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Nuova regolamentazione dello Sportello Penale della Procura

Circ. 54 del 15 luglio 2015 - Nuova regolamentazione dello Sportello Penale della Procura

Riceviamo dal Procuratore della Repubblica la comunicazione allegata con la quale, in ragione della criticità dello Sportello Penale emersa nel corso di una recente riunione dell'Ufficio con le organizzazioni sindacali dei dipendenti, si dispone che l'erogatore automatico di numeri presente allo Sportello Penale sia bloccato alle ore 12.
A giustificazione della nuova disposizione, il Procuratore evidenzia la necessità che l'esaurimento delle persone in attesa avvenga entro le ore 12.30-12.45, onde consentire al personale di poter terminare l'attività di front office in tempo utile per poter poi dedicare la giusta quantità di tempo occorrente alla predisposizione degli atti e delle certificazioni da rilasciare il giorno successivo.
Nel provvedimento si afferma che la carenza di personale, che entro la fine dell'anno é destinata ad aumentare, non consente di continuare a osservare l'attuale orario di chiusura dello Sportello previsto per le ore 12.30 atteso che, di fatto, per consentire l'esaurimento delle persone in attesa, esso si protrae di circa un'ora.
Al fine di consentire la fruizione del servizio a tutti coloro che accedono allo Sportello, la nuova disposizione stabilisce inoltre che le richieste di verifica dovranno essere contenute al massimo nel numero di tre.
Pur comprendendo la difficile situazione nella quale opera il personale dello Sportello Penale, costretto a turni di lavoro pressanti e spesso straordinari, non possiamo esimerci dall'evidenziare che la nuova disposizione, destinata a comprimere le esigenze difensive, non é stata oggetto di preventivo confronto con l'avvocatura, nonostante l'incontro tenutosi presso la Procura il 17 giugno scorso.
Il preventivo confronto sul tema oggetto della nuova disposizione, in quanto relativo alla modifica dell'orario di chiusura dello Sportello Penale, é peraltro previsto dal "Protocollo per le regole condivise e concretamente applicate per disciplinare i rapporti tra avvocati, operatori professionali e uffici giudiziari", sottoscritto anche dalla Procura della Repubblica in data 17 dicembre 2014.
Il Consiglio riserva quindi sul punto ogni opportuna iniziativa, anche in merito all'osservanza del suddetto Protocollo.
Il Consiglio, inoltre, invita i Colleghi a esigere l'osservanza dell'ordine di servizio n. 6/2012, emanato dal Procuratore della Repubblica in data 16 febbraio 2012 e tuttora in vigore, in merito al deposito delle nomine di difensore in assenza di Re.Ge. che, come stabilito dal citato ordine di servizio, "vanno accettate purché munite di copia di denuncia/querela, di verbale di sequestro, verbale di identificazione, di elezione di domicilio, di verbale di arresto e di perquisizione, o di altro atto processuale dal quale risulti la legale conoscenza dell'esistenza di un procedimento. Il personale dell'Ufficio inviterà comunque il richiedente a depositare istanza di attestazione del numero del procedimento e del P.M. assegnatario, e sulla stessa verrà contestualmente annotato l'avvenuto rilascio dell'informazione richiesta (N.R.N.R., nome del magistrato) al fine di garantire al difensore di svolgere la propria attività difensiva. Tali richieste saranno considerate prioritarie".
Solamente qualora l'avvocato non sia in grado di dimostrare di avere legale conoscenza dell'esistenza dì un procedimento penale, dovrà presentare richiesta ex art. 335 c.p.p.

 


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