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Difese d'ufficio e opinamenti

A seguito di segnalazioni pervenute da colleghi su alcune incertezze interpretative in merito a richieste di opinamento e pareri di congruità quali provvedimenti prodromici all'espletamento delle attività di cui all'art. 116 del d.p.r. n. 115/2002 ai fini della liquidazione dei compensi ai difensori d'ufficio, il Consiglio dell'Ordine, nell'adunanza del 27 marzo 2019, ha così deliberato:

preso atto

della normativa in materia di cui dagli artt. 116, 82 e 106 bis del d.p.r. n. 115/2002 (testo unico delle spese di giustizia), in forza dei quali i compensi dei difensori devono essere determinati, ora, sulla base dei parametri ministeriali;

considerato

a) che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna ha sottoscritto con gli uffici giudiziari Protocolli per la determinazione e la liquidazione dei compensi dei difensori d'ufficio, e ciò al fine di garantire uniformità e celerità della liquidazione;

b) che, dunque, la liquidazione dei compensi dei difensori d'ufficio dovrà essere effettuata dal giudice nel rispetto delle previsioni dei Protocolli, previa sussistenza della comprovata infruttuosità delle eventuali procedure esecutive e comunque della inesigibilità del credito maturato nei confronti del proprio assistito, ex art. 116 del d.p.r. n. 115/2002;

c) che, in alternativa, rimane fermo il principio, già previsto dall'art. 369 bis c.p.p., dell'obbligo dell'assistito di retribuire il difensore d'ufficio (salva la facoltà dell'indagato/imputato, sussistendone i presupposti, di accedere alla procedura di patrocinio a spese dello Stato), il quale ha diritto al pagamento dei compensi secondo i parametri ministeriali, i cui importi possono anche essere superiori a quelli indicati nei Protocolli;

stabilisce

- che, nell'ipotesi di cui al punto c), il difensore d'ufficio deve presentare la richiesta di opinamento (che, come noto, è soggetta al versamento di un contributo all'Ordine, ex art. 29 n. 3 lett. b della legge n. 247/2012) presso l'ufficio di segreteria centrale del Consiglio dell'Ordine;

- che invece, nei casi in cui il difensore d'ufficio voglia attivare le procedure di cui all'art. 116 del d.p.r. n. 115/2002, già prevedendo l'esito infruttuoso delle richiamate procedure con conseguente inesigibilità del credito che lo legittima a richiedere al giudice la liquidazione dei compensi, potrà richiedere un preventivo parere di congruità, con richiesta che dovrà essere presentata allo sportello "Difese d'ufficio/Patrocinio a spese dello Stato" posto al piano ammezzato nello scalone di Palazzo Baciocchi; la richiesta dovrà essere redatta secondo i criteri ed i valori previsti dai Protocolli sottoscritti dal Consiglio dell'Ordine con gli uffici giudiziari, come pubblicati nel sito dell'Ordine.

Il Consigliere referente della Commissione opinamenti e pareri di congruità penali

avv. Antonio Spinzo

(Circolare n. 58 del 4 aprile 2019)


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