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Domande di permanenza nell’Elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio

Rammentiamo che entro il 31 dicembre 2017 deve essere presentata, attraverso la piattaforma Lextel, la domanda di permanenza nell'Elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio.

A tale fine, pregandovi di non attendere l'ultimo giorno, anche per evitare un sovraccarico della piattaforma con conseguente rischio di non riuscire a inoltrare la domanda, ricordiamo che:

- la mancata presentazione della domanda di permanenza oltre il termine stabilito comporta la cancellazione d'ufficio dall'Elenco unico nazionale da parte del Consiglio Nazionale Forense;

- nella sezione difese d'ufficio del sito del nostro Ordine sono pubblicati i due moduli da utilizzare per la presentazione della domanda, che devono essere stampati, scannerizzati ed allegati secondo le modalità previste dalla piattaforma;

- i moduli devono essere compilati in ogni parte attraverso l'apposizione di crocette, scegliendo l'opzione che interessa ovvero, per quanto attiene l'indicazione della partecipazione alle udienze, oltre alle iniziali dell'assistito, all'autorità giudiziaria, al numero di procedimento e alla data d'udienza, occorre indicare l'attività defensionale svolta e la veste in cui l'avvocato ha partecipato all'udienza (difensore di fiducia, d'ufficio, ecc.), utilizzando la numerazione indicata nel modulo onde evitare che la segreteria debba procedere a richieste d'integrazione;

- la partecipazione alle udienze (almeno 10 camerali e/o dibattimentali, escluse quelle di mero rinvio, delle quali non più di tre innanzi al Giudice di Pace e non più di due quale sostituto ex art. 97 co. 4 c.p.p.) deve essere relativa all'anno 2017;

- l'attestazione di avere assolto l'obbligo formativo è invece relativa all'anno 2016;

- trattandosi di autocertificazioni, entrambi i moduli devono essere sottoscritti dal richiedente.

Ricordiamo che, qualora il C.N.F. deliberi la cancellazione dall'Elenco unico nazionale per omessa presentazione della domanda di permanenza, la richiesta di nuovo inserimento nell'Elenco potrà essere presentata solamente decorsi due anni dalla delibera di cancellazione.

La delibera di cancellazione non fa venire meno l'obbligo di prestare l'ufficio per gli incarichi precedentemente ricevuti.

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia al Regolamento per le difese d'ufficio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

Da ultimo, ricordiamo che, anche con riferimento alla lista dei difensori d'ufficio innanzi al Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna, la domanda di permanenza deve essere presentata entro il 31 dicembre 2017, secondo le modalità indicate nell'art. 5 del citato Regolamento.

il Consigliere referente della Commissione penale

avv. Elisabetta d'Errico

 


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