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Modifica dell’art. 35 del codice deontologico forense

Nella seduta amministrativa del 22 gennaio 2016, il Consiglio Nazionale Forense ha approvato alcune modifiche all'art. 35 del codice deontologico (sul "dovere di corretta informazione"), che hanno riguardato il comma 1 (novellato) e i commi 9 e 10 (abrogati).

La modifica è volta a chiarire la portata della disciplina del dovere di corretta informazione, aprendo alla libertà dei mezzi comunicativi "quale che sia il mezzo utilizzato per rendere le informazioni", ed eliminando il riferimento specifico alla disciplina dei siti web (con l'abrogazione dei commi 9 e 10).

Come ha dichiarato il C.N.F., ora "qualsiasi mezzo è ammesso (e dunque anche i siti web con o senza re-indirizzamento), purché la informazione rispetti i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale".

Il testo aggiornato dell'art. 35 è dunque quello riportato nell'allegato.

il Presidente

avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli

 


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