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Regolamento sui requisiti di ammissione delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Il Consiglio dell'Ordine ha ritenuto opportuno riassumere in un Regolamento alcune indicazioni, basate su normativa e prassi seguite ormai da tempo, sul patrocinio a spese dello Stato in materia civile e tributaria, per utile promemoria degli istanti e dei colleghi.

Richiamiamo l'attenzione su alcuni punti, concernenti requisiti spesso mancanti, per allegazione o esposizione, con conseguente sospensione dell'esame delle istanze per la necessità di integrazione.

a) reddito: si ricorda che il reddito da considerare è quello lordo dell'intero nucleo familiare convivente, nel quale vanno conteggiati anche i redditi non soggetti a Irpef o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva; il limite di reddito in ambito civile e assimilati è fisso, e non aumenta in ragione del numero dei componenti il nucleo; si considera il reddito del solo istante solamente per controversie in materia di diritti della persona e su posizioni in conflitto con quelle di altri componenti il nucleo;

b) documentazione: occorre allegare ogni documento utile alla valutazione della non manifesta infondatezza della pretesa, e della ricorrenza delle condizioni di reddito; per esempio, documentazione medico-legale, atti o provvedimenti antecedenti, atti  o provvedimenti impugnati, titoli esecutivi, contratti, e così via;

c) tipologia di azione e qualificazione giuridica: preghiamo i colleghi di cortesemente  specificare sempre l'azione che i loro assistiti vogliono proporre, con l'indicazione dell'organo giudiziario competente;

d) sottoscrizione dell'istante e suoi documenti: l'istanza va sottoscritta personalmente dall'istante, del quale devono essere prodotti documento di identità, eventuale permesso di soggiorno, certificato di stato di famiglia o autocertificazione, ecc.; il difensore autentica la firma dell'istante sulla domanda, ma non può certificare la firma delle autocertificazioni eventualmente allegate.

È opportuno sottolineare che il Regolamento rappresenta solo un primo testo, che è in via di continua rielaborazione e aggiornamento; vi sono molteplici aspetti della complessa materia del patrocinio per i non abbienti che necessitano di approfondimento e regolamentazione, al fine di offrire da un lato il migliore servizio possibile agli istanti e ai colleghi, e dall'altro di costituire per i giudici, destinatari dei provvedimenti di ammissione in via provvisoria e anticipata, un affidabile riferimento, così da permettere di evitare, si spera, successive ripetizioni di richieste già soddisfatte dai colleghi già nella fase preliminare davanti al Consiglio dell'Ordine.

il Consigliere referente della Commissione "Patrocinio a spese dello Stato"

avv. Annalisa Atti


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