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Liquidazione contestuale dei compensi ai difensori con patrocinio a spese dello Stato

Si segnala che la recente legge di stabilità (n. 208/2015, al comma 783 del suo unico articolo), ha aggiunto il comma 3 bis all'art. 83 del d.p.r. n. 115/2002 (testo unico sulle spese di giustizia), in forza del quale il decreto di liquidazione del compenso ai difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato deve ora essere «emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta».

La nuova norma introduce un'importante innovazione, che vuole contribuire ad accelerare le liquidazioni e, conseguentemente, i pagamenti ai difensori.

Ciò significa anche che è onere dei difensori non avanzare la richiesta di liquidazione quando il processo è già stato definito.

Inoltre, poiché è previsto che il decreto di pagamento venga pronunciato a seguito della «relativa richiesta», è necessario che i difensori provvedano al tempestivo deposito o alla formulazione della stessa.

Vi saremo grati se ci segnalerete eventuali casi in cui, pur in presenza di richiesta di liquidazione del compenso tempestivamente depositata o formulata, questa non venga operata dal giudice contestualmente al provvedimento di definizione del procedimento, come ora è d'obbligo.

il Presidente

avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli


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