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Albo speciale della Cassazione Albo speciale della Cassazione

La legge 247/2012, che reca Nuova disciplina dell'Ordinamento della professione forense, ha modificato le modalità di accesso all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

In particolare l'articolo 22 dispone che l'iscrizione all'albo speciale possa essere richiesta al CNF:

  • da chi sia iscritto in un Albo ordinario circondariale da almeno 5 anni e abbia superato l'esame ex legge 28 maggio 1936 n. 1003 e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482;
  • da chi ha maturato una anzianità di iscrizione all'Albo di otto anni e abbia proficuamente frequentato la Scuola Superiore dell'Avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento del CNF. Il prescritto regolamento è stato adottato dal CNF il 20 novembre 2015, in sostituzione del precedente Regolamento n. 5 del 16 luglio 2014 (Regolamento n. 1/2015) ed è pubblicato nella apposita pagina web Regolamenti CNF di attuazione della Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense;
  • Coloro che alla data di entrata in vigore della legge 247/2012 sono iscritti all'Albo speciale ne conservano la iscrizione.
  • Possono chiedere la iscrizione all'Albo speciale anche coloro che alla data di entrata in vigore della legge 247/2012 abbiano maturato i requisiti secondo la previgente normativa;
  • Possono altresì chiedere l'iscrizione coloro che maturano i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 247/2012. Il termine, prorogato prima al 2 febbraio 2017 (D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 - c.d. Milleproroghe 2016), poi al 2 febbraio 2018 (art. 10, co. 2-ter, D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016 (c.d. Milleproroghe 2017), e ancora differito al 2 febbraio 2019 (art. 1, co. 470, L. 27 dicembre 2017 n. 205 (c.d. Legge di Bilancio 2018), è ulteriormente prorogato al 2 febbraio 2022 dall'art. 1, comma 1139, lett. e), Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. Legge di Bilancio 2019), ulteriormente prorogato al 2 febbraio 2023 dall'articolo 8, comma 4 ter, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 (G.U n. 49 del 28 febbraio 2022),  da ultimo ulteriormente prorogato al 2 febbraio 2024 dall'articolo 8, comma 4 ter, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (G.U n. 49 del 27 febbraio 2023).

NB. Per coloro che abbiano maturato i requisiti secondo la previgente normativa o comunque entro il termine del 2 febbraio 2024 possono ancora procedere con le modalità sotto riportate.

I documenti occorrenti per iscriversi all'Albo della Cassazione (dopo 12 anni dall'iscrizione all'Albo degli avvocati) sono i seguenti:

  • Domanda in bollo da € 16,00 contenente tutti i dati anagrafici, l'indirizzo completo dello studio ed il codice fiscale, rivolta ad ottenere l'iscrizione all'ALBO SPECIALE DEGLI AVVOCATI AMMESSI AL PATROCINIO DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ED ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI indirizzata a Consiglio Nazionale Forense – Comitato per la tenuta dell'Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti - Via del Governo Vecchio, 3 – 00186 Roma;
  • Certificato di iscrizione all'Albo rilasciato dal Consiglio dell'Ordine Forense in bollo - marca da € 16,00 (1) – il certificato ha validità 90 giorni (2)(3);
  • Quietanza di versamento di € 168,00 per "Tassa di concessione governativa" da versare sul c/c postale 8003 Ufficio delle Entrate – Centro operativo di Pescara;
  • Quietanza di € 516,46 su c/c postale n. 49539000 intestato a Consiglio Nazionale Forense - CAUSALE: "TASSA DI ISCRIZIONE UNA TANTUM".

Per ottenere il certificato di iscrizione all'Albo da parte dell'Ordine occorre presentare un elenco autocertificato di almeno 60 cause con indicazione dell'autorità giudiziaria avanti alla quale è stato svolto il giudizio e il relativo numero di R.G.


1) la marca deve essere apposta dall'interessato al momento del ritiro;

2) all'atto della richiesta del certificato, l'avvocato è tenuto a pagare l'integrazione del contributo annuale pari ad € 30,00;

3) inoltre, è necessario che l'Avvocato alleghi alla richiesta del certificato un elenco recante indicazioni su almeno 60 cause dallo stesso patrocinate, anche in sostituzione di colleghi, avanti al Tribunale e/o alla Corte d'Appello.

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Circolari Circolari

Facendo seguito alla precedente circolare in materia, n. 95/2015, si trasmette il parere n. 69/2015 emesso dal Consiglio Nazionale Forense, il quale conferma che coloro che alla data del 2 febbraio 2016 avevano già maturato il (vecchio) requisito dei dodici anni d'iscrizione all'Albo possono presentare anche dopo tale scadenza, senza limiti di tempo, la domanda d'iscrizione nell'Albo speciale degli avvocati "cassazionisti" (rectius, per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori), ai sensi dell'art. 22 n. 3 della legge n. 247/2012, e dunque senza necessità di sostenere alcun corso o esame.

A coloro che, invece, non hanno maturato entro la data di scadenza del 2 febbraio 2016 il requisito d'anzianità di dodici anni d'iscrizione all'Albo, si applica la nuova normativa, disciplinata dal Regolamento n. 1/2015 del C.N.F.

Il 12 gennaio 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale Concorsi n. 3, il bando per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ai sensi dell'art. 22 n. 2 della legge n. 247/2012.

Il bando scade dopo 45 giorni dalla sua pubblicazione, cioè il 26 febbraio 2016.

La domanda di partecipazione alla prova d'accesso deve essere necessariamente compilata on-line con il modulo pubblicato all'indirizzo www.corsicassazionisti.cnf.it, e inviata con pec all'indirizzo corsicassazionisti2016@pec.cnf.it entro le ore 23,59 del 26 febbraio 2016.

Tra le principali novità contenute nel bando, rispetto al bando precedente, si registra la valorizzazione della specifica esperienza professionale effettivamente maturata dal candidato, che nell'ambito delle 36 domande a risposta multipla potrà sceglierne 24 nell'area di riferimento professionale specifico, scegliendo tra diritto processuale civile, diritto processuale penale e giustizia amministrativa. La prova di ammissione consiste in un test a risposta multipla che comprende 36 domande complessive così ripartite: 12 suddivise tra diritto processuale civile, penale, giustizia amministrativa e giustizia costituzionale, 24 in una delle materie scelte dal candidato. Per superare la prova è necessario rispondere correttamente ad almeno due terzi delle domande.

È stata poi eliminata la prova orale alla fine del corso, che si concluderà con la redazione di un ricorso per cassazione in materia penale o civile o di un appello al Consiglio di Stato.

Sono ammessi a partecipare gli iscritti all'Albo da almeno otto anni e che abbiano esercitato la professione forense avendo patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno dieci giudizi dinanzi a una Corte d'Appello civile oppure almeno venti giudizi dinanzi a una Corte d'Appello penale oppure almeno venti giudizi dinanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie e contabili.

il Presidente

avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli


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