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Circolare ministeriale di chiarimenti sulle liquidazione dei compensi ai difensori con patrocinio a spese dello Stato

Il 10 gennaio 2018 è stata emanata dal Ministero della Giustizia una circolare avente ad oggetto "indicazioni operative sul disposto dell'articolo 83, comma 3-bis, del d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002".

Come si ricorderà, all'art. 83 del testo unico sulle spese di giustizia (Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte), inserito nella parte III del T.U. dedicata al patrocinio a spese dello Stato, la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 ha aggiunto il comma 3 bis, che recita: "il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta".

Il nuovo comma dell'articolo, evidentemente, rispondeva all'esigenza di accellerare la liquidazione (e quindi la riscossione) del compenso al difensore di ammessi al beneficio, contrastando i frequenti ritardi  verificatisi anche per l'usuale deposito dell'istanza ed esame della stessa solo una volta concluso il procedimento giudiziario.

Tuttavia, come riporta la circolare, sono pervenute alla Direzione generale della giustizia civile "diverse segnalazioni in ordine all'interpretazione e conseguente applicazione dell'articolo, con riferimento ad aspetti che possono essere così riassunti: 1) entro quale termine l'avvocato deve depositare l'istanza di liquidazione del compenso spettante per l'attività difensiva prestata in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato; 2) entro quale termine il magistrato deve provvedere a liquidare il compenso del difensore della aprte ammessa al beneficio; 3) se sia corretta la prassi adottata da alcuni uffici giudiziari di provvedere sull'istanza di liquidazione degli onorari in esame solo dopo avere ricevuto riscontro da parte degli uffici finanziari circa le condizioni reddituali della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato".

Per quanto riguarda il punto 1, il riferimento è ad alcuni contrastanti precedenti giurisprudenziali, in quanto alcuni magistrati avevano interpretato il disposto come introduttivo di un termine di decadenza, a carico del difensore, per la presentazione dell'istanza che, se tardiva, avrebbe dovuto essere qualificata come inammissibile; o ancora, altri avevano affermato che, una volta concluso il procedimento, il giudice si sarebbe spoglaito della potestas iudicandi, e dunque l'istanza tardiva del difensore avrebbe dovuto essere proposta mediante procedimento ordinario o ingiunzione di pagamento. La circolare, sul punto, precisa che "l'art. 83, comma 3 bis non ha introdotto un termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di liquidazione dei compensi … con la conseguenza però che, in caso di istanza presentata dopo la definizione del procedimento, graveranno sul difensore gli eventuali effetti negativi connessi alla ritardata liquidazione".

Circa il punto 2, il riferimento è ad alcuni provvedimenti che avevano rilevato la necessità per il giudice, anche alla luce del disposto dell'art. 172 del T.U. (Responsabilità contabile) e di quello degli artt. 112 e 136 del T.U., di compiere o demandare accertamenti, in particolare sui requisiti reddituali di ammissibilità del beneficio; necessità che poteva essere intesa in contrasto con l'imposizione di un termine a provvedere ("contestualmente"). La circolare precisa che "l'articolo non ha introdotto un termine a provvedere per il magistrato, essendo ben possibile che quest'ultimo, in relazione al caso da decidere, ritenga necessario ovvero opportuno subordinare l'emanazione al deposito di documentazione ulteriore da parte dell'ammesso al patrocinio a spese dello Stato, come pure attendere gli esiti delle verifiche reddituali rimesse all'ufficio finanziario. Detta norma però chiarisce che il provvedimento di liquidazione del compenso (decreto di pagamento) deve essere emesso con atto distinto e separato rispetto al provvedimento che definisce il giudizio".

Infine, sul punto 3, era stato rilevato che "l'avverbio ‘contestualmente' delinea un modus procedendi che pare poco compatibile con quelle prassi in virtù delle quali, sistematicamente e in tutte le occasioni, a fronte dell'istanza di liquidazione vengono richiesti accertamenti all'ufficio finanziario, rimandando all'esito degli stessi (e dunque anche a distanza di molto tempo) l'adozione del decreto di pagamento". A parere della Direzione generale, il nuovo disposto ha una fìnalità essenzialemnte acceleratoria, con la quale la prassi predetta contrasta, mentre potrebbe essere salvaguardata da quelle "prassi virtuose introdotte da alcuni uffici giudiziari, in virtù delle quali, tramite protocolli, linee guida o comunicazioni dell'ufficio giudiziario, si richiede ai difensori di depositare, contestualmente all'istanza di pagamento, tutta la documentazione necessaria a consentire al magistrato di verificare la sussistenza dei presupposti per procedere al pagamento", quali "le dichiarazioni dei redditi sino all'anno di conclusione del procedimento; la dichiarazione sostitutiva di atto notorio oppure altra documentazione per il computo dei redditi (cedolini pensione, buste paga, ecc.); in mancanza di dichiarazione fiscale, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il reddito o la mancanza di reddito; la documentazione presentata unitamente alla richiesta di ammissione; il provvedimento di ammissione in originale; il certificato di stato di famiglia aggiornato".

La circolare ha sollevato dubbi tra i magistrati, che ne hanno sottolineato criticità (ad esempio, su come può essere rinviata a momento successivo la liquidazione di compensi che siano già stati posti dal provvedimento, in misura determinata, a favore dello Stato) e hanno avanzato obiezioni sul metodo; analoghe perplessità possono essere sollevate dal lato avvocatura, sulla quantità, onerosità e difficoltà delle produzioni "consigliate", nonché in relazione alla sostanziale non considerazione dell'esame delle istanze condotto preliminarmente dal Consiglio dell'Ordine.

In sede di Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale stiamo esaminando, tra gli altri, anche questo tema, che senz'altro sarà oggetto di previsioni protocollari.

Il Consigliere referente della Commissione patrocinio a spese dello Stato

avv. Annalisa Atti

(Circolare n. 23/2018)


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