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Aggiornamento del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla formazione continua

Riteniamo fare cosa utile nel segnalarvi alcune novità introdotte dalle recenti modifiche del Regolamento per la formazione continua emanato dal Consiglio nazionale Forense in data 16 luglio 2014.

Come è noto, il citato regolamento prevede all'art. 13 (Altre attività e autoformazione) che sono valutate ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo anche l'attività prevista alla lettera b) ovvero le "pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche online, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense".

L'art. 17 (Accreditamento delle attività formative) al comma 4, prevede, poi, che "per le altre attività di cui all'art. 13 è competente come previsto dalla lettera b) il CNF per le pubblicazioni a diffusione nazionale in materie giuridiche o forensi".

Con delibera approvata nella seduta amministrativa del 16 febbraio 2016 il CNF ha apportato alcune modifiche al Regolamento prevedendo all'art. 20 (Determinazione dei Crediti Formativi), comma 3, che, per le altre attività di cui all'art. 13 lettera b), "per pubblicazioni e saggi in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale ovvero per libri e monografie, i CF attribuiti all'attività svolta non potranno superare un massimo di n. 12 CF all'anno".

Secondo l'art. 21, (Criteri per accreditamento), comma 2, "la valutazione complessiva dei criteri permette di identificare l'attività svolta nel corso dell'anno formativo e graduare conseguentemente i Crediti Formativi concessi: a) natura giuridica della rivista, anche sotto il profilo dei destinatari; b) qualità del tema trattato; c) approccio giuridico al tema trattato; d) livello di approfondimento del tema trattato, anche sotto i profili dottrinali e giurisprudenziali; e) contenuti sostanziali, escludendosi sunti o parafrasi di testi normativi o decisioni".

Anche l'art. 22 (Procedura di accreditamento) è stato da ultimo modificato prevedendo, al comma 6, che "la Commissione centrale valuterà le attività di cui all'art.13, comma 1, lettera b), a conclusione di ciascun anno formativo. L'interessato, entro il primo semestre successivo all'anno di riferimento, presenterà un'unica richiesta avente ad oggetto tutte le pubblicazioni effettuate durante l'anno formativo, corredata del testo integrale delle pubblicazioni, dei libri e delle monografie, anche in formato PDF o eBook, nonché di ogni altra documentazione utile ai fini della valutazione. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta, attribuendo il numero di CF sulla base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati di cui all'articolo precedente, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 20 relative al numero minimo e massimo dei CF attribuibili a ciascuna tipologia di attività formativa". 

Alla luce di tali modifiche gli interessati che intendono richiedere il riconoscimento di crediti formativi per "per pubblicazioni e saggi in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale ovvero per libri e monografie ……..", dovranno – e seguendo le modalità di cui al novellato art. 22 – d'ora in poi, presentare al CNF – Commissione centrale per l'accreditamento una unica richiesta entro il primo semestre dell'anno successivo alla loro pubblicazione.

il Consigliere referente della Commissione "Accreditamento Eventi Formativi"

avv. Antonio Spinzo

 


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