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Pareri di congruità delle note dei difensori d'ufficio o con patrocinio a spese dello Stato

Circ. 94 del 2 dicembre 2015 - Pareri di congruità delle note dei difensori d'ufficio o con patrocinio a spese dello Stato

L'art. 116 del testo unico sulle spese di giustizia prevede che "l'onorario [ora compenso] e le spese spettanti al difensore d'ufficio sono liquidati dal magistrato … quando il difensore dimostra di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali".

Il difensore d'ufficio ha diritto di percepire, come prescrive l'art. 369 bis c.p.p., i compensi professionali sulla base dei parametri ministeriali direttamente dall'assistito (ricorrendone i presupposti, anche nei massimi).

In tale caso la richiesta del difensore equivale a normale richiesta di opinamento e come tale è soggetta alla relativa tassazione (nella misura dell'1% dell'importo opinato), da versare all'Ordine.

Nel diverso caso in cui, invece, il difensore d'ufficio preveda già di doversi avvalere della procedura di cui all'art. 116 del t.u.s.g., per presentare al giudice la richiesta di liquidazione dei propri compensi, l'istanza dovrà essere presentata per il prescritto parere di congruità presso lo sportello "Patrocinio a spese dello Stato" del nostro Consiglio, posto all'ammezzato dello scalone di Palazzo Baciocchi.

Anche in questo secondo caso la determinazione e liquidazione dei compensi del difensore deve essere effettuata sulla base dei parametri ministeriali di cui ai d.m. n. 144/2012 e 55/2014, che devono però essere diminuiti – per il processo penale – nella misura di un terzo ex art. 106 bis del t.u.s.g.

Nei casi in cui la richiesta di parere di congruità riguardi attività difensiva svolta avanti l'autorità giudiziaria con la quale sono stati sottoscritti protocolli (attualmente, con il Tribunale di Bologna e l'Ufficio G.I.P.), per la determinazione e liquidazione degli importi l'istanza deve essere formulata secondo i criteri ivi concordati, pubblicati nelle aree "Patrocinio a spese dello Stato" e "Difesa d'ufficio" del sito internet dell'Ordine.

Vi invitiamo a prendere nota della presente circolare, utilizzando – per la predisposizione delle istanze di liquidazione ex art. 116 del t.u.s.g. – il fac-simile allegato.


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