Salta al contenuto

Codice Deontologico Forense Codice Deontologico Forense

La revisione del codice deontologico forense è prevista dalla legge professionale forense, n. 247/2012.
L'art. 35 in particolare, tra i compiti del CNF, prevede l'emanazione e l'aggiornamento periodico del codice deontologico, e  la sua diffusione per favorirne la più ampia conoscenza.

Il Nuovo Codice deontologico promuove la correttezza dei comportamenti degli avvocati fuori e dentro il processo, tutelando l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 241 del 16 ottobre 2014 - con le modifiche da ultimo apportate al testo degli artt.50, 57 e 70 - ed è in vigore dal 15 dicembre 2014.

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale del 3 maggio 2016, n. 102 è stata pubblicata la modifica dell'art. 35 (Dovere di corretta informazione) del Codice deontologico forense, deliberata dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 22 gennaio 2016.

Le novità salienti

L'inversione, rispetto al codice previgente, tra il titolo II (Rapporti con i colleghi) ed il III (Rapporti con il cliente e la parte assistita) dando così centralità e preminenza al rapporto col cliente.

Sono stati introdotti due nuovi titoli relativi ai "Doveri dell'avvocato nel processo" e ai "Rapporti con le istituzioni forensi".
Il primo attiene alle regole strictu sensu della sfera difensiva, quelle che disciplinano i rapporti con i magistrati e con gli altri attori del processo.
Il secondo attiene il rapporto avvocato/istituzione e ne consolida valore e presupposti.

Le sanzioni

Quattro sono quelle previste in ordine di gravità: avvertimento, censura, sospensione, radiazione.
Oggi fattispecie prescrive una correlata sanzione, criteri di aggravamento e di attenuazione che dipendono dalla maggiore o minore gravità del fatto in contestazione.
Nella determinazione della sanzione dovrà tenersi conto anche del pregiudizio derivato al cliente, eventuali precedenti e così via.

I rapporti con i clienti e con la parte assistita

Viene disegnato l'incipit del rapporto professionale: libera pattuizione del compenso e nuovi obblighi informativi (prevedibile durata causa, preventivo scritto, se richiesto, estremi della polizza assicurativa, possibilità di avvalersi della mediazione, possibilità di avvalersi del patrocinio  a spese dello Stato e così via).

L'avvocato deve inoltre sconsigliare il cliente dall'intraprendere azioni che possano rivelarsi inutili e/o onerose, deve emettere documento fiscale ad ogni versamento ricevuto.
Si rafforzano gli indefettibili principi del segreto professionale e della riservatezza.
Si ribadisce stentoreo il divieto di accaparramento di clientela così come il divieto di offrire prestazioni al domicilio degli utenti o personalizzate.

La corretta informazione prescrive che l'avvocato fornisca informazioni sul proprio operato in ossequio ai doveri di verità, correttezza, trasparenza e segretezza. Sono vietate le informazioni di natura comparativa, le informazioni volutamente ingannevoli, denigratorie o che contengano riferimenti funzioni o incarichi non pertinenti l'attività professionale come l'indicazione di nominativi di professionisti non collegati allo studio dell'avvocato.

L'informazione può essere effettuata con ogni mezzo. Vietati i banner pubblicitari.
Solo in caso di docenza universitaria in discipline giuridiche si può indicare il titolo di "professore"; il praticante dovrà indicare il titolo "praticante avvocato" (eventualmente "abilitato al patrocinio").

I rapporti con i colleghi

Il rapporto tra i colleghi e collaboratori di studio viene parimenti consolidato. L'avvocato dovrà favorirne la crescita formativo/professionale, remunerando adeguatamente la collaborazione, in considerazione dell'utilizzo dei compiti e dei servizi resi nello studio.

Ai tirocinanti va garantita l'effettività e la proficuità della pratica forense, vanno rimborsate le spese e riconosciuto, dopo il primo semestre di pratica, un consono compenso.

I doveri nel processo

Dovere di difesa e rapporti di colleganza sono i cardini di questo titolo. Deve sempre rinunciare al mandato se ha notizia di prove o documenti falsi prodotti in giudizio dalla parte assistita.

Si ribadisce il rispetto reciproco nei rapporti con i magistrati, così come con gli arbitri, i mediatori, periti e consulenti tecnici.

I rapporti con le Istituzioni forensi

Viene sancito il dovere collaborativo dell'iscritto col proprio Ordine di appartenenza; viene sanzionata gravemente ogni attività dell'avvocato (e commissario d'esame) diretta a favorire i candidati nel corso dell'esame di abilitazione.

La tutela del Minore

E' stata inserita una norma dedicata all'ascolto del minore per assicurare la massima tutela di quest'ultimo e dichiarata l'incompatibilità ad assumere la difesa di uno dei genitori se precedentemente assistito il minore per la medesima questione familiare.

NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

 

CARTA DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'AVVOCATO EUROPEO E CODICE DEONTOLOGICO DEGLI AVVOCATI EUROPEI

 

Circolari Circolari

Circ. 52 del 23 ottobre 2014 - Nuovo codice deontologico

Nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre scorso è stato pubblicato il nuovo codice deontologico forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense in attuazione della legge n. 247/2012 di riforma dell'ordinamento professionale.

Il nuovo codice entrerà in vigore il 15 dicembre prossimo.

Per illustrare analiticamente il contenuto del nuovo codice, per ciascuno dei suoi sei titoli, il Consiglio dell'Ordine e la Fondazione Forense hanno organizzato un incontro che si terrà al Teatro Duse il 18 novembre prossimo, con il programma allegato.

Riportiamo di seguito la lettera del Presidente del C.N.F. prof. avv. Guido Alpa agli avvocati

italiani, di presentazione del nuovo codice:

"Cari Colleghi, Cari Amici,

ho il piacere di comunicarVi che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Nuovo Codice Deontologico Forense, che contribuirà – con il rafforzamento del presidio disciplinare a vantaggio dei cittadini – alla evoluzione della figura di "avvocato", forte nelle tradizioni, innovativo nell'esercizio della professione, qualificato nelle competenze, nella formazione e nelle specializzazioni, pronto a raccogliere le sfide di questa nostra società "liquida".

Ma, soprattutto, il Nuovo Codice Deontologico pone al centro dei comportamenti degli avvocati i cittadini – loro assistiti, loro clienti ma non solo – dando sostanza anche per tale tramite alla responsabilità sociale dell'avvocato – come professionista – e dell'Avvocatura come corpo sociale cerniera tra le persone e l'ordinamento giuridico, soprattutto oggi.

L'illecito deontologico forense ha una sua storia e una codificazione peculiari: dal modello non tipizzato e ispirato a clausole generali vigente sotto la legge del 1874 e sotto la legge del 1933, che faceva riferimento solo a dignità e decoro (artt.12,14) e alla condotta specchiatissima e illibata (art. 17), si è passati ad un modello misto, con la redazione del codice deontologico del 1997 fino alla versione attuale del febbraio 2014 redatta sulla base delle disposizioni della riforma forense approvata alla fine del 2012 (legge 31 dicembre 2012, n. 247).

La legge di riforma della professione di avvocato obbliga gli avvocati a esercitare la professione (art. 3 co. 3). Ne individua i contenuti e prevede che le norme in esso contenute, dirette alla tutela di un interesse pubblico al corretto esercizio della professione, indichino anche la sanzione applicabile.

Il nuovo codice si deve leggere nel contesto della riforma, che delinea una figura moderna di avvocato, qualificato, specializzato, conscio della responsabilità sociale assunta dalla categoria a cui appartiene, difensore dei diritti e quindi del diritto: un avvocato probo che gode delle garanzie di autonomia e di indipendenza.

Vi sono notevoli differenze rispetto al sistema precedente. Innanzitutto, il codice previgente era formulato con principi generali, e conteneva esemplificazioni di comportamenti non corretti, senza peraltro collegarli a specifiche sanzioni; l'illecito – un tort fondato sulla violazione di una norma a contenuto generale – era anch'esso dunque di carattere generale, non vi è una lista o un numero chiuso di illeciti (torts), mentre ora si è preferito il processo di tipizzazione – Typisierung secondo il concetto tedesco che si applica alla responsabilità civile – e non vi è più discrezionalità nella graduazione della sanzione, in quanto ad ogni illecito è collegato il tipo di sanzione irrogabile. [...] Il codice riafferma l'autonomia e l'indipendenza della Avvocatura, e sottolinea vieppiù la differenza della professione forense dalla attività d'impresa.

La predisposizione del Nuovo Codice deontologico è stata – per certi versi – "corale". Innanzitutto sono grato alla Commissione per la deontologia e al suo coordinatore, Consigliere Stefano Borsacchi, per il prezioso lavoro svolto e i risultati raggiunti

Lo schema di nuovo codice è stato poi presentato ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine, che hanno potuto fornire il loro prezioso contributo.

Ma il nuovo testo che oggi approda in Gazzetta Ufficiale è anche il frutto di tanti anni di "esperienza", della giurisprudenza disciplinare che si è formata nei Consigli dell'Ordine e nei procedimenti giurisdizionali di secondo grado davanti al C.N.F. Una giurisprudenza che molto spesso ha trovato nella Corte di Cassazione un avallo convinto.

Colgo l'occasione per augurarVi una buona giornata.

Guido Alpa."


Allegati Allegati

Link Link

Contatti Contatti

Segreteria:
  • Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
  • tel 051 582209 - fax 051 583702
  • segreteria@ordineavvocatibologna.net
  • consiglio@ordineavvocatibopec.it
  • Per richieste di cancellazione, sospensione, trasferimento e iscrizione fare riferimento alla PEC:

    iscrizioni@ordineavvocatibopec.it 

    P.zza dei Tribunali n. 4 - 40124 Bologna

     

    Giorni e orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00.

    Ufficio Patrocinio a spese dello Stato: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8:30 alle 13:00.

    Chiusura Patronale: 4 Ottobre, per la festività di San Petronio, Patrono di Bologna.

     


Contatti Contatti