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Compensazione fiscale dei crediti dell’avvocato per il patrocinio a spese dello Stato

L'art. 1 co. 778 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha introdotto, accogliendo la richiesta che da tempo proveniva dall'avvocatura, la possibilità per gli avvocati di compensare quanto da essi dovuto per imposte (compresa l'i.v.a.), tasse e contributi previdenziali dovuti all'INPS per i dipendenti degli studi legali, con i propri crediti maturati con lo svolgimento di attività difensiva con patrocinio a spese dello Stato.

La nuova disciplina della compensazione dei crediti da patrocinio a spese dello Stato decorre dall'anno 2016, entro il limite di spesa per lo Stato di 10 milioni di euro annui.

Per l'effettività della compensazione, la norma citata prevede che con decreto interministeriale, del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della Giustizia, in attesa di emanazione, verranno stabiliti i criteri, le priorità e le modalità per garantire il rispetto del limite dei 10 milioni annui.

I crediti ammessi a compensazione saranno comunque quelli per spese, diritti e onorari/compensi in qualsiasi data maturati (anche prima del 2016) e non ancora saldati.

La compensazione è prevista con un limite pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'i.v.a. e della c.p.a.

Precisiamo che la Cassa Forense ha dichiarato che i crediti degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato non sono compensabili con i contributi dovuti alla Cassa.

Il Presidente della Cassa avv. Nunzio Luciano ha dichiarato in una nota che l'esclusione «si evince chiaramente dal tenore letterale della norma, nonché dai lavori parlamentari, anche indipendentemente dal previsto decreto interministeriale che dovrà stabilire i criteri e le modalità per l'attuazione delle misure di cui al comma 778».

Ci riserviamo di divulgare con ulteriore circolare il decreto attuativo interministeriale, non appena sarà stato emanato.

il Presidente

avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli


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