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Formule esecutive informatiche

Come noto, a seguito di ampie istanze dell'Avvocatura, in sede di conversione in Legge del c.d. Decreto Ristori, è stato introdotto l'art. 23, comma 9-bis D.L. 28.10.2020, n. 137 (trascritto in calce) che introduce la possibilità di estrazione delle copie esecutive dal fascicolo telematico, che si aggiunge a quella di richiederne copia cartacea al Cancelliere.

Questo consente di poter acquisire il titolo esecutivo senza dover accedere agli uffici, utilizzandolo immediatamente per le consuete attività.

Trasmettiamo l'allegato provvedimento organizzativo del Tribunale che da un lato individua per ogni singolo ufficio il funzionario o il cancelliere responsabile e dall'altro indica le modalità operative cui attenersi, che appaiono semplici e si possono sintetizzare come segue:

  1. Il difensore – ove intenda avvalersi della facoltà di ottenere la formula esecutiva informatica – dovrà depositare nel fascicolo telematico la richiesta di rilascio di formula esecutiva, denominando i tali termini l'atto onde consentire la immediata individuazione da parte della Cancelleria;
  2. Ove nel frattempo si fosse prenotato un appuntamento per il medesimo incombente in forma cartacea, è necessario annullare la richiesta, per evitare il rischio di disguidi e liberare spazi per i Colleghi;
  3. Il Cancelliere provvederà all'apertura ed all'accettazione della busta e predisporrà la copia del provvedimento munito di formula esecutiva, inserendolo nello storico del fascicolo telematico;
  4. il rilascio della formula esecutiva verrà comunicato al richiedente, che potrà estrarre il titolo esecutivo.       

Occorre poi evidenziare:

  • che in caso di estrazione ed autentica delle copie di atti presenti nel fascicolo telematico non sono dovuti i diritti di copia;
  • che per la richiesta di ulteriori copie esecutive in forma analogica troverà applicazione il disposto dell'art. 476 c.p.c.

Preme infine sottolineare che, a differenza di quanto poteva accadere in relazione a taluni protocolli adottati in altri ambiti territoriali, il procedimento suddescritto non trova la sua fonte solo nella condivisione di una buona prassi atta a dare una risposta ad un'esigenza, ma si fonda su un compiuto supporto normativo che priva i titoli così ottenuti da ambiti di incertezza diversamente sempre possibili.

Quanto sopra per fornire una prima informativa su una novità di indubbio interesse, non senza riservare l'integrazione della presente con ulteriori e più approfondite indicazioni operative.

Il Consiglio ed i Consiglieri rimangono a disposizione per ogni possibile chiarimento.

Il Consigliere referente

avv. Giovanni Delucca

(Circolare n. 471 del 31 dicembre 2020)

 

Art. 23, comma 9-bis D.L. 28.10.2020, n. 137

La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorita' giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile puo' essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalita' telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento.

La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione e' fatta.

Il documento informatico cosi' formato e' sottoscritto digitalmente dal cancelliere.

La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall'articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico.

Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformita' a norma dell'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale


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