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Istanze di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato

L'Ufficio spese di giustizia presso il Tribunale ha fatto pervenire la comunicazione allegata, in merito alle modalità di presentazione dell'istanza di liquidazione dei compensi dovuti al difensore dell'ammesso al patrocinio a spese dello Stato in materia civile.

Come vi è noto, il deposito dell'istanza di liquidazione dei propri compensi, per assistenza penale e civile, avviene ormai da tempo in modalità telematica mediante il sistema SIAMM (www.tribunale.bologna.giustizia.it/spese-di-giustizia), di cui alla nostra precedente circolare n. 66/2018; l'Ufficio, tuttavia, constatate le difficoltà insorte tra gli avvocati, ha ritenuto di modificare "la richiesta all'utenza di trasmettere la documentazione necessaria in allegato alla fattura elettronica" (recte, istanza di liquidazione), in particolare per la materia civile.

In sintesi, per ogni istanza di liquidazione (compensi di difesa civile o penale) va fatto il deposito tramite SIAMM (cd. istanza web). Successivamente: a) per i compensi di difesa in materia penale, l'istanza va poi presentata cartaceamente, in udienza o in Cancelleria; b) per i compensi di difesa in materia civile, l'istanza va invece caricata nel fascicolo di causa tramite consolle/PCT, ai fini della delibazione da parte del magistrato.

Si dovrà quindi allegare l'istanza web e il modulo di istanza redatta come da indicazioni, ossia con le informazioni essenziali contenute nella sola prima pagina del documento (l'unica che verrà poi scansionata dall'Ufficio, ai fini del pagamento), mentre  la documentazione o motivazione ulteriore – eventuale – da allegare per la valutazione da parte del magistrato dovrà essere contenuta in pagine del modulo successive alla prima, in quanto, non risultando necessarie al fine specifico del pagamento da parte della Ragioneria territoriale dello Stato, esse non verranno poi scansionate dalla Cancelleria.

Nel momento in cui verrà richiesta l'emissione di fattura elettronica, alla stessa non dovrà essere allegato nulla, né per difese in materia civile né per quelle in materia penale.

Con l'occasione, segnaliamo che l'Ufficio spese di giustizia fa presente che non risultano ancora pervenute numerose fatture delle quali è stata richiesta dall'Ufficio l'emissione, indispensabili ai fini del pagamento, per compensi di difesa ormai liquidati da tempo; l'Ufficio segnala anche, peraltro, che per ragioni organizzative le relative fatture vanno emesse dopo la richiesta da parte dell'Ufficio, e non in un momento precedente.

Il Consigliere referente della Commissione Patrocinio a spese dello Stato

avv. Annalisa Atti

(Circolare n. 186/2018)


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