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Negoziazione assistita e Certificato Europeo

Segnaliamo che con Circolare del 22 maggio 2018 del Ministero della Giustizia –Ufficio 1 – Affari Civili Internazionali, recante «Misure di degiurisdizionalizzazione in materia di famiglia ed emissione del certificato previsto dall'art. 39 del Regolamento CE n. 2001 del 2003» sono state fornite indicazioni in merito alla individuazione dell'autorità competente al rilascio del Certificato Europeo, nelle ipotesi di accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita da un avvocato per ciascun coniuge o  davanti all'Ufficiale dello Stato civile dai coniugi autonomamente o con la presenza facoltativa di un avvocato, nelle ipotesi di separazione consensuale dei coniugi, di cessazione/scioglimento del matrimonio, scioglimento dell'unione civile, modifica delle condizioni di separazione o di cessazione/scioglimento del matrimonio.

Com'è noto, il Certificato Europeo, previsto dall'art. 39 del Regolamento n. 2001/2003 ed attestante le decisioni prese dall'autorità giudiziaria in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale, può essere richiesto da una parte interessata a far riconoscere o a far eseguire l'atto contenente l'accordo in uno dei Paesi dell'Unione Europea.

A fronte del vuoto normativo del d.l. n. 132/2014, convertito dalla legge n. 162/2014 (c.d. degiurisdizionalizzazione in materia di famiglia), la Circolare ha ritenuto opportuno fornire alcune indicazioni, in attesa di specifici interventi legislativi, in ordine alla corretta individuazione dell'autorità competente al rilascio del predetto certificato.

In particolare, in caso di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per parte (ex art. 6 del d.l. n. 132/2014), la Circolare specifica che il Certificato Europeo può essere rilasciato dalla Procura della Repubblica che ha autorizzato l'accordo (in presenza di figli minori, maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap) o che ha rilasciato il nulla osta (in assenza di figli). Non può invece essere rilasciato dall'avvocato, in quanto non qualificabile come "autorità" competente al rilascio del Certificato Europeo ai fini del Regolamento n. 2001/2003, mentre lo è il Pubblico Ministero che, con il suo provvedimento conclusivo, ha reso l'accordo negoziato efficace e valido e dunque riconoscibile ed eseguibile anche all'estero.

Solo nelle ipotesi in cui l'autorizzazione sia stata rilasciata dal Presidente del Tribunale, a seguito del diniego del P.M., sarà l'ufficio giudiziario giudicante a dover rilasciare il certificato in questione.

Infine, nel caso in cui l'accordo sia stato concluso davanti all'Ufficiale dello Stato Civile (ex art. 12 del d.l. n. 132/2014), sarà competente al rilascio del Certificato Europeo l'autorità amministrativa pubblica che ha formato l'atto contenente l'accordo.

Il Consigliere delegato

avv. Stefania Tonini                                 

(Circolare n. 117/2018)

 


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