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Domande di permanenza nell’Elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio

Mi permetto di ricordare che entro il 31 dicembre 2020 deve essere presentata la domanda di permanenza nell'Elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio, attraverso la piattaforma del CNF

https://gdu.consiglionazionaleforense.it/

Al fine di evitare il sovraccarico della piattaforma con conseguente aumento di possibili problemi tecnici del sistema, Vi invito pertanto a procedere fin da ora.  

Come sapete, la mancata presentazione della domanda di permanenza oltre il termine stabilito comporta la cancellazione d'ufficio dall'Elenco unico nazionale da parte del Consiglio Nazionale Forense.

Il nuovo sistema è molto funzionale e permette una rapida ed efficace dichiarazione. Allo stesso modo è efficace nella cancellazione automatica di tutti coloro che non presenteranno l'istanza entro il 31 dicembre.

Non sarà quindi possibile da parte del Consiglio recuperare e giustificare presso il CNF eventuali istanze tardive.

La modifica del Regolamento in ragione dell'emergenza sanitaria cd. "COVID-19", prevede che per quanto riguarda le domande di inserimento e di permanenza sia possibile autocertificare anche solo 5 udienze penali anziché 10, di cui non più di una avanti al Giudice di Pace e non più di una ove sia stato nominato difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p.

Per quanto concerne invece l'assolvimento dell'obbligo formativo, riferito all'anno precedente alla presentazione della domanda (2019), non è soggetto alla riduzione del numero di crediti deliberati in ragione dell'emergenza sanitaria per l'anno 2020.

Comunque entrando nel form sarete guidati nella compilazione in modo corretto.

Per ogni altro dettaglio e approfondimento è possibile leggere quanto comunicato dal CNF:

https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/difese-d-ufficio?largefont

Segnalo altresì che, qualora il C.N.F. deliberi la cancellazione dall'Elenco unico nazionale per omessa presentazione della domanda di permanenza, la richiesta di nuovo inserimento nell'Elenco potrà essere presentata nel nuovo anno se si è in possesso dei requisiti per fare la nuova istanza (numero di udienze penali o partecipazione al corso).

La delibera di cancellazione non fa venire meno l'obbligo di prestare l'ufficio per gli incarichi precedentemente ricevuti.

Per chi si è iscritto nell'Elenco Nazionale nel 2020 non è previsto l'obbligo della richiesta di permanenza perché l'iscrizione relativa all'anno 2020 consente la permanenza nell'elenco fino a dicembre 2021.

Da ultimo rammento che, con riferimento alla lista dei difensori d'ufficio innanzi al Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna, la domanda di permanenza non deve essere presentata poiché il Collega che sia già inserito nella lista vi rimane, salvo l'assolvimento dell'obbligo formativo e il requisito di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento.

Il Consigliere referente della Commissione penale

avv. Pietro Giampaolo

(Circolare n. 392 del 6 novembre 2020)


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