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Richiesta di permanenza nell'Elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio

Penso di fare cosa gradita riassumendo alcune scadenze e modalità operative che riguardano la presentazione della domanda di permanenza nell'Elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio.
1) La domanda dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2021 esclusivamente attraverso la piattaforma del CNF https://gdu.consiglionazionaleforense.it
2) La mancata presentazione della domanda di permanenza entro il termine stabilito comporta la cancellazione d'ufficio dall'Elenco unico nazionale da parte del CNF.
3) Qualora il CNF deliberi la cancellazione dall'Elenco unico nazionale per omessa presentazione della domanda di permanenza, la richiesta di nuovo inserimento nell'Elenco potrà essere presentata nell'anno successivo in costanza dei requisiti previsti dal Regolamento CNF.  La delibera di cancellazione non fa venire meno l'obbligo di prestare l'ufficio per gli incarichi precedentemente ricevuti.
4)  Al fine di evitare possibili problemi tecnici dovuti al sovraccarico del sistema, nel caso abbiate già maturato i requisiti previsti, Vi invito pertanto a procedere senza ulteriori attese.   
5) Come sapete, al fine della permanenza nell'Elenco unico nazionale l'avvocato deve autocertificare la partecipazione nel corso dell'anno 2021, anche come sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali, camerali e/o dibattimentali, escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state trattate questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento.
Nel novero delle dieci udienze non possono essere conteggiate più di due udienze quale sostituto ex art. 97 co. 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di Pace.
Per quanto concerne invece l'assolvimento dell'obbligo formativo, il Regolamento attuale, in ragione della contingenza dell'emergenza sanitaria cd. "COVID-19", prevede la riduzione a 5 crediti formativi di cui almeno 2 nelle materie obbligatorie in quanto la dichiarazione concerne l'anno precedente alla presentazione della domanda, ovvero i crediti maturati nel corso dell'anno 2020.
E' prevista altresì la possibilità di compilare la domanda secondo le regole previste dal regime ordinario. 
6) Al fine di evitare eventuali problemi nel corso delle verifiche a campione da parte del COA, pare utile ricordare di caricare immediatamente tutti i crediti formativi sulla pagina personale dell'iscritto.  
7) Pare utile ricordare che i Colleghi iscritti nell'Elenco unico nazionale nel 2021 non devono presentare richiesta di permanenza perché l'iscrizione relativa all'anno 2021 consente la permanenza nell'elenco fino a dicembre 2022.
8) Da ultimo segnalo che non deve essere presentata domanda di permanenza nella lista dei difensori d'ufficio innanzi al Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna, in quanto il Collega già inserito nella lista vi rimane, salvo l'obbligo dell'assolvimento formativo ed il requisito di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento. E' ovviamente fatta salva la possibilità di cancellarsi, previa presentazione di apposita richiesta.

Il Consigliere referente della Commissione penale
avv. Pietro Giampaolo

(Circolare n. 264 del 22 ottobre 2021)


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