Comunicazioni e circolari sulla Formazione Professionale Continua
Modifiche al Regolamento e alla Circolare sulla formazione continua
Circ. n. 82 del 4 novembre 2015 - Modifiche al Regolamento e alla Circolare sulla formazione continua
Il 30 luglio scorso il Consiglio Nazionale Forense ha apportato alcune modifiche al proprio Regolamento sulla formazione continua, il che ha reso necessario l'aggiornamento della Circolare attuativa e interpretativa emessa dal nostro Consiglio, che alleghiamo evidenziando in rosso le parti modificate o integrate, per praticità di lettura.
Le modifiche più rilevanti riguardano la competenza ad attribuire crediti formativi, la distinzione tra attività di aggiornamento e formative e la determinazione dei crediti formativi.
Segnaliamo in particolare, poiché abbiamo ricevuto molte richieste di chiarimento al riguardo, che per tutti gli avvocati che erano già iscritti all'Albo alla data del 1° gennaio 2015 (indipendentemente dall'anno d'iscrizione), il prossimo triennio di valutazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo è quello 2014-2016; e che è previsto dall'art. 26 n. 4 del Regolamento del C.N.F. che i crediti formativi maturati nel corso dell'anno 2014 si conteggiano secondo i criteri previsti dal previgente Regolamento del C.N.F e dalla relativa Circolare attuativa del Consiglio dell'Ordine, mentre quelli maturati negli anni 2015 e 2016 vengono conteggiati secondo i criteri previsti nel Regolamento e nella Circolare aggiornati.
Inoltre, evidenziamo che il nostro Consiglio ha previsto che coloro che non abbiano assolto i propri obblighi formativi non potranno rivestire la qualifica di moderatore, relatore o docente in eventi formativi e corsi istituzionali organizzati dal Consiglio dell'Ordine, anche tramite la Fondazione Forense Bolognese, o comunque partecipare a commissioni o gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio dell'Ordine; e che il Consiglio dell'Ordine non accoglierà le richieste di accreditamento di eventi formativi nei quali vengano indicati, come relatori o moderatori, avvocati che non abbiano assolto gli obblighi formativi.
il Presidente
avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli
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