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Autentica in proprio degli atti depositati telematicamente e pagamenti telematici - Ulteriori chiarimenti

Circ. 58 del 4 novembre 2014 e 35 del 18 luglio 2014 – Autentica in proprio degli atti depositati telematicamente e pagamenti telematici - Ulteriori chiarimenti

A seguito della pubblicazione del d.l. n. 90/2014, successivamente convertito dalla legge n. 114/2014, presso i singoli uffici giudiziari sono state adottate differenti prassi relativamente all'applicazione del potere di autentica attribuito ai difensori dall'art. 52 del citato d.l.

Di qui la necessità dell'allegata circolare esplicativa che il Ministero della Giustizia ha comunicato il 28 ottobre scorso. Come potrete rilevare dalla lettura del documento allegato, le risposte fornite dal Ministero non possono certo essere ritenute soddisfacenti per l'avvocatura: il Ministero ha infatti stabilito che le copie munite di formula esecutiva potranno essere rilasciate solo dal cancelliere, escludendo che la formula possa essere apposta su copie autenticate dal difensore.

Tale decisione ci lascia quanto mai perplessi, in quanto di segno assolutamente opposto sia allo spirito del PCT, che dovrebbe eliminare gli accessi fisici alle Cancellerie, sia alla disposizione secondo cui l'ultimo e importante aumento del contributo unificato era collegato al minore introito per i diritti di copia che sarebbe derivato dal potere di autentica riconosciuto ai difensori.

Nell'immediato, ovviamente, le Cancellerie degli uffici giudiziari non potranno che adeguarsi a quanto specificato nella circolare ministeriale.

Questo significa che, per quanto concerne la Cancelleria dei decreti ingiuntivi, solo in ipotesi di richiesta di copie di provvedimento provvisoriamente esecutivo si ritornerà a quanto previsto in sede protocollare, ovvero che il difensore dovrà inserire, all'atto del deposito del ricorso, la richiesta del numero di copie necessarie e la Cancelleria, dopo cinque giorni dalla pubblicazione, consegnerà le copie, previo pagamento dei diritti, calcolati come se la richiesta non fosse urgente.

Qualora il difensore avesse la necessità di ottenere immediatamente la copia, o comunque prima del termine indicato, potrà direttamente accordarsi con gli addetti del back-office della Cancelleria, ovviamente sostenendo i costi dell'urgenza.

Coloro che hanno già depositato il ricorso senza allegare la richiesta di copie, e coloro che hanno già depositato le copie autentiche e sono in attesa del ritiro, potranno accedere alla Cancelleria con le marche necessarie e contattare gli addetti al back-office, senza quindi dover seguire l'ordine per l'accesso al front-office. Il rilascio delle copie, per quanto possibile, sarà immediato. In ipotesi, invece, di decreto non munito di provvisoria esecutorietà il difensore potrà procedere all'autentica e alla successiva notifica.

Per quanto concerne l'Ufficio Sentenze, la richiesta potrà essere effettuata con le vecchie modalità (via e-mail o a mezzo richiesta cartacea) e al momento del ritiro sarà necessario corrispondere i diritti di copia.

Gli altri atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico potranno invece continuare a essere autenticati dal difensore, così come previsto dall'art. 16 bis co. 9 bis del d.l. n. 179/2012 (così come modificato dal citato art. 52 del d.l. n. 90/2014), ivi comprese le copie uso a uso trascrizione, per le quali non è necessaria la formula esecutiva.

Circ. 35 del 18/07/2014 – Autentica in proprio degli atti depositati telematicamente e pagamenti telematici - Ulteriori chiarimenti

Torniamo brevemente sul tema dell'autenticazione in proprio da parte del difensore, ex art. 52 del d.l. n. 90/2014, e dei pagamenti telematici nella convinzione che entrambi costituiscano un'opportunità per evitare inutili accessi alla Cancelleria sia per il rilascio delle copie degli atti e dei documenti presenti nel fascicolo informatico sia per il deposito dei contributi unificati, nonchè per il risparmio dei bolli.

a) Potere di autentica al difensore.

Come vi avevamo anticipato, l'art. 52 del d.l. n. 90/2014 ha attribuito all'avvocato un'importante e delicata funzione: quella di autentica (attestazione di conformità) delle copie informatiche, anche per immagine, degli atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice, nonché dei provvedimenti di quest'ultimo presenti nel fascicolo informatico.

Vi avevamo altresì anticipato le problematiche che si ponevano in quanto le copie estraibili dal fascicolo informatico, salvo che non si tratti di copie scansionate di documenti, non coincidono con quelle che riceviamo dalla Cancelleria a mezzo PEC e neppure recano gli estremi del provvedimento, come le copie che si otterrebbero in Cancelleria.

Ciò nonostante, in forza di quanto disposto dall'art. 52 citato, la Cancelleria del Tribunale si sta determinando a non rilasciare le copie degli atti presenti nei fascicoli informatici (ad esempio, le copie dei decreti ingiuntivi emessi, a eccezione di quelli provvisoriamente esecutivi) facendo leva sul fatto che gli avvocati hanno il potere di autentica della conformità della copie stesse.

Fatta tale premessa, si pone la problematica di autenticare un atto che non si presenta esattamente conforme a quello "originale" della Cancelleria e sul quale il legale non può certo intervenire a completarlo.

In attesa che il problema venga risolto dal punto di vista tecnico, prima ancora che giuridico, in modo che il legale abbia la possibilità di scaricare dal fascicolo una copia del tutto conforme a quella presente in Cancelleria, riteniamo che l'avvocato possa estrarre dal fascicolo informatico (telematicamente o stampandole) le copie dei suddetti atti e provvedimenti e autenticarli con una dichiarazione del seguente tenore:

"io sottoscritto avv. ..., ai sensi dell'art 16 bis co. 9 bis del d.l. n. 179/2012, attesto la conformità del/della presente ... [decreto ingiuntivo, sentenza, ordinanza], di n. ... pagine, all'originale n. ... [inserire i riferimenti dell'atto] contenuto nel fascicolo informatico del procedimento n. ... r.g. del Tribunale/Corte d'Appello di ...".

Sono invece ancora in corso di approfondimento le questioni relative all'applicabilità del divieto di autentica in relazione alle sentenze non registrate ai sensi degli articoli 10 e 66 del d.p.r. n. 131/1986.

b) Pagamenti telematici

Altro motivo di accesso alle Cancellerie è quello del deposito della distinta di pagamento del contributo unificato e/o della marca per l'iscrizione a ruolo.

Ci riportiamo alla nostra precedente circolare n. 28/2014 del 19 giugno u.s., con la quale illustravamo le nuove funzionalità della Consolle dell'Avvocato, tra le quali vi è anche quella di pagamento tramite Poste Italiane e Unicredit. Altra modalità di pagamento che ci pare certamente preferibile a quella tramite Lottomatica con successivo accesso in Cancelleria per la consegna del contributo unificato (con l'ulteriore vantaggio della rimborsabilità, in caso di errore, e della certezza dei tempi e dell'effettività del pagamento), è quella tramite Modello F23.

La Consolle genera automaticamente il Modello F23 dalla sezione "Gestione fascicolo", cliccando sulla funzione "stampa moduli", dopo avere selezionato il fascicolo desiderato, come da schermata allegata.

Il Modello F23 che viene generato dal programma contiene alcuni campi che devono essere compilati, cosa che è comunque possibile fare direttamente dal computer, intervenendo sul documento prima di stamparlo. I campi che devono essere completati sono:

CODICE UFFICIO DEL TRIBUNALE: 9BX (campo 6)

SUBCODICE: RG (campo 6)

CODICE TERRITORIALE PER BOLOGNA: A944 (campo 7)

CAUSALE PA (campo 9): come da tabelle dell'Agenzia delle Entrate, per pagamenti ed enti.

Alleghiamo unModello F23 con evidenziate le correzioni e integrazioni manuali ma che, come detto, potrete compilare telematicamente intervenendo direttamente sul documento e quindi stampandolo e portandolo in banca o in posta.

Una volta ottenuta la copia quietanzata, potrete depositarla nel fascicolo telematico tra i documenti del ricorso per decreto ingiuntivo (o della comparsa di risposta telematica con riconvenzionale o chiamata di terzo) ed evitare così inutili accessi in Cancelleria, sia per la richiesta delle copie che per il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo telematico.


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