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Depositi telematici nelle esecuzioni civili

Circ. 13 del 31 marzo 2015 - Depositi telematici nelle esecuzioni civili

Facendo seguito alla circolare n. 5/2015, riportata di seguito, ritorniamo a occuparci di questioni informatiche relative al procedimento di esecuzione. Sulla materia è stato costituito un gruppo di lavoro dell'Osservatorio sulla giustizia civile che, auspichiamo, permetterà di raggiungere un'intesa protocollare prima dell'estate.

Nel frattempo, come è noto, a far data da oggi tutte le procedure esecutive dovranno essere azionate in via telematica.
Questo significa (tale è l'indirizzo che il gruppo di lavoro intende proporre) che anche tutte le attività successive al radicamento del giudizio esecutivo 
dovranno essere promosse in via telematica, ivi comprese il deposito degli atti di intervento, le costituzioni dei debitori e i procedimenti di opposizione.

Rispetto a quest'ultimi segnaliamo la circolare del 3 marzo scorso del Ministero della Giustizia che, su espressa sollecitazione anche della Dirigenza amministrativa del Tribunale di Bologna, ha sancito il principio secondo il quale le opposizioni ex art. 615 co. 2, 617 e 619 c.p.c. (che, ricordiamo, dovranno essere depositate in via telematica nel fascicolo dell'esecuzione), non saranno soggette al pagamento del contributo unificato e della marca forfettaria, diversamente dalla prassi sin qui adottata dal Tribunale di Bologna.

Sempre nella medesima circolare, il Ministero ritiene ancora applicabile quanto disposto dall'art. 14 del d.p.r. n. 115/2002, nella parte in cui individua il momento di pagamento del contributo unificato e della marca forfettaria all'atto del deposito dell'istanza di vendita.

Anche in questo caso il Ministero ha fornito una risposta diversa dagli accordi che erano stati presi in precedenza (cfr. nostra circolare n. 5/2015) con la Dirigenza amministrativa del Tribunale di Bologna.

Ovviamente non sussiste alcun divieto a procedere al pagamento all'atto dell'iscrizione a ruolo.
In tutti i casi vi invitiamo a effettuare pagamenti in via telematica al fine di evitare inutili accessi per la semplice consegna delle marche. 
Rispetto alle opposizioni di cui sopra, nell'ambito dell'Osservatorio sono state individuate situazioni peculiari che dovranno essere diversamente 
disciplinate.

Ci riferiamo all'ipotesi di opposizione radicata successivamente al perfezionamento del pignoramento, ma prima dell'iscrizione a ruolo, che allo stato dovrà essere iscritta nel ruolo degli affari di contenzioso generale, scontando il contributo ordinario, e alle opposizioni radicate successivamente all'iscrizione a ruolo, ma prima del deposito dell'istanza di vendita e del relativo contributo, che non sconteranno alcun contributo unificato, ma dovranno essere accompagnate dalla marca da bollo ordinaria, anche questa pagabile in via telematica.

Segnaliamo anche le ipotesi di reclamo avverso i provvedimenti assunti dal giudice dell'esecuzione a seguito delle sopra indicate opposizioni, che necessariamente dovrà essere radicato utilizzando il ruolo del contenzioso ordinario, scontando il contributo unificato previsto dalla volontaria giurisdizione aumentato del 50% in considerazione della natura impugnativa del reclamo.

Abbiamo ritenuto di anticipare queste indicazioni in considerazione dell'entrata in vigore della norma di cui all'art. 18 co. 4 del d.l. n. 132/2014 e successiva legge di conversione n. 162/2014.

Ovviamente quanto oggi scritto sarà inserito nel pubblicando Protocollo sulle esecuzioni.

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Circolare n. 54 del 27/10/2014

Si comunica che grazie al lavoro dei nostri addetti del Punto Informativo PCT, sono state pubblicate nel sito del Consiglio dell'Ordine, nell'area "Processo Civile Telematico" (precisamente, nella sottoarea "Guide PCT" in alto a destra), le guide per il deposito degli atti nelle esecuzioni immobiliari e mobiliari.

Come forse avrete potuto rilevare, il registro SIECIC – ovvero il registro telematico per le procedure esecutive e concorsuali – è decisamente più complesso di quello SICID, utilizzato nel contenzioso ordinario e nella volontaria giurisdizione. Ciò dipende sia dal fatto che il SIECIC è più datato ed è stato oggetto di minori interventi, sia dal fatto che all'epoca era stato pensato per un procedimento esecutivo privo di deleghe alla vendita da parte del giudice, 

e che quindi necessitava che il sistema fosse alimentato dal maggiore numero di dati possibile.
Attualmente presso Il Tribunale di Bologna l'orientamento della sezione competente per le esecuzioni immobiliari è quello di utilizzare l'istituto della 
delega alla vendita, così come disciplinata dall'art. 591 bis c.p.c., e quindi i dati richiesti, peraltro tutti facoltativi, non appaiono più necessari.

Abbiamo comunque previsto, per il deposito sia della relazione notarile che della nota di precisazione del credito, due distinte guide: seguendo la prima il difensore si limiterà a depositare il cd. atto principale, che nel caso della relazione notarile sarà semplicemente una nota di deposito (la relazione sarà un semplice allegato), mentre per la precisazione del credito il difensore dovrà, una volta salvato in formato pdf il file, importarlo come atto principale.

Nella seconda guida il difensore potrà riempire le maschere che via via si aprono seguendo le istruzioni, alimentando quindi il sistema di tutti i dati opzionali previsti. Ovviamente lasciamo a voi la scelta di quale modalità di deposito utilizzare, segnalando come la scelta di seguire un deposito "completo" potrebbe rivelarsi utile sia per la Cancelleria, sia per il giudice, sia infine per gli ausiliari, al fine di un esame veloce del fascicolo informatico, senza la necessità di visionare quello cartaceo.

Per l'atto di intervento abbiamo mantenuto, pur non essendo strettamente obbligatorio, l'opzione di indicare l'importo, la data di decorrenza e la natura del credito azionato. Qualora il credito fosse assistito da un privilegio, sarà necessario specificare la natura dello stesso.

Poiché l'elenco delle ragioni di privilegio che è stato inserito nel sistema potrebbe non essere completo, sarà possibile indicare una delle ipotesi previste (la più "simile"), essendo questa voce meramente indicativa e comunque utile esclusivamente al fine di conoscere la presenza o meno di privilegi.

Sottolineiamo, infine, la necessità di non procedere a depositi cumulativi; vale a dire che, come peraltro indicato nella guida redatta per il deposito dell'istanza di vendita, ogni evento dovrà essere oggetto di autonomo deposito utilizzando, se non espressamente previsto, l'atto generico. 

Siamo in attesa della pubblicazione della legge di conversione del d.l. n. 132/2014: qualora trovasse conferma quanto disposto dall'art. 18 del d.l. in tema di iscrizione a ruolo dei procedimenti esecutivi, a fine anno (l'entrata in vigore è differita a 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione) il deposito dell'atto di precetto con allegati il titolo e il verbale di pignoramento sarà a cura e onere del creditore procedente e, a partire dal 30 marzo 2015, potrà avvenire esclusivamente in via telematica.

Sarà nostra cura, in questa ipotesi, predisporre la guida anche per il deposito dell'atto di pignoramento, modificando quella attualmente prevista per il deposito dell'istanza di vendita.

Abbiamo comunque in animo di organizzare un incontro nella seconda metà del mese di novembre (successivamente alla pubblicazione della legge di conversione del d.l. n. 132/2014) per affrontare le questioni relative all'applicazione del processo telematico nell'ambito dei procedimenti esecutivi.


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