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Obbligo d'iscrizione alla Cassa Forense ai sensi della nuova legge ordinamentale forense - Art. 21, commi 8-9-10, della legge n. 247/2012
Circ. 14 del 20 febbraio 2013 - Obbligo d'iscrizione alla Cassa Forense ai sensi della nuova legge ordinamentale forense - Art. 21, commi 8-9-10, della legge n. 247/2012
In relazione all'obbligo d'iscrizione alla previdenza forense per tutti gli avvocati, come introdotto dall'art. 21, commi 8-9-10, della legge n. 247/2012, segnaliamo che l'11 febbraio scorso è stato pubblicato nel sito internet della Cassa Forense un comunicato, a firma del Presidente della Cassa Forense, con il quale si chiarisce che:
a) "la cancellazione dalla Cassa Forense sarà possibile soltanto nel caso di cancellazione dell'iscritto da tutti gli Albi Forensi";
b) "per tutti gli iscritti agli Albi non è ammessa l'iscrizione ad altra forma alternativa di previdenza obbligatoria e, quindi, alla gestione separata INPS";
c) in attesa dell'emanazione (entro un anno dall'entrata in vigore della legge) da parte della Cassa Forense del "regolamento che determini – per tutti gli iscritti, attuali e nuovi, con reddito inferiore a parametri reddituali da stabilirsi – i minimi contributivi dovuti, nonché eventuali condizioni temporanee di esenzione o diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo", "non sarà richiesto il pagamento di alcun contributo minimo previdenziale da parte degli iscritti agli Albi, che non siano iscritti alla Cassa alla data del 1° febbraio 2013";
d) "la Cassa disciplinerà i termini e le modalità amministrative dell'iscrizione alla previdenza forense, tenendo conto degli istituti dell'iscrizione retroattiva e dei benefici ex art. 14 legge n. 141/1992 per gli ultraquarantenni, nonché gli effetti previdenziali della cancellazione dagli Albi richiesta dopo l'entrata in vigore dell'emanando regolamento".
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