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Le novità della legge sulla concorrenza per la professione forense

Al termine di un lungo e controverso iter parlamentare, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 124 del 4 agosto 2017 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza"), che entrerà in vigore il 29 agosto prossimo.

La legge contiene la disciplina di alcune rilevanti novità per le professioni, e per l'avvocatura in particolare.

Fra queste, segnaliamo l'introduzione dell'obbligo – con decorrenza dal 29 agosto – di preventivo scritto al cliente. La legge ha così modificato l'art. 9 co. 4 del d.l. n. 1/2012 (cd. "Decreto liberalizzazioni", convertito dalla legge n. 27/2012): "il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi".

È stato coerentemente abrogato l'inciso "a richiesta" contenuto all'art. 13 n. 5 della legge ordinamentale forense n. 247/2012, che quindi ora così recita: "il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale".

Inoltre, l'art. 1 co. 152 della legge prescrive che, "al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni".

In merito agli obblighi di indicare "i dati della polizza assicurativa" e "le eventuali specializzazioni" precisiamo che il primo obbligo decorrerà dall'11 ottobre 2017, data di entrata in vigore del d.m. del 22 settembre 2016, attuativo in materia della legge forense, e che il secondo diverrà effettivo solamente quando verrà emesso il nuovo decreto attuativo della legge forense in materia di specializzazioni, dopo che il d.m. n. 144/2015 è stato annullato parzialmente dal T.A.R. Lazio con sentenza del 14 aprile 2016.

Inoltre, l'art. 1 co. 141 della legge in oggetto ha introdotto, novellando l'art. 4 e introducendo l'art. 4 bis della legge forense, la disciplina delle società fra avvocati.

Tale normativa è stata introdotta in attuazione dell'art. 5 della legge forense, che prevedeva la delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria (delega che il Governo aveva lasciato decadere, lasciando che fosse il Parlamento a legiferare in materia).

A questo punto, per la completa attuazione della legge forense, manca all'appello solamente (oltre alla riscrittura del decreto sulle specializzazioni) il decreto sui corsi di formazione per i praticanti.

Segnaliamo che nel nostro sito sono pubblicati tutti i provvedimenti attuativi della legge forense.

il Presidente

avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli


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