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Nuovo Protocollo prefettizio sul disagio abitativo

L'8 marzo scorso il Consiglio dell'Ordine, d'intesa con la Prefettura e unitamente al Tribunale di Bologna, alla Città Metropolitana, ai Comuni della stessa, alla Regione Emilia-Romagna e alle associazioni rappresentative e ai sindacati dei proprietari e degli inquilini, ha sottoscritto il nuovo "Protocollo prefettizio recante misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo".

Il nuovo Protocollo avrà durata sino al 31 dicembre 2018 e sostituisce a ogni effetto le precedenti misure di cui al Protocollo scaduto il 31 dicembre 2016, poi prorogato sino alla sottoscrizione del nuovo testo.

Come nella precedente versione del Protocollo, il nuovo testo si occupa di dare attuazione al d.m. n. 172 del 30 marzo 2016 e di agevolare con misure straordinarie di sostegno economico gli inquilini che si trovino nella condizione di "morosità incolpevole" (art. 2 del d.m. citato), nei Comuni ad alta tensione (ATA) o disagio abitativo (ADA) e nei Comuni non ATA e non ADA.

Le misure di sostegno economico sono dirette a una ristretta cerchia di beneficiari, i cui requisiti sono individuati dalla legge e dal Protocollo (all'art. 3) e accompagnano i predetti inquilini beneficiari rispettivamente nella fase pre-convalida di sfratto per morosità o post-convalida ossia, in tale ultimo caso, nel differimento dell'esecuzione per il rilascio ovvero nella ricerca di soluzioni abitative alternative.

Le principali modifiche concernono, oltre che l'esclusione dall'accordo delle banche e delle fondazioni, la copertura della morosità al 100% attraverso un contributo a fondo perduto che, in caso di sfratto per morosità, non potrà essere superiore a € 8.000,00 nei Comuni ATA o ADA (art. 4) e ad € 4.000,00 negli altri Comuni; nella fase post-convalida, l'erogazione di altre misure di sostegno economico per il differimento programmato dell'esecuzione per il rilascio (art. 7), sempre in accordo con la proprietà dell'immobile, ovvero altri contributi a favore degli inquilini e a beneficio della proprietà, nei casi di reperimento e ricerca di nuove soluzioni abitative (art. 8), sino all'importo massimo di € 12.000,00.

Vengono definiti tempi certi per l'erogazione dei contributi, in linea con i criteri di speditezza della pubblica amministrazione.

Sarà cura del Consiglio dell'Ordine e della Fondazione Forense organizzare un evento formativo di illustrazione e approfondimento.

il Consigliere delegato

avv. Saverio Luppino

 


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