Salta al contenuto

Circolari Circolari

Indietro

Liquidazione dei compensi dei difensori d’ufficio di soggetti irreperibili

Il Consiglio dell'Ordine, con delibera assunta all'adunanza del 1° giugno scorso, ha precisato le modalità di presentazione, e i criteri di determinazione, delle richieste del parere di congruità sulle liquidazioni dei compensi dei difensori d'ufficio per le attività difensive svolte a far data dal 1° gennaio 2014.

Il Consiglio, dopo avere esaminato le problematiche interpretative derivanti dall'introduzione dell'art. 106 bis del d.p.r. n. 115/2002, che – come è noto – prevede la riduzione nella misura di un terzo dei compensi, e preso atto della nota del Ministero della Giustizia del 25 febbraio 2014, ha così deliberato:

a) per il pagamento dei compensi del difensore d'ufficio dell'assistito "irreperibile di fatto", il difensore continuerà a presentare la propria richiesta di liquidazione direttamente al giudice;

b) negli altri casi in cui il difensore preveda di doversi avvalere delle procedure monitoria ed esecutive al fine di dimostrare al giudice, ex art. 116 del d.p.r. n. 115/2002, la inesigibilità del credito e, quindi, "di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali", potrà depositare la richiesta di parere di congruità dei compensi al Consiglio dell'Ordine, allo sportello "Difese d'ufficio/Patrocinio a spese dello Stato" posto al piano ammezzato nello scalone di Palazzo Bacchiocchi; le richieste dovranno essere redatte secondo i criteri e i valori previsti dai Protocolli sottoscritti dal Consiglio dell'Ordine con la Dirigenza degli uffici giudiziari, come pubblicati nel sito dell'Ordine;

c) nei procedimenti innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace, al Tribunale di Sorveglianza e alla Corte d'Appello, la richiesta dei compensi potrà essere presentata al Consiglio dell'Ordine, al medesimo sportello di cui sopra, e – non essendovi allo stato Protocolli sulla quantificazione dei compensi liquidabili (ovvero, nel caso della Corte d'Appello, non essendovi un Protocollo aggiornato) – la stessa dovrà essere redatta comunque sulla base e secondo gli importi medi previsti dal d.m. n. 55/2014.  

Nelle suddette procedure il Consiglio provvederà alla formulazione del proprio parere e non applicherà, in forza della richiamata nota ministeriale del 25 febbraio 2014, la riduzione di un terzo introdotta dall'art. 106 bis del d.p.r. n. 115/2002.

il Consigliere referente della Commissione opinamenti in materia penale

avv. Antonio Spinzo

 


Contatti Contatti

Ufficio "Difese d'Ufficio":
  • Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
  • tel 051 582209 - fax 051 583702
  • segreteria@ordineavvocatibologna.net
  • Piazza Tribunali, 4 - Palazzo di Giustizia – 40124 Bologna - Giorni e orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00