Salta al contenuto

Circolari Circolari

Indietro

Chiarimenti del Ministero sulla compensazione dei debiti fiscali con i crediti per compensi da patrocinio a spese dello Stato

Il 3 ottobre scorso il Ministero della Giustizia ha emanato una circolare avente ad oggetto l'interpretazione e applicazione del d.m. del 15 luglio 2016 sulla compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese e compensi spettanti agli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.

Come noto, il d.m., in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 778-780 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, prevede la possibilità per gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari o compensi di avvocato ex art. 82 del d.p.r. n. 115/2002, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati e per i quali non è stata proposta opposizione ex art. 170 del d.p.r. medesimo, di compensare detti crediti con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'i.v.a., nonché di procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi.

In sintesi, rinviando alla lettura della circolare del Ministero, segnaliamo che:

- i crediti possono essere compensati a condizione che l'autorità giudiziaria abbia emesso il decreto di pagamento ex art. 82 del d.p.r. n. 115/2002, non oggetto di opposizione, e non devono risultare pagati neanche parzialmente;

- l'avvocato dovrà autocertificare quanto al punto precedente esclusivamente attraverso la sottoscrizione mediante un certificato di firma digitale in corso di validità (comunicato all'interno della piattaforma mediante la funzione utilità > tipo di firma);

- deve essere stata emessa fattura elettronica, che deve essere trasmessa attraverso il sistema di interscambio (SDI) e associata al codice fiscale del creditore registrato nella piattaforma, ovvero cartacea che deve però essere immessa dal creditore e registrata a sua cura nella piattaforma elettronica di certificazione reperibile all'indirizzo http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml;

- l'avvocato deve essere registrato nella piattaforma quale libero professionista, accedere alla stessa con le proprie credenziali e seguire il percorso menù utilità > modifica dati utente, inserendo in tale pagina i dati della sezione dichiarazione iscrizione all'Albo degli Avvocati;

- l'avvocato, al momento dell'inserimento della richiesta di compensazione, dovrà indicare il numero del provvedimento di liquidazione attribuito dal SIAMM;

- l'opzione di compensazione non potrà essere esercitata per le fatture intestate a studi associati, in quanto il credito maturato dall'avvocato a seguito dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del soggetto richiedente ha natura esclusivamente individuale;

- per l'anno 2016 l'opzione di utilizzare il credito in compensazione può essere esercitata solo dal 17 ottobre al 30 novembre, mentre a decorrere dall'anno 2017 l'opzione di utilizzare il credito in compensazione potrà essere esercitata dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno;

- per ogni chiarimento è attivo il numero verde 800.971.701, specificando che l'oggetto della richiesta è "compensazione crediti avvocati ex d.m. 15 luglio 2016".

il Consigliere delegato

avv. Elisabetta d'Errico

 


Contatti Contatti