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Nuovo codice deontologico

Circ. 52 del 23 ottobre 2014 - Nuovo codice deontologico

Nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre scorso è stato pubblicato il nuovo codice deontologico forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense in attuazione della legge n. 247/2012 di riforma dell'ordinamento professionale.

Il nuovo codice entrerà in vigore il 15 dicembre prossimo.

Per illustrare analiticamente il contenuto del nuovo codice, per ciascuno dei suoi sei titoli, il Consiglio dell'Ordine e la Fondazione Forense hanno organizzato un incontro che si terrà al Teatro Duse il 18 novembre prossimo, con il programma allegato.

Riportiamo di seguito la lettera del Presidente del C.N.F. prof. avv. Guido Alpa agli avvocati

italiani, di presentazione del nuovo codice:

"Cari Colleghi, Cari Amici,

ho il piacere di comunicarVi che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Nuovo Codice Deontologico Forense, che contribuirà – con il rafforzamento del presidio disciplinare a vantaggio dei cittadini – alla evoluzione della figura di "avvocato", forte nelle tradizioni, innovativo nell'esercizio della professione, qualificato nelle competenze, nella formazione e nelle specializzazioni, pronto a raccogliere le sfide di questa nostra società "liquida".

Ma, soprattutto, il Nuovo Codice Deontologico pone al centro dei comportamenti degli avvocati i cittadini – loro assistiti, loro clienti ma non solo – dando sostanza anche per tale tramite alla responsabilità sociale dell'avvocato – come professionista – e dell'Avvocatura come corpo sociale cerniera tra le persone e l'ordinamento giuridico, soprattutto oggi.

L'illecito deontologico forense ha una sua storia e una codificazione peculiari: dal modello non tipizzato e ispirato a clausole generali vigente sotto la legge del 1874 e sotto la legge del 1933, che faceva riferimento solo a dignità e decoro (artt.12,14) e alla condotta specchiatissima e illibata (art. 17), si è passati ad un modello misto, con la redazione del codice deontologico del 1997 fino alla versione attuale del febbraio 2014 redatta sulla base delle disposizioni della riforma forense approvata alla fine del 2012 (legge 31 dicembre 2012, n. 247).

La legge di riforma della professione di avvocato obbliga gli avvocati a esercitare la professione (art. 3 co. 3). Ne individua i contenuti e prevede che le norme in esso contenute, dirette alla tutela di un interesse pubblico al corretto esercizio della professione, indichino anche la sanzione applicabile.

Il nuovo codice si deve leggere nel contesto della riforma, che delinea una figura moderna di avvocato, qualificato, specializzato, conscio della responsabilità sociale assunta dalla categoria a cui appartiene, difensore dei diritti e quindi del diritto: un avvocato probo che gode delle garanzie di autonomia e di indipendenza.

Vi sono notevoli differenze rispetto al sistema precedente. Innanzitutto, il codice previgente era formulato con principi generali, e conteneva esemplificazioni di comportamenti non corretti, senza peraltro collegarli a specifiche sanzioni; l'illecito – un tort fondato sulla violazione di una norma a contenuto generale – era anch'esso dunque di carattere generale, non vi è una lista o un numero chiuso di illeciti (torts), mentre ora si è preferito il processo di tipizzazione – Typisierung secondo il concetto tedesco che si applica alla responsabilità civile – e non vi è più discrezionalità nella graduazione della sanzione, in quanto ad ogni illecito è collegato il tipo di sanzione irrogabile. [...] Il codice riafferma l'autonomia e l'indipendenza della Avvocatura, e sottolinea vieppiù la differenza della professione forense dalla attività d'impresa.

La predisposizione del Nuovo Codice deontologico è stata – per certi versi – "corale". Innanzitutto sono grato alla Commissione per la deontologia e al suo coordinatore, Consigliere Stefano Borsacchi, per il prezioso lavoro svolto e i risultati raggiunti

Lo schema di nuovo codice è stato poi presentato ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine, che hanno potuto fornire il loro prezioso contributo.

Ma il nuovo testo che oggi approda in Gazzetta Ufficiale è anche il frutto di tanti anni di "esperienza", della giurisprudenza disciplinare che si è formata nei Consigli dell'Ordine e nei procedimenti giurisdizionali di secondo grado davanti al C.N.F. Una giurisprudenza che molto spesso ha trovato nella Corte di Cassazione un avallo convinto.

Colgo l'occasione per augurarVi una buona giornata.

Guido Alpa."


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