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Prima riunione del Comitato ex art. ter disp att cpc – Approfondimento questioni rilevanti di carattere generale

Si comunica che all'esito della prima riunione tenutasi il 6 luglio us il Comitato ex art. 179 ter disp att cpc ha in particolare deciso quanto segue:

  1. le domande presentate successivamente al termine fissato del 15 giugno 2023 e fino al 31 luglio 2023 verranno esaminate alla prossima adunanza del 18 settembre 2023;
  2. si è ribadito che, ai fini della valutazione della "condotta morale specchiata", vada prodotto il certificato dei carichi pendenti;
  3. si è inoltre precisato che:
  1. per quanto riguarda il criterio della residenza anagrafica del professionista nel circondario del Tribunale, ritiene il Comitato che al concetto formale di residenza vada equiparato quello del domicilio professionale anche in conformità della normativa europea che prevede la libera circolazione dei professionisti all'interno del territorio dell'Unione Europea nonché in applicazione dell'art. 16 L. 526 del 1999 che equipara il domicilio professionale alla residenza ai fini dell'iscrizione o del mantenimento in albi, elenchi o registri.
  2. gli Unici Corsi rilevanti ai sensi della lett. c. dell'art. 179 ter sono esclusivamente quelli che sono stati organizzati e/o verranno organizzati dagli enti e/o organismi indicati nella predetta lett. c. sulla base delle linee elaborate dalla Scuola Superiore della Magistratura, e in particolar modo, per quanto riguarda le università private dovranno essere prese in considerazione quelle riconosciute dal Mur e indicate nel sito dello stesso alle seguenti pagine https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/le-universita/universita-telematiche https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/le-universita/universita-non-stataliriconosciute oltre all'attestato di partecipazione il Comitato richiede il deposito del programma seguito nel corso conforme a quanto previsto dalle suddette linee guida. Resta inteso che la partecipazione ad un corso tenuto da diverso ordine professionale rispetto a quello di appartenenza sarà ritenuto valido ai fini dell'iscrizione; l'organizzazione da parte di un Ordine professionale o di altro organo ad esso equiparato non esonera il candidato dal deposito del programma e dalla verifica di conformità alle suddette linee guida;
  3. quanto al requisito previsto dalla lett. a. dell'art. 179 ter relativo all'aver svolto non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita nel quinquennio, si ritiene che rilevino anche gli incarichi già pendenti nel quinquennio, purché sia stata svolta attività significativa inerente alla delega, che si precisa come segue:

•       per i delegati alle operazioni di vendita il deposito dell'avviso di vendita;

•       per i custodi il deposito del primo rendiconto periodico;

•       per gli esperti contabili il deposito del riparto.

Il Consigliere componente del Comitato

Vittorio Casali

Circolare n. 211 del 10 luglio 2023


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