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Domanda di permanenza nell’Elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio

Vi ricordo che le domande di permanenza nell'Elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio devono essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre 2023, attraverso la piattaforma del CNF raggiungibile al seguente indirizzo: https://gdu.consiglionazionaleforense.it/.

Al fine di evitare il sovraccarico della piattaforma, con conseguente aumento di possibili problemi tecnici del sistema, suggerisco a chi intende farlo di procedere fin da ora.  

Come sapete, la mancata presentazione della domanda di permanenza entro il termine stabilito comporta la cancellazione d'ufficio dall'Elenco unico nazionale da parte del Consiglio Nazionale Forense (CNF).

Non sarà quindi possibile per il Consiglio dell'Ordine recuperare e/o giustificare presso il CNF eventuali istanze tardive.

Vi ricordo poi che, come già negli anni scorsi, il modulo da compilare online tramite la piattaforma:

  • chiede di dichiarare di non avere riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda con provvedimento definitivo;
  • permette di effettuare la dichiarazione di esercizio continuativo di attività nel settore penale inserendo i riferimenti della partecipazione, nel corso del 2023, ad almeno n. 10 udienze penali, camerali o dibattimentali, anche in qualità di sostituto processuale, con i seguenti limiti: non più di due udienze in qualità di sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre udienze innanzi al Giudice di Pace. Sono altresì escluse le udienze di mero rinvio;
  • chiede di dichiarare il rispetto dell'obbligo formativo o l'esonero dal medesimo relativamente all'anno 2022. Con riferimento al rispetto dell'obbligo formativo, preciso che lo stesso deve considerarsi assolto con il conseguimento di almeno n. 15 crediti formativi, di cui n. 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie. Il CNF ha chiarito che, ai fini della permanenza nell'Elenco, non sono ammesse compensazioni. Prima di procedere all'inserimento della domanda nel portale, Vi suggerisco pertanto di verificare che i n. 15 crediti formativi richiesti siano già caricati nelle Vostre posizioni personali. Il Consiglio è infatti tenuto a verificare la correttezza delle dichiarazioni effettuate.

Per ogni altro dettaglio e approfondimento è possibile leggere quanto comunicato dal CNF al seguente indirizzo: https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/difese-d-ufficio?largefont

Segnalo altresì che, qualora il CNF deliberi la cancellazione dall'Elenco unico nazionale per omessa presentazione della domanda di permanenza, la richiesta di nuova iscrizione nell'Elenco potrà essere presentata nel nuovo anno (2024) non appena acquisiti i requisiti a tal fine necessari e, in particolare, quello della partecipazione a n. 10 udienze, nel rispetto di quanto già precisato in precedenza.

Come sapete, la delibera di cancellazione non fa venire meno l'obbligo di prestare l'ufficio per gli incarichi precedentemente ricevuti.

Preciso che per chi si è iscritto nell'Elenco unico nazionale nel 2023 non è previsto l'obbligo della richiesta di permanenza, poiché l'iscrizione avvenuta nel 2023 consente la permanenza nell'Elenco fino a dicembre 2024. Vi suggerisco in ogni caso di verificare la data di prima iscrizione.

Rammento, da ultimo, che, con riferimento alla lista dei difensori d'ufficio innanzi al Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna, la domanda di permanenza non deve essere presentata, poiché chi vi sia già inserito vi permane, salvo l'assolvimento dell'obbligo formativo e il requisito di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento.

Sperando di essere risultata chiara, resto a Vostra disposizione, unitamente agli altri Componenti della Commissione penale, per ogni eventuale ulteriore approfondimento.

 

La Referente della Commissione penale

Antonella Rimondi

Circolare n. 298 del 25 ottobre 2023


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