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Nuove intese dell'Osservatorio sulla giustizia civile sui decreti ingiuntivi e sui rinvii per astensione dalle udienze - Ultime intese raggiunte con la Presidenza e la Dirigenza del Tribunale

Circolare 18 gennaio 2012 - Nuove intese dell'Osservatorio sulla giustizia civile sui decreti ingiuntivi e sui rinvii per astensione dalle udienze - Ultime intese raggiunte con la Presidenza e la Dirigenza del Tribunale

Riferiamo delle ultime intese raggiunte con la Presidenza e la Dirigenza del Tribunale nella sede dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna, nel corso della riunione del 15 dicembre scorso, in particolare nella materia dei decreti ingiuntivi.
Il Presidente del Tribunale dott. Francesco Scutellari ha dato comunicazione del suo provvedimento, emesso come da impegno assunto alla precedente riunione dell'Osservatorio, in merito alla data di conoscibilità della sentenza n. 19246/2010 delle Sezioni Unite della Cassazione sul termine dimezzato di iscrizione a ruolo nelle cause di opposizione a ingiunzione; peraltro, il problema interpretativo relativo a tale tematica è, come noto, stato nel frattempo risolto dal legislatore, con la recente approvazione della legge n. 218 del 29 dicembre 2011 (in vigore dal 20 gennaio 2012) di "modifica dell'art. 645 e interpretazione autentica dell'art. 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo".
Con lo stesso provvedimento, il Presidente del Tribunale – sempre rispondendo a una richiesta dell'avvocatura formulata nella sede dell'Osservatorio – ha inoltre dettato i criteri che i magistrati delle sezioni civili dovranno adottare nel fissare i rinvii a seguito di adesione da parte degli avvocati ad astensioni dalle udienze proclamate dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura.
Sempre nella materia dei decreti ingiuntivi, è stato concordato di integrare le precedenti intese chiarendo che è facoltà degli avvocati inserire direttamente, nei modelli di decreti ingiuntivi (esecutivi e non) da depositare insieme ai ricorsi per ingiunzione, gli importi delle spese, competenze e onorari come elencati nelle tabelle concordate, sia per il Tribunale ordinario che per la sezione lavoro, e già in uso nel Foro; l'inserimento diretto da parte degli avvocati è anzi incentivato, fermo restando il controllo da parte del magistrato assegnatario del ricorso, sia al fine di accelerare i tempi di emissione dei decreti, sia per ridurre la possibilità – che è stata oggetto di segnalazioni pervenute da alcuni colleghi – di ricorso da parte di alcuni magistrati a versioni non aggiornate delle tabelle delle spese concordate di ingiunzione.
Tale intesa è stata oggetto, nei giorni successivi alla riunione, di altro provvedimento del Presidente del Tribunale, comunicato a tutti i magistrati del Tribunale civile, ai responsabili delle Cancellerie e al Consiglio dell'Ordine.
Altre intese raggiunte riguardano:
a) la possibilità per gli avvocati che depositano ricorsi per ingiunzione non telematici di non allegare, nel caso in cui il ricorso sia fondato su un numero ingente di fatture, la copia cartacea delle stesse bensì un cd-rom contenente copia informatica delle fatture;
b) l'invito agli avvocati che, avendo ottenuto decreto ingiuntivo telematico, debbano in seguito costituirsi nel conseguente giudizio di opposizione, a depositare in quella sede copia cartacea dei documenti allegati al ricorso monitorio, la cui copia telematica non è accessibile dal giudice della causa di opposizione, in questo modo evitando che questi debba, in prima udienza, disporre un rinvio per l'acquisizione di copia della documentazione del fascicolo monitorio, ritardando in questo modo la pronuncia sulle istanze ex artt. 648 e 649 c.p.c.;
c) la possibilità, per gli avvocati con studio fuori dal Comune di Bologna che quindi hanno difficoltà ad accedere alla Cancelleria dei decreti ingiuntivi nell'orario pomeridiano (unico di apertura per le incombenze di sportello dei decreti ingiuntivi telematici), di accedere alla Cancelleria per tali incombenze anche di mattina, previa comunicazione telefonica alla Cancelleria (al n. 051-27.51.255).
Tutte le intese suddette sono riportate in un prospetto che è stato sottoscritto dal Presidente e dalla Dirigente del Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine e che è stato affisso anche nella Cancelleria dei decreti ingiuntivi.
Ricordiamo che tutte le intese raggiunte nella sede dell'Osservatorio e tutta la documentazione relativa sono reperibili nell'area "Osservatorio sulla giustizia civile" del sito dell'Ordine.


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