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Rilascio della procura alle liti a distanza D.L.18/2020 art. 83 comma 20 ter

Avendo ricevuto numerose richieste di chiarimento in merito alla disciplina del rilascio della procura delle liti "a distanza", riteniamo opportuno precisare quanto segue.

L' art. 83 comma 20-ter D.L. 18-2020 inserito dalla Legge di conversione n. 27-2020 del 29.4.2020 prevede che: "Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione dal contagio COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia".

Innanzi tutto, va chiarito che tale modalità di rilascio della procura è facoltativa e non esclude che la procura sia invece rilasciata con le modalità canoniche.

Ciò premesso, "fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale" il Cliente può quindi rilasciare la procura in forma cartacea e spedirla all'Avvocato a mezzo posta ordinaria ("documento analogico trasmesso al difensore") oppure "scansionarla" ("copia informatica per immagine") e inviarla all'Avvocato anche per fax, email, sms, ecc. unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità

La disposizione prevede che l'Avvocato certifichi l'autografia mediante la "sola apposizione della propria firma digitale" sulla copia informatica.

La procura così rilasciata e munita di certificazione del difensore può certamente essere impiegata per:

·        depositi telematici;

·        notificazioni effettuate tramite pec.

Non sembrerebbe invece utilizzabile - in assenza di uno specifico potere di attestazione in capo al difensore - negli altri casi (come, ad esempio, per gli atti cartacei da notificarsi a mezzo di Ufficiale Giudiziario, a mezzo posta ovvero per depositi da effettuarsi con modalità "cartacee" presso Uffici Giudiziari non ancora telematici, quali, ad esempio, il Giudice di Pace).

Il referente della commissione PCT

avv.Jacopo Mannini

(Circolare n. 199 del 12 maggio 2020)


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