggiornamenti, nella speranza che anche il legislatore, come ha fatto in passato, intervenga con i necessari chiarimenti.


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