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Liquidazione del compenso per il procedimento di mediazione al difensore con patrocinio a spese dello Stato

Desideriamo sottoporre alla vostra attenzione l'allegato decreto del Presidente del Tribunale dott. Francesco Caruso del 13 settembre 2017, che liquida il compenso al difensore per l'assistenza prestata a una parte, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento di mediazione instaurato presso l'Organismo di Mediazione del nostro Ordine e conclusosi con l'accordo, quindi privo di un seguito giudiziale, che rappresenta una novità per il nostro Foro.

Dall'esame del provvedimento discende che è dunque possibile chiedere la liquidazione dei compensi quali difensori per l'assistenza alla parte che abbia diritto al patrocinio a spese dello Stato, prestata nel procedimento di mediazione e svolta prima del giudizio, nei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e non solo, come già previsto dall'art. 7 del Protocollo sulla mediazione delegata dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna, nel caso di mediazioni, preliminari o demandate dal giudice nel corso del giudizio, e non andate a buon fine.

Riteniamo che l'adesione, da parte del nostro Tribunale, all'orientamento già presente in altri Tribunali costituisca conferma della positiva considerazione del rilevante valore e dell'autonoma dignità dell'assistenza forense in mediazione.

Ma essa costituisce anche un passo avanti nella realizzazione dei principi, costituzionali e internazionali, in materia di effettività del diritto di difesa e di accesso al patrocinio a spese dello Stato, che mirano non solo ad assicurare ad ogni cittadino una difesa tecnica nel corso di una procedura giurisdizionale, ma anche ad assicurare al soggetto debole la possibilità concreta di ottenere giustizia, permettendogli di accedere alla consulenza legale nella fase precontenziosa al fine di giungere ad una soluzione prima di intentare un'azione legale, o di prevenire le conseguenze dannose di una non tempestiva consulenza; certamente anche allo scopo di evitare azioni, ma non solo.

Ricordiamo con l'occasione che la parte avente diritto al patrocinio a spese dello Stato dovrà richiedere l'ammissione al patrocinio prima di instaurare la mediazione, depositando apposita domanda presso l'Ufficio Patrocinio a spese dello Stato presso l'Ordine; la delibera di ammissione andrà quindi depositata unitamente alla domanda di avvio della mediazione presso l'Organismo di mediazione; nel caso in cui l'instaurazione della mediazione non sia rinviabile, è possibile depositare presso la segreteria dell'Organismo di Mediazione del nostro Ordine la richiesta presentata all'Ufficio Patrocinio a spese dello Stato presso l'Ordine, e fornire successivamente la delibera di ammissione.

il Consigliere referente della Commissione Patrocinio a spese dello Stato, avv. Annalisa Atti                                                    

il Direttore dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, avv. Donatella Pizzi

 


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