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Nuovo Regolamento sull’esercizio effettivo della professione

Il 22 aprile scorso è entrato in vigore il d.m. n. 47/2016, "Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense", emesso in attuazione dell'art. 21 della nuova legge professionale forense (n. 247/2012).

E' dunque vigente la norma che impone agli avvocati di esercitare in modo "effettivo, continuativo, abituale e prevalente" la professione forense, pena la cancellazione d'ufficio dall'Albo.
Vi invitiamo all'attenta lettura del Regolamento, onde evitare di esporvi al rischio di cancellazione dall'Albo, che il Consiglio dell'Ordine sarà tenuto a deliberare in assenza dei requisiti ora di legge.

In via riassuntiva, segnaliamo che sarà necessario:

a) essere titolari di una partita i.v.a. o fare parte di un'associazione o di una società fra avvocati dotata di partita i.v.a.;

b) avere "l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati";
c) avere "trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista";
d) essere titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, regolarmente comunicato al Consiglio dell'Ordine;
e) avere assolto l'obbligo di formazione continua;

f) avere una polizza di responsabilità civile professionale (sempre che nel frattempo venga emanato il decreto attuativo sulle "condizioni essenziali e sui massimali minimi dell'assicurazione obbligatoria", come previsto dall'art. 12 n. 5 della legge forense, in assenza del quale l'assicurazione professionale non è ancora obbligatoria).

Tutti i requisiti suddetti devono concorrere, fatte salve le esenzioni di legge (cioè l'esonero dalla formazione continua per coloro che, al momento della verifica, avranno compiuto i 60 anni d'età o i 25 anni d'iscrizione all'Albo).

E' previsto che la verifica non venga svolta per coloro che risulteranno iscritti all'Albo degli Avvocati da meno di cinque anni.

Il Consiglio dell'Ordine dovrà procedere alla prima verifica fra tre anni, ma ciò comporta che tutti i requisiti richiesti (compreso quello dell'assolvimento dell'obbligo formativo) dovranno essere presenti in tale data. Per essere il più possibile chiari: chi fra tre anni risulterà non avere assolto il proprio obbligo formativo (o comunque non sarà in possesso anche di uno solo degli altri requisiti richiesti), dovrà essere cancellato dall'Albo, e non solo sanzionato disciplinarmente.

Il Presidente

avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli

(Circolare n. 61 del 6 maggio 2016)

 


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