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Gratuità della fase innanzi al P.M. della negoziazione assistita

Per vostra opportuna conoscenza, segnaliamo che, con l'allegata Circolare del Ministero della Giustizia - Direzione generale della giustizia civile, in data 14 giugno 2018, in materia di spese di giustizia, avente ad oggetto «Procedimenti in materia di negoziazione assistita - Contributo unificato per la eventuale fase celebrata davanti al Presidente del Tribunale», è stato fornito un chiarimento di conferma con riguardo alla gratuità del procedimento avanti al Procuratore della Repubblica, nel senso dell'esclusione della debenza del contributo unificato e dei diritti di copia per il rilascio della copia autentica del "nulla osta" o dell'"autorizzazione" all'accordo di negoziazione assistita concluso ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014.

Analoga esenzione si deve ritenere estesa anche all'eventuale fase relativa alla prosecuzione del procedimento avanti al Presidente del Tribunale, poiché tale fase non ha una propria autonomia, ma costituisce una prosecuzione del tutto eventuale dello stesso procedimento (così chiarito con Circolare della Direzione generale del Ministero della Giustizia del 29 luglio 2015).  

Tuttavia, l'Ispettorato generale ha segnalato l'esistenza di prassi diverse con riferimento alla fase che si svolge dinanzi al Presidente del Tribunale e, in particolare, che in taluni uffici giudiziari è richiesto il versamento del contributo unificato. Da qui, l'opportunità di ribadire l'orientamento interpretativo sopra citato sulla gratuità, in modo da promuovere uniformità di comportamento nell'ambito degli uffici giudiziari sul territorio nazionale.    

Pertanto, con la Circolare in oggetto, si è chiarito che «nei procedimenti di negoziazione assistita di cui all'art. 6, decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito con modificazioni in legge 10 novembre 2014, n. 162, non è dovuto il contributo unificato né per la fase di competenza del Pubblico ministero, né per quelle eventualmente di competenza del Presidente del Tribunale».

Il Consigliere delegato

avv. Stefania Tonini

(Circolare n. 144/2018)


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