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Parere del C.N.F. sulla conservazione delle fatture elettroniche

Segnaliamo il parere emesso dal Consiglio Nazionale Forense in materia di conservazione delle fatture elettroniche.

Il C.N.F. si è espresso precisando che "l'avvocato può conservare le proprie scritture contabili relative alla fatturazione elettronica sia presso il proprio studio (dotandosi di appositi mezzi per la loro conservazione elettronica), sia presso altri soggetti che ne abbiano la capacità tecnica, siano essi commercialisti o società di gestione e conservazione. Quanto alle comunicazioni previste dalla legge, ad esse sono obbligati sia l'avvocato contribuente, sia il soggetto terzo affidatario delle scritture contabili, nel caso che l'avvocato a questo abbia fatto ricorso per la conservazione delle scritture medesime".

Con saluti cordiali

il Presidente

avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli

(Circolare n. 80/2018)


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