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Cancelleria decreti ingiuntivi - Sezione feriale

Circ. 33 del 16 luglio 2014 e 34 del 17 luglio 2014 - Cancelleria decreti ingiuntivi - Sezione feriale

Circ. 34/2014

In riscontro a richiesta di chiarimento pervenuta da alcuni iscritti, precisiamo che il periodo di ferie dei magistrati (che è cosa diversa dal periodo di sospensione feriale dei termini processuali), decorre dal 21 luglio al 12 settembre prossimi ed è stato fissato in tale misura con decreto ministeriale, che accludiamo. Non si tratta di una novità, poiché è esattamente quanto accade tutti gli anni, in forza di quanto previsto dalle disposizioni di legge specificate nell'allegato.

Nè è una novità che, per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo durante il periodo feriale (che è sempre iniziato intorno al 20 luglio, anche con abituale differimento delle udienze fissate dopo tale data), il ricorso debba essere accompagnato da un'apposita istanza (usualmente nominata "istanza di trattazione feriale").

L'unica novità è che ora, come noto, è obbligatorio depositare telematicamente il ricorso e la relativa istanza di trattazione, con l'effetto pratico che – diversamente da quanto accadeva negli anni passati – la Cancelleria non può rifiutare allo sportello il deposito dei ricorsi non urgenti, poichè ciascun difensore può naturalmente continuare a depositare ricorsi telematicamente anche durante il periodo feriale.

E' dunque esclusivamente in relazione a ciò che la nostra circolare va intesa: onde evitare che ricorsi non urgenti depositati telematicamente possano rimanere per lungo tempo giacenti, senza essere emessi, e così magari sfuggire di attenzione alla Cancelleria e al giudice alla riapertura dei termini ordinari.

Circ. 33/2014

A far data dal 21 luglio prossimo avrà inizio il periodo feriale: il primo in epoca telematica.

Ciò significa che sarà ancora possibile depositare i ricorsi per ingiunzione, le cui buste verranno accettate ed assegnate ai giudici di turno i quali, però, non provvederanno sino al termine del periodo feriale.

Onde evitare possibili problemi alla riapertura dei lavori, ci sentiamo di suggerire di rinviarne il deposito a settembre, fatta naturalmente eccezione per i ricorsi motivati da ragioni di urgenza.

Sarà infatti possibile depositare e ottenere l'emissione del decreto solamente in ipotesi di urgenza. In tale caso, la richiesta dovrà essere messa in evidenza nel titolo dell'atto (ricorso per ingiunzione/consegna o rilascio, con richiesta d'urgenza), onde permettere alla Cancelleria di intervenire sull'assegnazione automatica del ricorso e trasmettere la richiesta al Presidente di turno.

Ovviamente sarà necessario allegare un atto, identificato come "motivazione richiesta d'urgenza", in cui appunto motivare tale richiesta.

Il Presidente di turno provvederà direttamente oppure assegnerà ad altro giudice. Entrambi, qualora ritengano fondate le motivazioni dell'urgenza, provvederanno a emettere il decreto.


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