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Incostituzionalità della mediazione obbligatoria - Comunicato stampa emanato dalla Consulta

Circ. 96 del 26 ottobre 2012 e Circ. Pres. 21 del 25 ottobre 2012 - Incostituzionalità della mediazione obbligatoria - Comunicato stampa emanato dalla Consulta

Il Presidente comunica "la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione".

Senza voler entrare nel novero dei numerosi commentatori della pronuncia (di cui, si rammenta, non si conoscono le motivazioni e conseguentemente le valutazioni effettivamente operate dalla Consulta), sia pure rilevando che la scelta volontaria della procedura di mediazione è ben più consona – come si è sempre fermamente sostenuto – al miglior successo della stessa, appare opportuno dare alcune indicazioni di carattere pratico:
- resta, allo stato, del tutto incerto l'effetto caducatorio della pronuncia sull'istituto della mediazione "in sé" (eccettuato ovviamente ciò che è relativo e/o conseguente alla previsione di obbligatorietà del previo esperimento della mediazione, quale condizione di procedibilità), soprattutto – ma non solo – per ciò che concerne il regime degli incentivi (e delle "sanzioni") previste dalla legge;
- ai sensi dell'art. 136 Cost., la norma dichiarata incostituzionale «cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione», mentre l'art. 30, terzo comma, della legge n. 87/1953 prevede che detta norma dal medesimo giorno «non poss[a] avere applicazione»: di qui l'efficacia erga omnes della dichiarazione di incostituzionalità e l'obbligo gravante su tutti i giudici di disapplicare la norma dichiarata incostituzionale. L'efficacia retroattiva delle sentenze di accoglimento trova un limite nei cosiddetti «rapporti esauriti», vale a dire in quei rapporti che sono stati definitivamente risolti a livello giudiziario o che non sono comunque più azionabili;
- pertanto sino alla data di pubblicazione della sentenza la normativa vigente resta applicabile;
- si può ipotizzare che a breve vi sia una riformulazione, ma non una scomparsa, dell'istituto della mediazione;
- l'attività del nostro Organismo di Mediazione forense proseguirà regolarmente, con le ormai acclarate professionalità dei mediatori ed efficienza dello staff:
- le sedute di mediazione già fissate si terranno regolarmente, nelle date e orari stabiliti, e così pure proseguirà l'attività di gestione delle istanze già depositate ma per le quali la data di incontro non è ancora stata fissata;
- l'Organismo continua a operare ed è pronto ad accogliere tutte le nuove istanze di mediazione che i Colleghi, nell'interesse dei propri clienti, riterranno di presentarci da oggi in poi, quale Organismo di certa professionalità e neutralità.
Con la prosecuzione della propria attività, infatti, l'ODM vuole tenere coerentemente ferma e concreta l'istituzionale attività di servizio agli avvocati e ai cittadini.

 

Circ. Pres. 21/2012

La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità, per eccesso di delega legislativa, delle norme che hanno introdotto la media-conciliazione nelle controversie civili e commerciali, nella parte in cui si prevede il carattere obbligatorio della mediazione. "La Corte costituzionale - si legge in un comunicato stampa diffuso dalla Consulta - ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione".


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