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Costituzione della Consulta delle associazioni forensi

Circ. 66 del 9 settembre 2015 - Costituzione della Consulta delle associazioni forensi

Il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di costituire la "Consulta delle associazioni": un tavolo di confronto permanente, da convocare con periodicità, fra l'istituzione Consiglio dell'Ordine e le associazioni forensi maggiormente rappresentative ed effettivamente attive su base locale.

Ai fini della costituzione della Consulta, si è ritenuto preliminarmente necessario identificare i criteri ai quali il Consiglio si atterrà nell'identificazione delle associazioni chiamate a far parte della Consulta.

Nell'adunanza dell'8 luglio scorso è stato dunque deliberato di adottare i seguenti criteri, e conseguentemente di ammettere le associazioni dotate dei requisiti di seguito specificati; verranno quindi ammesse:

1) le associazioni forensi locali "generaliste" (che abbiano o meno ottenuto il formale riconoscimento ai sensi dell'art. 4 n. 3 lett. D dello statuto del Congresso Nazionale Forense) in possesso dei requisiti identificati dal Consiglio Nazionale Forense nel proprio Regolamento n. 4 del 16 luglio 2014 ("Norme per l'istituzione e le modalità di tenuta dell'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative"), emesso ai sensi dell'art. 1 co. 3 della legge n. 247/2012, e cioè che: a) siano costituite da almeno tre anni; b) siano disciplinate da uno statuto che preveda la tutela e la promozione dell'attività difensiva, giudiziale e stragiudiziale, e la difesa della dignità e della funzione sociale della professione; c) abbiano un ordinamento interno a base democratica, che espressamente preveda la temporaneità delle cariche e la presenza di un consiglio direttivo; d) abbiano un numero di almeno 100 iscritti su base locale; e) non abbiano scopo di lucro; f) assicurino offerta formativa attraverso strutture organizzative e tecnico-scientifiche adeguate, dimostrando di avere organizzato, nell'anno precedente la richiesta di entrare a fare parte della Consulta, significativa attività formativa, prevalentemente gratuita;

2) le associazioni forensi locali "specialistiche" (che abbiano o meno ottenuto il formale riconoscimento ai sensi dell'art. 4 n. 3 lett. D dello statuto del Congresso Nazionale Forense) in possesso dei requisiti identificati dal Consiglio Nazionale Forense nel proprio Regolamento n. 1 dell'11 aprile 2013 ("Norme per l'istituzione e le modalità di tenuta dell'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative"), emesso ai sensi dell'art. 35 co. 1 lett. s) della legge n. 247/2012, e cioè che: a) abbiano uno statuto che preveda espressamente tra gli scopi dell'associazione la promozione del profilo professionale specialistico, la formazione e l'aggiornamento nella materia di competenza; b) abbiano un numero di almeno 50 iscritti su base locale; c) abbiano un ordinamento interno a base democratica, che espressamente preveda la temporaneità delle cariche e la presenza di un consiglio direttivo; d) assicurino l'offerta formativa nelle materie di competenza attraverso strutture organizzative e tecnico-scientifiche adeguate, dimostrando di avere organizzato, nell'anno precedente la richiesta di entrare a fare parte della Consulta, significativa attività formativa nel settore di interesse; e) non abbiano scopo di lucro e assicurino la gratuità (come richiesta dall'art. 35 co. 1 lett. S della legge n. 247/2012) delle attività formative;

3) l'Associazione degli Avvocati Imolesi e l'Associazione degli Avvocati di Porretta Terme, per garantire la rappresentanza degli avvocati domiciliati nei territori delle ex Sezioni distaccate del Tribunale.

Oltre a quanto sopra, il Consiglio ha deliberato di non ammettere – in ogni caso – alla Consulta quelle associazioni "i cui Presidenti, Segretari o componenti del Consiglio Direttivo abbiano mancato di assolvere gli obblighi di formazione continua e previdenziali".

Restiamo in attesa di ricevere, da parte delle associazioni interessate, la formale richiesta di partecipazione alla Consulta, corredata con le dichiarazioni sulla sussistenza dei requisiti richiesti e, necessariamente, con copia dei rispettivi statuti o atti equivalenti e con la composizione dei rispettivi Consigli Direttivi.

Per poter procedere speditamente all'attivazione della Consulta, preghiamo di far pervenire quanto sopra entro la fine del mese corrente.


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