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Decreto Corte dei Conti – sez. Emilia Romagna udienze da remoto

Siamo a trasmettere il Decreto emesso dal Presidente della Sezione Giurisdizionale Regionale per l'Emilia Romagna Dott. Tammaro Maiello.

Il Decreto che è stato comunicato all'Ordine, senza una previa consultazione, come invece è previsto dall'art.85, comma 2 Decreto legge n.18 del 2020,  segue i precedenti decreti emergenziali del 9 marzo 2020, del 6 maggio 2020 e 5 novembre 2020. La valenza è sino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid - 19 (30 aprile 2021). Sinteticamente prevede che :

  1. le udienze sia in camera di consiglio che in pubblica udienza del 10 febbraio 2021, 24 febbraio 2021, 31 marzo 2021, 14 aprile 2021 e 28 aprile 2021,  nonché quelle pensionistiche a partire dal 1 febbraio 2021 si svolgeranno tutte DA REMOTO  secondo le istruzioni fornite dal DGSIA della Corte dei Conti (con note del 17 aprile 2020), con tempestiva comunicazione alle parti. Le istruzioni operative verranno trasmesse da parte della cancelleria per il regolare svolgimento delle udienze da remoto, entro 5 giorni dall'udienza (sia pubblica che camerale), così come il relativo link (previa acquisizione da parte del legale del consenso e della conferma alla partecipazione dell'udienza) per l'udienza da remoto e verranno effettuate le prove del funzionamento del relativo collegamento;
  2. la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Corte dei Conti, oltre a quella mediante posta certificata (o ordinaria) dell'ordine di discussione, andrà effettuata entro i 2 giorni precedenti all'udienza, ovvero contestualmente a quella che comunica lo svolgimento dell'udienza da remoto. Infine la comunicazione del presente decreto agli avvocati non costituiti per i giudizi da esaminare, verrà fatta mediante affissione all'albo della Sezione;
  3. l'invio, da parte degli avvocati che non intendano partecipare all'udienza da remoto, di motivata istanza di rinvio al meno sette giorni prima dell'udienza fissata;
  4. fermo restando quanto previsto sulle modalità di decisione per i giudizi pensionistici (art.85 comma 5 del Decreto legge n.18/2020), le udienze da remoto vengono applicate anche per le restanti udienze monocratiche e collegiali relative ai provvedimenti cautelari.

Come sempre per ogni chiarimento, segnalazione e perplessità, il Consiglio e i Consiglieri rimangono a completa disposizione.

Il Consigliere delegato

avv. Ilaria Bonsignori D'Achille

(Circolare n. 30 del 2 febbraio 2021)

                           


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